ORDINANZA N.
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
---------------------------------------------------------------------------
Prot. n. LOCALITA' Strada dei Biasoni
CIRCOSCRIZIONE N. 6
del SB/varie biaso
---------------------------------------------------------------------------
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista l'ordinanza n. 878 prot. n. 197 del 29.4.1998 con la quale .
stato istituito il limite di velocit. di 30 Km/h e la posa di rallentatori
di velocit.;
Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la
circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in
dispositivo;
ORDINA
in Strada dei Biasoni
1) la posa in opera di n. 4 dossi artificiali aventi le caratteristiche
costruttive indicate nel comma 6 dell'art. 179 del Regolamento di
esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, posti sulla
carreggiata in corrispondenza dei nn.cc. 19-35-52-68;
2) la revoca del punto 3 dell'ordinanza n. 878 prot. n 197 del 29.4.98, con
la quale era stata disposta la posa in opera di n. 4 dossi artificiali
in conglomerato, immediatamente ad ovest dei rallentatori ottici posti
sulla semicarreggiata nord in corrispondenza dei nn.cc. 12-28-48-66;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle
vigenti norme in materia;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
segue ordinanza n.
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,
da chi abbia interesse alla apposizione dei dossi di cui sopra, in
relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA