ORDINANZA N. 1473
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE TRAFFICO E VIABILITA'
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Prot. n. 255 LOCALITA' via Genovesi
del 28/05/1999 CIRCOSCRIZIONE N. 1
GI/varie99/genovesi
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IL DIRIGENTE
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni e
modificazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992,
n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale - Sezione
Circoscrizionale 1;
Vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a
Vienna il 24.4.1963, resa esecutiva in Italia con legge 9.8.1967 n. 804;
Visto l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo
straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei
diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocit.;
Vista l'ordinanza n. 420 prot. 388 del 5.03.1997, con la quale al punto
4) veniva istituita la sosta a pagamento sul lato NORD di via Genovesi con
disposizione "a spina";
Considerata l'opportunit. di adottare il provvedimento meglio
specificato in dispositivo;
ORDINA
in via Genovesi
1) l'istituzione del divieto di sosta permanente, eccetto i giorni festivi,
con sosta consentita ai veicoli del Consolato di Thailandia muniti di
apposito contrassegno di riconoscimento, e la rimozione coatta dei
veicoli in sosta non autorizzata, sul lato NORD della via, a partire da
m 5.00 dal f.f. EST di corso Turati , per n. 1 posto auto con
disposizione "a spina";;
2) la revoca della sosta a pagamento nel tratto di cui al summenzionato
punto 1), istituita con ordinanza n. 420 prot. 388 del 5.03.97, come
meglio specificato in premessa;
3) la pubblicit. dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza .
altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
2s2e2g2u2e2 2o2r2d2i2n2a2n2z2a2 2n2.
che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle
vigenti norme in materia;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TRAFFICO E VIABILITA'
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)