ORDINANZA N.

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. LOCALITA' Via Santa Giulia

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del SB/varie vigiu

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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285

riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e

successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento

di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.

16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n. 472(502) del 7.6.1989 che istituisce il divieto di

sosta dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, con

sosta consentita ai veicoli dei servizi religiosi, sul lato nord/est, per

un tratto di m 25.00, partendo dal f.f. nord/ovest della carreggiata

sud/est della P.zza Santa Giulia e procedendo verso nord/ovest;

Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la

circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in

dispositivo;

ORDINA

in Via Santa Giulia

1) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita

ai veicoli, con disposizione "in fila", esclusivamente per effettuare le

operazioni di carico e scarico cose, nonch. ai veicoli adibiti ai

servizi religiosi, sul lato nord della via, per un tratto di m 25 lungo

il marciapiede fronteggiante l'ingresso della Chiesa omonima;

2) la revoca dell'ordinanza n.472(502) del 7.6.1989 citata in premessa;

3) la pubblicit. del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei

prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica

eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza .

altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle

vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,

 

 

segue ordinanza n.

 

 

n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per

eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo

n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,

da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione

alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la

procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.

495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA