ORDINANZA N. 1161

CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. LOCALITA' via Zino Zini
CIRCOSCRIZIONE N. 9
del AS/gi/VARIE99/ZINO
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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il punto 1) dell'ordinanza n. 1686, prot. 364 del 4/08/98, integrato dall'ordinanza n. 2617, prot. 567 del 26.11.98, con il quale è stato istituito il divieto di circolazione veicolare e pedonale in via Zino Zini nel tratto compreso tra corso Sebastopoli e la recinzione dello scalo ferroviario del Lingotto, fatta eccezione per gli operatori ed utenti del mercato ortofrutticolo all'ingrosso, con obbligo, se conducenti, di esporre, all'interno del parabrezza del veicolo, speciale contrassegno autorizzativo rilasciato dalla Direzione del mercato stesso, nonchè per tutti coloro che operano presso la locale Caserma della Guardia di Finanza;

Vista l'ordinanza n. 1005, prot. 187, del 20/4/1999, con la quale è stata regolamentata la sosta dei veicoli degli operatori del MOI in via Zino Zini;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di modificare la suddetta ordinanza con i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Zino Zini

1) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e pedonale nel tratto compreso tra corso Sebastopoli e la recinzione dello scalo ferroviario del Lingotto, fatta eccezione: per i veicoli adibiti al trasporto merci per il rifornimento del MOI; per gli operatori ed utenti del mercato ortofrutticolo all'ingrosso, con obbligo, se conducenti, di esporre, all'interno del parabrezza del veicolo, speciale contrassegno autorizzativo rilasciato dalla Direzione del mercato stesso, i cui esemplari, riprodotti in allegato, costituiscono parte integrante della presente; per tutti coloro che operano presso la locale Caserma della Guardia di Finanza, e, con le dovute cautele e precauzioni imposte dalle condizioni di sicurezza stradale esistenti, durante la movimentazione dei veicoli degli operatori del MOI, anche per gli utenti diretti alla Caserma e al poligono della Guardia di Finanza;

2) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli, sul lato OVEST della via, a partire da m 20 a SUD di corso Sebastopoli sino a m 357 circa procedendo verso SUD, fatta eccezione:

a) dalle ore 20 alle ore 2 del giorno successivo, per i veicoli adibiti al trasporto merci per il rifornimento del MOI;

b) dalle ore 2 alle ore 20, per i veicoli degli operatori e utenti del MOI, muniti di specifici contrassegni rilasciati dalla Direzione del MOI, con disposizione "in fila" a m 1,50 dal muro di cinta lato OVEST (ex dogana)

3) l'istituzione del divieto di fermata, sul lato EST a partire da m 151 circa dal f.f. SUD di corso Sebastopoli, in direzione SUD, per un tratto di m 325 circa, fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto merci per il rifornimento del MOI, negli appositi spazi demarcati con disposizione "a spina";

4) l'istituzione di una corsia di manovra unidirezione da NORD verso SUD, adiacente al marciapiede EST, di m 7.00 di larghezza, di pertinenza del posteggio di cui al punto 3);

5) l'istituzione di una corsia di attestamento riservata agli autocarri in attesa di accedere all'area di manovra di cui sopra, a partire da m 52 circa dal f.f. SUD di corso Sebastopoli, per un tratto di m 86;

6) l'istituzione della sosta, con disposizione "a spina", a partire da m 42.00 circa a SUD del f.f. SUD di corso Sebastopoli per un tratto di m 100 circa verso SUD e della relativa corsia di manovra di m 5.00 di larghezza;

7) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli, sul lato OVEST della via, per un tratto di m 55, partendo dal cancello di ingresso al M.O.I. e procedendo verso NORD, eccetto veicoli dei grossisti, con disposizione "in fila", muniti di specifico contrassegno;

8) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli, sul lato EST della via, per un tratto di m 150, partendo dal medesimo cancello di ingresso al MOI e procedendo verso NORD, eccetto veicoli dei grossisti, con disposizione "a pettine", muniti di specifico contrassegno;

9) la revoca dell'ordinanza n. 1005, prot. 187, del 20/4/99, citata in premessa, per la parte istitutiva;

10) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporta la rimozione coatta dei veicoli;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA