ORDINANZA N.
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
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Prot. n. LOCALITA' Viale Torino
del Comune di Nichelino
del AS/lb/VARIE/Torino
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IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Rilevata una situazione di pericolo per i pedoni che devono
attraversare la carreggiata anulare adiacente la Palazzina di Caccia di
Stupinigi e il tratto di viale Torino, del Comune di Nichelino, compresa
tra detta carreggiata e l'intersezione con la strada per Borgaretto;
Accertato che le strade oggetto del presente provvedimento, pur
ricadendo nell'ambito territoriale del Comune di Nichelino, sono di
propriet. del Comune di Torino;
Ritenuta la legittimit. e la necessit., per ragioni di pubblico
interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti
meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
1) l'istituzione del limite massimo di velocit. di 50 km/h sulla
carreggiata anulare adiacente la Palazzina di Caccia di Stupinigi e nel
tratto di viale Torino, del Comune di Nichelino, compreso tra detta
carreggiata anulare e la prima intersezione con la strada che conduce a
Borgaretto;
2) la posa in opera di due sistemi di rallentamento della velocit. ad
effetto ottico, mediante l'applicazione in serie di quattro strisce
bianche rifrangenti, sulla carreggiata anulare di cui sopra,
rispettivamente:
a) uno in prossimit. dell'attraversamento pedonale esistente ad EST di
viale Torino;
b) uno a sud del primo impianto semaforico "a chiamata", percorrendo la
carreggiata medesima da SUD verso NORD, oltre la strada prov.le per
Vinovo;
segue ordinanza n.
3) la posa in opera di un sistema di rallentamento della velocit. ad
effetto acustico, mediante l'applicazione di strati sottili di materiale
in rilievo in aderenza, a NORD delle bande ottiche di cui al punto 2)
lettera b);
4) la pubblicit. dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza .
altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle
vigenti norme in materia;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e alla posa dei
rallentatori di velocit., in relazione alla loro natura, al Ministero dei
Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento,
emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA