ORDINANZA N.
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
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Prot. n. LOCALITA' Strada Settimo
CIRCOSCRIZIONE N. 6
del SB/varie99 setti
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IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista l'ordinanza n.1210 prot. 218 del 10.5.99 con la quale . stato
istituito il divieto di circolazione agli auoveicoli di peso a pieno carico
superiore a 8 t fatta eccezione per i veicoli di pubblico servizio e quelli
diretti alle attivit. commerciali e industriali ivi ubicate in Strada
Settimo, nel tratto: strada S.Mauro-viale Puglia, escluse;
Rilevato che nelle vie intersecanti il tratto suddetto sono ubicate
alcune attivit. raggiungibili solo da Strada Settimo;
Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la
circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in
dispositivo;
ORDINA
in Strada Settimo
1) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare agli autoveicoli di
peso a pieno carico superiore a 8 t, nel tratto: Strada S.Mauro-viale
Puglia, escluse, fatta eccezione per i veicoli ATM e AMIAT che attendono
al servizio specifico; le autocisterne destinate al rifornimento di
combustibile negli stabili e negli impianti di distribuzione carburanti
ivi ubicati; gli autobus; i veicoli diretti alle attivit. commerciali,
artigianali e industriali ubicate lungo la Strada medesima e nelle vie
con essa intersecanti;
2) la revoca del'ordinanza n.1210 del 10.5.1999, citata in premessa;
3) la pubblicit. dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza .
altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle
vigenti norme in materia;
segue ordinanza n.
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
p.IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO