ORDINANZA N.
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
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Prot. n. LOCALITA' Via Aosta
CIRCOSCRIZIONE N. 6
del SB/varie aosta
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IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992,
n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista l'ordinanza n. 259 del 17.12.1976 che istituiva il senso unico di
circolazione veicolare, con direzione da sud verso nord, nel tratto: corso
Novara-via Ternengo;
Vista l'ordinanza n. 231 del 02.10.1970 con la quale era stato
istituito il divieto di sosta permanente sul lato sud della via nel tratto
compreso tra i nn.cc. 70 e 76, nonch. sul lato nord nel tratto compreso tra
il n.c. 49 e l'inizio della via Clementi;
Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la
circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in
dispositivo;
ORDINA
in via Aosta
1) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da
ovest verso est, da via Clementi a via Ternengo, escluse;
2) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, secondo i
giusti sensi di marcia, nelle canalizzazioni di traffico esistenti in
prossimit. dell'area d'intersezione con corso Novara;
3) l'istituzione del divieto di fermata:
- sul lato sud nel tratto compreso tra i nn.cc. 70 e 76;
- sul lato nord nel tratto: corso Novara-via Clementi;
4) la revoca dell'ordinanza n. 259 del 17.12.1976 meglio specificata in
premessa;
5) la revoca dell'ordinanza n. 231 del 02.10.1970 meglio specificata in
premessa;
segue ordinanza n.
6) la pubblicit. dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza .
altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle
vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata,
comporter. la rimozione coatta dei veicoli;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA