ORDINANZA N.
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE TRAFFICO E VIABILITA'
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Prot. n. LOCALITA' corso Galileo Ferraris
del CIRCOSCRIZIONE N. 1
GI/VARIE99/MONACO
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IL DIRIGENTE
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni e
modificazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992,
n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la richiesta del Consolato del Principato di Monaco;
Vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a
Vienna il 24.4.1963, resa esecutiva in Italia con legge 9.8.1967 n. 804;
Visto l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo
straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei
diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocit.;
Considerata l'opportunit. di adottare il provvedimento meglio
specificato in dispositivo;
ORDINA
in corso Galileo Ferraris
1) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai
veicoli del Consolato del Principato di Monaco muniti di apposito
contrassegno di riconoscimento, e la rimozione coatta dei veicoli in
sosta non autorizzata, sul lato OVEST della carreggiata laterale OVEST,
del corso in corrispondenza del n.c. 120, per n. 1 posto auto con
disposizione in fila;
2) la revoca della sosta a pagamento, istituita con ordinanza n. 184 prot.
n. 40 del 02.02.99, lettera N), sub a) nel tratto di cui al punto 1)
suddetto;
3) la pubblicit. dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza .
altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle
vigenti norme in materia;
2s2e2g2u2e2 2o2r2d2i2n2a2n2z2a2 2n2.
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TRAFFICO E VIABILITA'
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)