Ordinanza n° 379 del
23 febbraio 1999 |
CITTÀ DI TORINO
Settore Tutela Ambiente
ORDINANZA SUL CONTROLLO OBBLIGATORIO
DELLE EMISSIONI DEI VEICOLI A MOTORE
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992
"Nuovo Codice della Strada",
e segnatamente l'art. 7, il
quale, tra l'altro, dispone che, nei centri abitati, i Comuni
possono con Ordinanza del Sindaco limitare la circolazione di
tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze
di prevenzione degli inquinanti e di tutela del patrimonio artistico,
ambientale e naturale; l'art. 79 "Efficienza dei veicoli
a motore...", in cui si evidenzia l'obbligo a garantire la
massima efficienza degli autoveicoli anche per contenere l'inquinamento
atmosferico.
Visto il DPR 16 dicembre 1992
n° 495 "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della
Strada" art. 237
e l'Appendice VIII° al Titolo III°, in relazione all'efficienza
dei veicoli ed in particolare il punto f) "emissioni inquinanti",
in cui si fa riferimento alla direttiva CEE 92/55.
Visto il Decreto del Ministro
dell'Ambiente del 15 aprile 1994 (in G.U. 10.05.1994 n° 107)
sono stati definiti i livelli di attenzione e di allarme per gli
inquinanti atmosferici nelle aree urbane, con obbligo di adottare
provvedimenti al raggiungimento dei relativi stati di attenzione
e di allarme.
Visto il Decreto del Ministro
dei Trasporti del 28 febbraio 1994 (in G.U. 05.03.1994 n°
53) con cui sono state individuate le imprese abilitate ai controlli,
le quali devono essere iscritte nel registro di cui all'art. 2
della Legge 5 febbraio 1992 n° 122, nelle sezioni "meccanica
motoristica" o "elettrauto"; tale decreto all'art.
2 stabilisce, altresì, le modalità di esecuzione
dei controlli, l'attestazione dell'avvenuto controllo (valida
su tutto il territorio nazionale) mediante rilascio di apposito
bollino autoadesivo (bollino blu).
Visto che i parametri di riferimento
sono quelli del D.M. 05.02.1996 del Ministero Trasporti "Prescrizioni
per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli
in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità
Europee n. 92/55/CEE".
Visto il Decreto del Ministro
dell'Ambiente 23.10.1998 "Individuazione dei criteri ambientali
e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione
della circolazione", allegato 3, comma 1.
Vista la direttiva del Ministero
dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998 che disciplina l'emanazione
dei provvedimenti di limitazione della circolazione.
Visto l'art. 104 del D.P.R. n°
616/77.
Vista la legge 23 dicembre 1978 n°
833.
Visto l'art. 51 della legge 8 giugno
1990 n° 142.
Visto l'art. 67 dello Statuto della
Città di Torino.
Preso atto che nel periodo di
applicazione del Decreto Ministeriale del 12 novembre 1992, i
livelli di attenzione sono stati superati in numerose occasioni
e sono stati emessi, diversi provvedimenti sindacali di limitazione
della circolazione veicolare.
Preso atto che con deliberazione
del Commissario Straordinario del 5 marzo 1993 (mecc. n° 9301938/21),
era stato adottato il "Piano di Intervento Operativo"
ove in particolare al punto 1.20 era prevista l'introduzione nella
Città di Torino del controllo obbligatorio delle emissioni
dei veicoli, mediante idonea certificazione rilasciata da officine
convenzionate, limitatamente all'area ZTL.
Preso atto che con deliberazione
della Giunta Municipale in data 23.11.1993 (mecc. N° 9309954/21)
tale obbligo veniva esteso a tutta la città, e che le successive
ordinanze n° 1429 del 30.11.93, n° 1815 del 29.11.94,
n° 1745 del 26.10.95 e n° 2163 del 18.12.96 stabilivano
i tempi e i modi di esecuzione dei controlli.
Considerato che non sarà
possibile conseguire un sensibile miglioramento della qualità
dell'aria urbana unicamente attraverso la diffusione dei post-combustori
catalitici sugli autoveicoli di nuova immatricolazione e su quelli
in circolazione, se non verrà parimenti garantita la periodica
manutenzione dei dispositivi di alimentazione e combustione dei
veicoli in circolazione, in modo da minimizzare l'emissione di
inquinanti.
Considerato che il consuntivo
della precedente campagna di controllo obbligatorio dei gas di
scarico dei veicoli a motore è stato finora soddisfacente,
sia per il numero degli automezzi che si sono sottoposti al controllo
rispetto al parco circolante, sia per l'accettazione, da parte
della cittadinanza, del principio che ha motivato la campagna
stessa, ossia che una regolare manutenzione del motore porta a
minori consumi e ad un minor inquinamento dell'aria.
Considerata a tal fine necessaria
la riconferma, con le opportune modifiche, dei provvedimenti che
hanno, in passato, reso obbligatoria l'effettuazione di periodici
controlli di manutenzione degli apparati di alimentazione e combustione,
per la tutela della salute pubblica.
Ritenuto opportuno stabilire che
i soggetti non obbligati a sottoporsi al controllo dei gas di
scarico ed all'esposizione del relativo bollino blu siano i seguenti:
- veicoli ad emissione nulla (veicoli
elettrici);
- autovetture registrate come storiche;
- autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs.
30 aprile 1992 n° 285 ed altri autoveicoli con targa non
civile in genere;
- autoveicoli immatricolati dopo il 31.12.1994.
- sono infine esclusi per il periodo di un anno, con decorrenza
dalla data di effettuazione del controllo, gli autoveicoli che
hanno superato con esito regolare la revisione periodica, ed
inoltre gli autoveicoli già muniti del bollino relativo
all'anno 1998, fino alla rispettiva scadenza annuale per i veicoli
immatricolati dopo il 1° gennaio 1988 e semestrale per i
veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1988.
INVITA
tutti i proprietari di veicoli
a motore circolanti in Torino a provvedere alla costante manutenzione
dei dispositivi di alimentazione e combustione dei veicoli stessi
onde limitare, al minore livello possibile, l'emissione di gas
inquinanti;
ORDINA
- Nell'ambito del centro abitato
del territorio comunale di Torino, fatta eccezione per i tratti
autostradali che lo attraversano, è vietata la circolazione
degli autoveicoli di proprietà di persone o Enti aventi
residenza o sede nella provincia di Torino, con massa complessiva
sino a 3,5 t., che non siano in condizione di garantire la rispondenza
delle emissioni in atmosfera dei gas di scarico ai limiti richiamati
dall'art. 2 del Decreto Ministero dei Trasporti 5 febbraio 1996
"Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di
scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva
del Consiglio delle Comunità Europee n. 92/55/CEE".
Tale rispondenza deve essere dimostrata,
a seguito di specifico controllo delle emissioni dei gas di scarico,
tramite idonea certificazione e con l'esposizione, sul parabrezza
dell'autoveicolo, dell'apposito bollino autoadesivo, conforme
al modello del DM 28 febbraio 1994 (bollino blu).
Il controllo di cui al precedente
capoverso sarà annuale per i veicoli immatricolati dopo
il 1° gennaio 1988 e semestrale per i veicoli immatricolati
prima del 1° gennaio 1988.
I predetti autoveicoli, muniti di
contrassegno, non si intendono autorizzati in deroga a limitazioni
della circolazione, adottate o in via preventiva oppure a fronte
di episodi acuti di inquinamento, quali il raggiungimento dello
stato di attenzione e/o di allarme di cui al disposto del D.M.
15/04/94 e del D.M. 25/11/94.
- Sono esclusi dall'obbligo di
sottoporsi a controllo ed all'esposizione del relativo bollino:
- veicoli ad emissione
nulla (veicoli elettrici);
- autovetture registrate come
storiche;
- autoveicoli immatricolati ai
sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 ed altri
autoveicoli con targa non civile in genere;
- autoveicoli immatricolate dopo
il 31.12.1994
- sono infine esclusi per il periodo
di un anno, con decorrenza dalla data di effettuazione del controllo,
gli autoveicoli che hanno superato con esito regolare la revisione
periodica, ed inoltre gli autoveicoli già muniti del bollino
relativo all'anno 1998, fino alla rispettiva scadenza annuale
per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1988 e semestrale
per i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1988.
- I valori massimi per le emissioni,
ai sensi del Decreto Ministero dei Trasporti 5 febbraio 1996,
a cui le ditte di autoriparazione aderenti dovranno tendere nella
fase di messa a punto degli autoveicoli, sono quelli sotto riportati:
TIPOLOGIA DEGLI AUTOVEICOLI |
VALORI CEE |
- Autoveicoli dotati di motore
con accensione a scintilla
|
% CO |
- dotati di convertitore catalitico
a circuito chiuso, a tre vie, con regolazione a sonda lambda,
misurazione con motore al regime di 1000 g/m
misurazione con motore al regime
di 2000 g/m
|
0,5
0,3 |
- immatricolati o messi per la
prima volta in circolazione dopo il 1° ottobre 1986
|
3,5 |
- immatricolati o messi per la
prima volta in circolazione prima del 1° ottobre 1986
|
4,5 |
- Autoveicoli dotati di motore
ad accensione per compressione (DIESEL)
|
OPACITÀ |
- DIESEL aspirato coefficiente
di assorbimento K= 2,5 m-1
|
65% MAX |
- DIESEL turbocompresso coefficiente
di assorbimento K = 3,0 m-1
|
70% MAX |
- Il controllo si intende superato
positivamente se effettuato con le modalità previste dalla
normativa vigente e nei limiti dei valori indicati nel precedente
punto in caso contrario si dovrà provvedere alla ripetizione
del controllo fino ad esito favorevole, dopo i necessari interventi
di manutenzione. L'attestato di superamento del controllo è
costituito dall'apposita scheda numerata (con allegato, lo stampato
emesso dallo strumento di misura).
L'attestazione di controllo, firmata
dall'operatore, dovrà riportare senza cancellazioni il
numero di targa del veicolo, la data di effettuazione del controllo
e la ragione sociale della ditta esecutrice; l'attestato dovrà
essere conservato sull'autoveicolo per tutto il periodo di validità
ed esibito a richiesta dei competenti organi di controllo; inoltre,
dovrà essere apposto sul parabrezza dell'autoveicolo,
in modo visibile, il relativo bollino blu autoadesivo.
- Le ditte artigianali e commerciali
del settore, che svolgono l'attività di autoriparazione
e che intendano essere autorizzate all'effettuazione dei controlli
con rilascio di attestato valido ai fini della presente ordinanza,
devono essere iscritte nel registro di cui all'art. 2 della legge
5 febbraio 1992 n° 122, nelle sezioni "meccanica motoristica"
o "elettrauto", ai sensi del decreto del Ministro dei
Trasporti del 28 febbraio 1994.
Le suddette ditte devono presentare
domanda al Sindaco indicando: ragione sociale, indirizzo, N°
iscrizione alla Camera di Commercio, N° iscrizione al R.I.A.
e allegare fotocopia del certificato di omologazione del Ministero
dei Trasporti, ai sensi del DM 628/96, della strumentazione di
controllo posseduta. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione
è indispensabile il possesso di analizzatori omologati
ai sensi del D.M. 628/96; tuttavia le officine che già
provvedono al rilascio dei bollini e che non possiedono strumenti
ai sensi del 628/96 hanno tempo sino a tutto giugno 1999 per
regolarizzare la loro posizione.
Devono inoltre: a) trasmettere copia
del certificato rilasciato dalla ditta fornitrice dello strumento
o da tecnici abilitati, attestante la calibrazione avvenuta in
data non anteriore a mesi 12; b) dichiarare che l'impresa si
impegna a sottoporre la propria strumentazione ad una costante
manutenzione e ad una calibrazione almeno annuale; c) osservare
le prescrizioni contenute nell'ordinanza ai precedenti punti
3) e 4); d) accettare il disciplinare sottoscritto all'atto della
domanda di autorizzazione, compresa l'applicazione della tariffa
fissata per il controllo nel valore massimo di L. 20.000 ( I.V.A.
inclusa).
Il comune rilascia l'autorizzazione
di cui alla Direttiva Ministero LL.PP. 7.7.98 e un apposito contrassegno
conforme al modello allegato alla suddetta direttiva, che deve
essere esposto all'esterno dell'officina autorizzata.
- Onde evitare problemi di affollamento
all'inizio dell'anno 1999 per i controlli dei nuovi veicoli sottoposti
ad obbligo, viene stabilita la seguente calendarizzazione, per
l'effettuazione dei controlli delle sottonotate categorie di
veicoli:
entro il 31 MARZO 1999 |
Gli autoveicoli dotati di marmitta
catalitica o retrofit e quelli alimentati a metano o a GPL, immatricolati
o messi in circolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 1994. |
alla scadenza annuale |
Gli autoveicoli dotati di bollino
verde 1998 immatricolati dopo il 1° gennaio 1988 |
alla scadenza semestrale |
Gli autoveicoli dotati di bollino
verde 1998 immatricolati prima del 1° gennaio 1988. |
AVVERTE
Per l'inosservanza delle disposizioni
del presente provvedimento sono previste le seguenti sanzioni
amministrative:
- Lire 121.200 da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi
dell'art. 7, comma 13,
del D.Lgs. 285/92, da Lire 121.200 a Lire
484.800) per inosservanza del divieto di circolazione.
- in caso di verifica strumentale,
da parte degli organi di vigilanza, degli autoveicoli aventi
motore ad accensione per compressione (diesel), l'accertato
mancato rispetto dei limiti massimi di emissione, di cui al precedente
punto 3), comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa
di lire 100.000, conciliabile entro 60 giorni, nonché
l'obbligo di sottoporre il veicolo al controllo di cui al punto
1) ed esibire, entro i successivi 15 giorni, presso l'ufficio
dell'organo di vigilanza che ha operato l'accertamento, la relativa
attestazione dell'avvenuto controllo. La mancata presentazione,
entro i termini previsti, del documento attestante il compiuto
controllo, comporterà per il trasgressore l'applicazione
di un'ulteriore sanzione amministrativa di Lire 100.000,
conciliabile entro 60 giorno.
- Lire 300.000, da pagarsi entro 60 giorni per la riscontrata
errata calibratura degli strumenti di controllo e/o l'accertato
rilascio dell'attestato ad autoveicoli non idonei; inoltre, si
procederà alla cancellazione immediata delle officine
inadempienti dall'apposito elenco comunale, con conseguente ritiro
delle schede e dei bollini non utilizzati.
- I proprietari degli autoveicoli
soggetti alle disposizioni della presente ordinanza, residenti
o aventi sede legale in Comuni della Provincia di Torino diversi
dal Capoluogo, nel caso di primo accertamento da parte degli
Organi di vigilanza, in cui si rilevi la mancata effettuazione
del controllo, non saranno sanzionati, bensì obbligati
a sottoporre il veicolo stesso al controllo ed esibire, entro
i successivi 15 giorni, la relativa certificazione all'ufficio
dell'organo di vigilanza che ha operato l'accertamento. In caso
di inosservanza della suddetta prescrizione, verrà applicata
la conseguente sanzione di cui alla lettera b).
AVVISA
che a norma dell'art. 3, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza,
in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque
vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art.
37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso di chi abbia interesse
alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura
di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Il presente provvedimento sostituisce
l'ordinanza n° 2790 del 18 dicembre 1998 e diventa immediatamente
esecutivo, ai termini di legge, con la pubblicazione all'Albo
Pretorio.