ORDINANZA N.

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. LOCALITA' Corso Inghilterra

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del AS/lb/VARIE99/GIULIOC

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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285

riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e

successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento

di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.

16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n. 1804 del 25.11.1994, con la quale . stato

istituito il divieto di sosta permanente, fatta eccezione per i veicoli che

effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato OVEST della carreggiata

laterale OVEST del corso Giulio Cesare, per un tratto di m 70, partendo da

m 55 circa a NORD del f.f. NORD di via Andreis e cio. in corrispondenza del

capolinea delle autolinee FF.SS. Torino - Ceres, nonch. il divieto di sosta

permanente, con sosta consentita agli autobus turistici, sul lato OVEST del

corso, per un tratto di m 30, partendo da m 130 circa a NORD del f.f. NORD

di via Anreis;

Accertato che in corrispondenza dei due spazi di cui sopra stazionano

autobus diretti in Marocco e considerato che la presenza di questi

determina situazioni di grave intralcio al servizio delle linee regolari

extraurbane;

Ritenuta peraltro la necessit., per motivi di ordine pubblico e della

sicurezza della circolazione stradale, di individuare un sito idoneo alla

fermata delle linee internazionali per il trasporto pubblico verso il

Marocco, autorizzato dal Ministero dei Trasporti;

ORDINA

- . consentita la fermata degli autobus delle linee internazionali di

trasporto pubblico da e verso il Marocco, delle Societ. titolari di

concessione rilasciata dal Ministero dei Trasporti, sul piazzale

dell'Autostazione di c.so Inghilterra, tra via Cavalli e c.so Vittorio

Emanuele II;

- . vietata la fermata degli autobus che effettuano servizio di trasporto

persone da e per il Marocco, negli spazi di cui all'ordinanza n. 1804 del

25.11.1994 citata in premessa, e cio. sul lato OVEST della carreggiata

laterale OVEST di c.so Giulio Cesare per un tratto di m 100, partendo da

m 55 circa a NORD del f.f. NORD di via Andreis verso NORD;

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni

 

 

segue ordinanza n.

 

 

consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle

vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per

eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo

n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,

da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione

alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la

procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.

495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA