ORDINANZA N.
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
---------------------------------------------------------------------------
Prot. n. LOCALITA' corso Galileo Ferraris
CIRCOSCRIZIONE N. 1
del GI/VARIE99/galileo
---------------------------------------------------------------------------
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la deliberazione della G.M. 11/05/90 mecc. n. 9006168/16, recante
l'oggetto: "spazio di sosta di pertinenza delle aree mercatali";
Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la
circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in
dispositivo;
ORDINA
in corso Galileo Ferraris, carreggiata laterale EST
- l'istituzione del divieto di sosta, con sosta consentita ai veicoli degli
operatori del mercato Crocetta, muniti di contrassegni d'identificazione
rilasciati dal Settore Commercio, nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle
ore 14.00 e nei prefestivi dalle ore 6.00 alle ore 19.30, sul lato OVEST
della carreggiata, a cavallo della banchina alberata, nel tratto compreso
tra il f.f. NORD di via Vico ed il corso Einaudi, con disposizione "a
spina";
- la pubblicit. del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza .
altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle
vigenti norme in materia;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
segue ordinanza n.
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA