ORDINANZA N.
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
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Prot. n. LOCALITA' Via S.Giulia interno 0
CIRCOSCRIZIONE N. 7
del SB/varie99 vanch7
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IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992,
n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 4.3.1999 (mecc. n.
9901325/06), immediatamente eseguibile ed esecutiva dal 25.3.1999, recante
l'oggetto: "Piano Urbano del Traffico - Attuazione progressiva della sosta
a pagamento nell'area Vanchiglia";
Vista l'ordinanza n.1630 prot. n. 289 del 11.6.1999, con la quale .
stata disciplinata la sosta a pagamento nell'area Vanchiglia suddetta;
Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la
circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in
dispositivo;
ORDINA
in via S.Giulia interno 0
1) l'istituzione della sosta a pagamento con disposizione "in fila", sul
lato NORD/OVEST della carreggiata, con le modalit. stabilite
dall'ordinanza n. 1630 prot.n. 289 del 11.6.1999;
2) l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD/EST della carreggiata;
3) la pubblicit. dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza .
altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle
vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata
comporter. la rimozione coatta dei veicoli;
segue ordinanza n.
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
p.IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO