ORDINANZA N.

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. LOCALITA' Viale Torino

del Comune di Nichelino

del AS/lb/VARIE/Torino

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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285

riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e

successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento

di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.

16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Rilevata una situazione di pericolo per i pedoni che devono

attraversare la carreggiata anulare adiacente la Palazzina di Caccia di

Stupinigi e il tratto di viale Torino, del Comune di Nichelino, compresa

tra detta carreggiata e l'intersezione con la strada per Borgaretto;

Accertato che le strade oggetto del presente provvedimento, pur

ricadendo nell'ambito territoriale del Comune di Nichelino, sono di

propriet. del Comune di Torino;

Ritenuta la legittimit. e la necessit., per ragioni di pubblico

interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti

meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

1) l'istituzione del limite massimo di velocit. di 50 km/h sulla

carreggiata anulare adiacente la Palazzina di Caccia di Stupinigi e nel

tratto di viale Torino, del Comune di Nichelino, compreso tra detta

carreggiata anulare e la prima intersezione con la strada che conduce a

Borgaretto;

2) la posa in opera di due sistemi di rallentamento della velocit. ad

effetto ottico, mediante l'applicazione in serie di quattro strisce

bianche rifrangenti, sulla carreggiata anulare di cui sopra,

rispettivamente:

a) uno in prossimit. dell'attraversamento pedonale esistente ad EST di

viale Torino;

b) uno a sud del primo impianto semaforico "a chiamata", percorrendo la

carreggiata medesima da SUD verso NORD, oltre la strada prov.le per

Vinovo;

 

 

segue ordinanza n.

 

 

3) la posa in opera di un sistema di rallentamento della velocit. ad

effetto acustico, mediante l'applicazione di strati sottili di materiale

in rilievo in aderenza, a NORD delle bande ottiche di cui al punto 2)

lettera b);

4) la pubblicit. dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei

prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica

eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza .

altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle

vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per

eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo

n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,

da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e alla posa dei

rallentatori di velocit., in relazione alla loro natura, al Ministero dei

Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento,

emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA