ORDINANZA N.

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. LOCALITA' strada del Nobile

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del GI/VARIE/NOBILE

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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285

riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e

successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento

di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.

16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la

circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in

dispositivo;

ORDINA

in strada del Nobile

- la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto ottico,

realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche

rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, sulla

semicarreggiata NORD della via, in corrispondenza dei sottoelencati

punti:

- in corrispondenza del n.c. 35;

- a m 35.00 circa ad EST del n.c. 39;

- immediatamente ad OVEST del n.c. 53

- ad EST del n.c. 67;

- a m 10.00 circa ad OVEST del passo carrabile contraddistinto dal n.c.

87;

- immediatamente a NORD del n.c. 93;

- la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle

vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per

eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla

 

 

segue ordinanza n.

 

 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo

n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,

da chi abbia interesse alla apposizione dei sistemi di rallentamento della

velocit. di cui sopra, in relazione alla loro tipologia, al Ministero dei

Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento,

emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA