ORDINANZA N.
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
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Prot. n. LOCALITA' Area "Vanchiglia"2
CIRCOSCRIZIONE N. 7
del SB/varie vanch2
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IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il Piano Urbano del Traffico, approvato dal Consiglio Comunale in
data 26.9.1995 (mecc. n. 9504495/06);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 4.3.1999 (mecc. n.
9901325/06), immediatamente eseguibile ed esecutiva dal 25.3.1999, recante
l'oggetto: "PUT - Attuazione progressiva della sosta a pagamento nell'area
Vanchiglia";
Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la
circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in
dispositivo;
ORDINA
1) . istituita la sosta a pagamento, in luogo non vietato e non riservato,
dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, compreso il sabato,
sulle vie, corsi e piazze compresi nell'interno del perimetro dell'area
delimitata da: corso S.Maurizio, corso Regina Margherita, Lungo Po
Machiavelli;
2) All'interno di questo perimetro, nei luoghi ove . istituita la sosta a
pagamento, . fatto obbligo ai conducenti di esporre dal lato interno del
parabrezza dei veicoli, in modo chiaramente visibile, il documento
attestante l'avvenuto pagamento della sosta;
3) la sosta di cui al punto 1) sulle sedi stradali comprese all'interno di
detto perimetro, . pertanto subordinata al pagamento della tariffa di
riferimento di Lit. 1600/ora. Viene, inoltre, stabilito che: nel
controviale sud e nord di corso Regina Margherita, tratto Lungo Po
Machiavelli/Rond. Rivella; nel controviale nord di corso San Maurizio,
nonch. nel Lungo Po Machiavelli, venga applicata la tariffa per la sosta
ridotta al 50%, ovvero la tariffa oraria di Lit 800, come gi. stabilito
nelle altre zone a pagamento per le strade ai margini di esse.Il
segue ordinanza n.
pagamento pu. essere effettuato tramite parchimetri o parcometro, oppure
mediante l'utilizzo di voucher.
I parcheggi cos. istituiti verrano gestiti dall'Azienda Torinese
Mobilit. con proprio personale, attenendosi a quanto previsto nel
contratto di servizio tra la Citt. e l'ATM relativamente alla sosta a
pagamento.
Nei parcheggi cos. istituiti, potranno essere utilizzati, oltre ai
vauchers e alle tessere magnetiche prepagate, gli abbonamenti mensili
ordinari (L. 130.000/mese e L. 80.000/mese rispettivamente per i
parcheggi a L. 1600/h e a L. 800/h), gli abbonamenti mensili a fasce
orarie (L. 80.000/mese), nonch. le tessere settimanali da L. 11.000 che
consentono 40 ore di sosta settimanale per i parcheggi da L.800/h.
Vengono confermate le agevolazioni previste per i residenti e per i
dimoranti, cos. come meglio illustrate nella deliberazione della Giunta
Comunale del 27.02.1996 (mecc. 9601243/06).
L'area "Vanchiglia", cos. come meglio sopra individuata, verr.
denominata "E 1", ai fini della sosta dei residenti e dei dimoranti;
4) sono esentate dal pagamento della sosta tutte le categorie di veicoli
sotto elencate:
a) mezzi di trasporto pubblico;
b) velocipedi;
c) ciclomotori;
d) motoveicoli;
e) veicoli a braccia o veicoli a trazione animale;
f) autoveicoli di trasporto funebre;
g) macchine operatrici;
h) veicoli in servizio da piazza (taxi) nei posteggi a loro concessi;
i) veicoli di Forze Armate e della Polizia, dei Vigili del Fuoco e dei
Servizi di Soccorso in stato di emergenza, di servizio degli Enti
Pubblici (Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte,
Stato, USSL di Torino) e delle Aziende esercenti servizi di
pubblica utilit. (ATM, AEM, ENEL, AAM, ITALGAS, RAI, FS, Poste
Italiane, ecc.) dei quali sia palese la funzione e la destinazione
all'espletamento di un pubblico servizio;
5) la sospensione dei provvedimenti attuativi della sosta a pagamento
laddove siano in contrasto con eventuali autorizzazioni ad occupare il
suolo pubblico;
6) l'attuazione della presente ordinanza sar. disposta attraverso
l'adozione di specifiche ordinanze di regolamentazione viabile delle
vie, corsi e piazze ubicate all'interno del perimetro suddetto;
7) la pubblicit. della presente all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle
vigenti norme in materia;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte;
segue ordinanza n.
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA