ORDINANZA N. 134
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
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Prot. n. 35 LOCALITA' via San Quintino, via
Camerana
CIRCOSCRIZIONE N. 1
del 27/01/1999 GI/VARIE/QUINTINO
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IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992,
n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista l'ordinanza n. 780 T prot. n. 170 del 17.04.98, con la quale
veniva istituito il divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai
veicoli del Consolato di Ungheria muniti di apposito contrassegno di
riconoscimento, sul lato OVEST di via Camerana in corrispondenza del n.c.
20, per n. 1 posto auto con disposizione in "fila";
Vista l'ordinanza n. 2285 prot. 488 del 23.10.98, con la quale veniva
istituito il divieto di sosta, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, escluso il
sabato ed i giorni festivi, con sosta consentita ai veicoli del Consolato
di Finlandia, muniti di evidenti segni di riconoscimento, sul lato NORD di
via San Quintino, immediatamente ad EST del n.c. 10, per n. 1 posto auto
con disposizione "in fila";
Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la
circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in
dispositivo;
ORDINA
in via Camerana e via San Quintino
- la collocazione del pannello aggiuntivo di "rimozione coatta" ad
integrazione dei segnali stradali che individuano i tratti di carreggiata
in cui sono vigenti i provvedimenti di cui alle ordinanze n. 780, prot.
170 del 17.04.98 e n. 2285 prot. 170 del 17.04.98, meglio specificati in
premessa;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle
vigenti norme in materia;
segue ordinanza n.
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA