ORDINANZA N.
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
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Prot. n. LOCALITA' via Zino Zini
CIRCOSCRIZIONE N. 9
del AS/gi/VARIE99/ZINO
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IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il punto 1) dell'ordinanza n. 1686, prot. 364 del 4/08/98,
integrato dall'ordinanza n. 2617, prot. 567 del 26.11.98, con il quale .
stato istituito il divieto di circolazione veicolare e pedonale in via Zino
Zini nel tratto compreso tra corso Sebastopoli e la recinzione dello scalo
ferroviario del Lingotto, fatta eccezione per gli operatori ed utenti del
mercato ortofrutticolo all'ingrosso, con obbligo, se conducenti, di
esporre, all'interno del parabrezza del veicolo, speciale contrassegno
autorizzativo rilasciato dalla Direzione del mercato stesso, nonch. per
tutti coloro che operano presso la locale Caserma della Guardia di Finanza;
Vista l'ordinanza n. 1005, prot. 187, del 20/4/1999, con la quale .
stata regolamentata la sosta dei veicoli degli operatori del MOI in via
Zino Zini;
Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la
circolazione stradale, di modificare la suddetta ordinanza con i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Zino Zini
1) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e pedonale nel
tratto compreso tra corso Sebastopoli e la recinzione dello scalo
ferroviario del Lingotto, fatta eccezione: per i veicoli adibiti al
trasporto merci per il rifornimento del MOI; per gli operatori ed utenti
del mercato ortofrutticolo all'ingrosso, con obbligo, se conducenti, di
esporre, all'interno del parabrezza del veicolo, speciale contrassegno
autorizzativo rilasciato dalla Direzione del mercato stesso, i cui
esemplari, riprodotti in allegato, costituiscono parte integrante della
presente; per tutti coloro che operano presso la locale Caserma della
Guardia di Finanza, e, con le dovute cautele e precauzioni imposte dalle
condizioni di sicurezza stradale esistenti, durante la movimentazione
dei veicoli degli operatori del MOI, anche per gli utenti diretti alla
Caserma e al poligono della Guardia di Finanza;
segue ordinanza n.
2) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta
dei veicoli, sul lato OVEST della via, a partire da m 20 a SUD di corso
Sebastopoli sino a m 357 circa procedendo verso SUD, fatta eccezione:
a) dalle ore 20 alle ore 2 del giorno successivo, per i veicoli adibiti
al trasporto merci per il rifornimento del MOI;
b) dalle ore 2 alle ore 20, per i veicoli degli operatori e utenti del
MOI, muniti di specifici contrassegni rilasciati dalla Direzione del
MOI, con disposizione "in fila" a m 1,50 dal muro di cinta lato OVEST
(ex dogana)
3) l'istituzione del divieto di fermata, sul lato EST a partire da m 151
circa dal f.f. SUD di corso Sebastopoli, in direzione SUD, per un tratto
di m 325 circa, fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto merci
per il rifornimento del MOI, negli appositi spazi demarcati con
disposizione "a spina";
4) l'istituzione di una corsia di manovra unidirezione da NORD verso SUD,
adiacente al marciapiede EST, di m 7.00 di larghezza, di pertinenza del
posteggio di cui al punto 3);
5) l'istituzione di una corsia di attestamento riservata agli autocarri in
attesa di accedere all'area di manovra di cui sopra, a partire da m 52
circa dal f.f. SUD di corso Sebastopoli, per un tratto di m 86;
6) l'istituzione della sosta, con disposizione "a spina", a partire da m
42.00 circa a SUD del f.f. SUD di corso Sebastopoli per un tratto di m
100 circa verso SUD e della relativa corsia di manovra di m 5.00 di
larghezza;
7) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta
dei veicoli, sul lato OVEST della via, per un tratto di m 55, partendo
dal cancello di ingresso al M.O.I. e procedendo verso NORD, eccetto
veicoli dei grossisti, con disposizione "in fila", muniti di specifico
contrassegno;
8) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta
dei veicoli, sul lato EST della via, per un tratto di m 150, partendo
dal medesimo cancello di ingresso al MOI e procedendo verso NORD,
eccetto veicoli dei grossisti, con disposizione "a pettine", muniti di
specifico contrassegno;
9) la revoca dell'ordinanza n. 1005, prot. 187, del 20/4/99, citata in
premessa, per la parte istitutiva;
10) la pubblicit. dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza .
altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle
vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui
sopra comporta la rimozione coatta dei veicoli;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla
segue ordinanza n.
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA