ORDINANZA N.
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
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Prot. n. LOCALITA' Via Porta Palatina
CIRCOSCRIZIONE N. 7
del SB/varie palat
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IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992,
n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista l'ordinanza n.432 del 23.3.95, istitutiva della sosta a pagamento
nel centro storico cittadino;
Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la
circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in
dispositivo;
ORDINA
in via Porta Palatina
1) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei
giorni prefestivi e dalle ore 6.00 alle ore 17.00 degli altri giorni
feriali, sul lato sud lungo il tratto curvilineo della via attiguo alla
piazza Cesare Augusto, con sosta consentita, negli appositi spazi
attrezzati, ai motocarri degli operatori del mercato di "Porta Palazzo"
muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento rilasciati dal Settore
Commercio;
2) l'istituzione della sosta a pagamento negli appositi spazi demarcati,
nella localit. citata al punto 1), dalle ore 17.00 alle ore 19.30 dei
giorni feriali, con le modalit. stabilite dall'ordinanza n. 432 del 23
3.1995;
3) la revoca del divieto di sosta permanente istituito dall'ordinanza
n.1490 prot.1397 del 4.10.1994, limitatamente al tratto di cui al punto
1) della presente ordinanza;
4) la pubblicit. dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza .
altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle
vigenti norme in materia;
segue ordinanza n.
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA