ORDINANZA N.

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. LOCALITA' Strada Settimo

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del SB/varie99 setti

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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285

riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e

successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento

di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.

16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n.1210 prot. 218 del 10.5.99 con la quale . stato

istituito il divieto di circolazione agli auoveicoli di peso a pieno carico

superiore a 8 t fatta eccezione per i veicoli di pubblico servizio e quelli

diretti alle attivit. commerciali e industriali ivi ubicate in Strada

Settimo, nel tratto: strada S.Mauro-viale Puglia, escluse;

Rilevato che nelle vie intersecanti il tratto suddetto sono ubicate

alcune attivit. raggiungibili solo da Strada Settimo;

Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la

circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in

dispositivo;

ORDINA

in Strada Settimo

1) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare agli autoveicoli di

peso a pieno carico superiore a 8 t, nel tratto: Strada S.Mauro-viale

Puglia, escluse, fatta eccezione per i veicoli ATM e AMIAT che attendono

al servizio specifico; le autocisterne destinate al rifornimento di

combustibile negli stabili e negli impianti di distribuzione carburanti

ivi ubicati; gli autobus; i veicoli diretti alle attivit. commerciali,

artigianali e industriali ubicate lungo la Strada medesima e nelle vie

con essa intersecanti;

2) la revoca del'ordinanza n.1210 del 10.5.1999, citata in premessa;

3) la pubblicit. dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei

prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica

eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza .

altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle

vigenti norme in materia;

 

 

segue ordinanza n.

 

 

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per

eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo

n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,

da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione

alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la

procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.

495/1992.

p.IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO