ORDINANZA N.

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

---------------------------------------------------------------------------

Prot. n. LOCALITA' Corso Regina Margherita

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del SB/varie 99regmar

---------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285

riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e

successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento

di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.

16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la

circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in

dispositivo;

ORDINA

in corso Regina Margherita

1) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 6 alle ore 17 dei giorni

feriali e dalle ore 6 alle ore 23 dei giorni prefestivi:

a) sul lato sud della carreggiata laterale sud nel tratto: via Buniva-

via Barolo;

b) sulla banchina della carreggiata laterale sud, nel tratto compreso

tra i prolungamenti del ff est di via Buniva e il ff ovest di via

Barolo;

2) la revoca:

a) del divieto di sosta permanente, esclusi festivi, con sosta

consentita negli spazi demarcati dalle ore 14 alle ore 6 dei giorni

feriali e dalle ore 20 alle 6 dei prefestivi sul lato sud della

carreggiata laterale sud e sulla banchina della carreggiata laterale sud

nel tratto: via Buniva - via Barolo;

b) del divieto di sosta permanente con la rimozione coatta, sul lato

sud della carreggiata laterale sud, per un tratto di m 35 partendo dal

ff est di via Barolo e procedendo verso est;

c) del divieto di sosta permanente con sosta consentita negli spazi

demarcati, sul lato sud della carreggiata laterale sud, per un tratto di

m 57 partendo dal n.c. 47 e procedendo verso est e sul lato nord della

carreggiata laterale nord nel tratto: corso Belgio-via Vanchiglia;

3) la pubblicit. dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei

prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica

 

 

segue ordinanza n.

 

 

eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza .

altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle

vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per

eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo

n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,

da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione

alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la

procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.

495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA