ORDINANZA N.

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

---------------------------------------------------------------------------

Prot. n. LOCALITA' Piazza della Repubblica

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del SB/varie revrepu2

---------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285

riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e

successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento

di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.

16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n.346 del 17.2.1999 con la quale . stata revocata

l'ordinanza n.1380 del 16.7.97 che istituiva il divieto di sosta permanente

con la sosta riservata ai veicoli in dotazione al Corpo di Polizia

Municipale di Torino, sul lato nord e sul lato ovest rispettivamente per n.

3 posti auto con disposizione "a pettine" fronte n.c. 24 e n. 1 posto auto

con disposizione "in fila" fronte n.c. 22;

Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la

circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in

dispositivo;

ORDINA

in p.zza della Repubblica

- ad integrazione dell'ordinanza n.346 del 17.2.99, il ripristino della

sosta a pagamento, cos. come previsto dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399

del 23.3.95 punto 1), relativa ai tre posti auto citati in premessa;

- la pubblicit. del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei

prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica

eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza .

altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle

vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per

eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

 

segue ordinanza n.

 

 

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo

n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,

da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione

alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la

procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.

495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA