ORDINANZA N.

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. LOCALITA' Via Zuretti, Via Richelmy

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del AS/lb/varie99/zuret

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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285

riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e

successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento

di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.

16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la

circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in

dispositivo;

ORDINA

A) in via Zuretti

1) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da SUD verso

NORD, da via Richelmy a via Baiardi, escluse;

2) l'istituzione di corsia unidirezionale SUD/NORD riservata ai veicoli dei

Servizi di Soccorso, lungo il lato EST della via, da via Richelmy,

esclusa, a via Baiardi, compresa;

3) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare su detta corsia,

fatta eccezione per i veicoli dei Servizi di Soccorso (ambunanze) ed i

veicoli diretti al Pronto Soccorso, in stato di emergenza;

4) la revoca dell'ordinanza n. 344 del 16.03.92 che istituiva il senso

unico di circolazione veicolare da NORD verso SUD, da via Baiardi a via

Richelmy, escluse;

B) in via Richelmy

- la revoca del punto 1) dell'ordinanza n. 335 del 16.03.92 che istituiva

il senso unico di circolazione veicolare da NORD/OVEST verso SUD/EST, da

piazza Giacomini a piazzale Unit. d'Italia (ora piazzale F.lli Ceirano),

esclusi;

C) la pubblicit. dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei

prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica

eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza .

altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

 

segue ordinanza n.

 

 

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle

vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per

eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo

n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,

da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione

alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la

procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.

495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA