ORDINANZA N.  64/99             
     
                                  CITTA' DI TORINO
           DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
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     Prot. n.                             LOCALITA' Lungo Dora Firenze
                                          CIRCOSCRIZIONE  N.   7
     del                                  SB/varie ludorfi
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                                    IL DIRIGENTE
     
         Vista la legge  8 giugno  1990, n.  142 e  successive modificazioni  ed
     integrazioni;
         Visti gli artt. 5, 6, 7  e 159 del  Decreto Legislativo 30.04.1992,  n.
     285 riguardante le  norme sulla  disciplina della  circolazione stradale  e
     successive modificazioni ed integrazioni, nonch.  le norme del  regolamento
     di  esecuzione  del  predetto  Decreto  Legislativo  approvato  con  D.P.R.
     16.12.1992, n. 495;
         Visto il  decreto legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29,  e  successive
     modificazioni ed integrazioni;
         Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
         Vista la legge 15 maggio  1997, n. 127,  e successive modificazioni  ed
     integrazioni;
         Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
     
         Ritenuta la necessit.,  per ragioni di  pubblico interesse inerenti  la
     circolazione stradale, di  adottare i provvedimenti  meglio specificati  in
     dispositivo;
     
                                       ORDINA
     
                                in Lungo Dora Firenze
     
     - l'istituzione del divieto di fermata sul  lato ovest per  un tratto di  m
       70, a partire dal filo marciapiede sud del ponte Regio Parco e procedendo
       verso sud;
     
     - la pubblicit. del  suscritto provvedimento mediante  il collocamento  dei
       prescritti  segnali   stradali   e   la   rimozione   della   segnaletica
       eventualmente in contrasto,  con avvertenza che  la presente ordinanza  .
       altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
                                       AVVERTE
     che nei confronti di  eventuali trasgressori si  proceder. a termine  delle
     vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui
     sopra comporter. la rimozione coatta dei veicoli; 
     
     che a  norma dell'art.  3, comma  4, della  legge 7  agosto 1990,  n.  241,
     avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
     n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per
     eccesso di  potere  o  per  violazione  di  legge  entro  60  giorni  dalla
     pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
     
     che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo
     n. 285/1992, sempre nel termine di  60 giorni pu. essere proposto  ricorso,
     da chi abbia  interesse alla  apposizione della  segnaletica, in  relazione
     alla natura dei segnali apposti, al  Ministero dei Lavori Pubblici, con  la
     procedura di  cui  all'art.  74 del  regolamento,  emanato  con  D.P.R.  n.
     495/1992.
                                      IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
                                             Arch. Alessandro FARAGGIANA