ORDINANZA N.

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

---------------------------------------------------------------------------

Prot. n. LOCALITA' via San Paolo

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del GI/VARIE99\SANPAOLO

---------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285

riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e

successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento

di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.

16.12.1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Viste l' ordinanza n. 999 prot. n. 220 del 18.05.98 che istituiva, fra

l'altro, al punto 2) lettera b) la sosta negli apposti spazi demarcati e/o

attrezzati in via S. Paolo lato SUD, nel tratto: corso Peschiera e via

Trinit., con disposizione "a spina" e successiva ordinanza n. 637 prot. 111

del 18.03.1999, con la quale al punto 2) era stata revocata l'istituzione

della sosta sul lato SUD di via San Paolo limitatamente al tratto, corso

Peschiera - via Bossolasco;

Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la

circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in

dispositivo;

ORDINA

la revoca dell'ordinanza n.999 prot. n. 220 del 18.05.98, meglio citata in

premessa, relativamente al tratto: via Bossolasco - via Trinit.;

- la pubblicit. del suscritto provvedimento mediante la rimozione della

segnaletica, con avvertenza che la presente ordinanza . altres.

pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per

 

 

segue ordinanza n.

 

 

eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA