ORDINANZA N.

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. LOCALITA' via Bodoni

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del GI/VARIE/99BODONI

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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285

riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e

successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento

di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.

16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n. 1880 , prot. 1724 del 16.11.1995, che al punto 2)

istituiva la sosta a pagamento con disposizione "in fila" sul lato NORD

della via, nel tratto compreso tra la via Pomba ed il n.c. 1/F, con le

modalit. stabilite dall'ordinanza n. 432, prot. 399 del 23.03.1995;

Vista l'ordinanza n. 1211 prot. 255 T del 9.06.98, che al punto 1)

istituiva il divieto di fermata in via Bodoni, nel tratto n.c. 1/f - via

Carlo Alberto;

Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la

circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in

dispositivo;

ORDINA

in via Bodoni

1) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei

giorni feriali, con la fermata consentita con disposizione "in fila",

esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose,

sul lato NORD della via, immediatamente ad EST dell'intersezione con il

lato EST di via Carlo Alberto, per un tratto di m 10.00;

2) la revoca del divieto di fermata permanente, per il tratto di cui al

punto 1) suddetto;

3) l'istituzione del divieto di fermata permanente, sul lato NORD della via

nel tratto compreso tra il n.c. 1/f e via Pomba;

4) la revoca del punto 2) dell'ordinanza n. 1880, prot. 1724 del 16.11.95 ,

meglio specificata in premessa, per il tratto di cui al punto 2)

suddetto;

5) la pubblicit. dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei

prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica

eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza .

 

 

segue ordinanza n.

 

 

altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle

vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per

eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo

n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,

da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione

alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la

procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.

495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA