ORDINANZA N.

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'- SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. LOCALITA' Via Banfo

CIRCOSCRIZIONE N. 6

(Riserva di sosta ad uso handicappato)

del SB/handi99 banfo

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IL DIRIGENTE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n.

285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e

successive modificazioni ed integrazioni, nonch. gli artt. 120, 149 e 381

del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato

con il D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e

servizi pubblici;

Ritenuta quindi l'opportunit. e la legittimit. di provvedere

all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei

veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;

ORDINA

in via Banfo

- l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei

giorni feriali, con sosta consentita ai veicoli adibiti al trasporto dei

disabili o non vedenti, muniti di apposito simbolo di accessibilit., sul

lato est della via, per un tratto di m 6 a partire da m 5 a sud del n. c.

32, con disposizione "in fila";

- la pubblicit. del suscritto provvedimento, mediante il collocamento della

prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della

specifica segnaletica orizzontale cos. come previsto dagli artt. 120 e

149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la

rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto,

con avvertenza che la presente ordinanza . altres. pubblicata all'Albo

Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle

vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di

veicoli non autorizzati comporter. la rimozione coatta dei veicoli;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per

eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

segue ordinanza n.

 

 

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo

n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,

da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione

alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la

procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n.

495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)