ORDINANZA N. 37/99
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE TRAFFICO E VIABILITA'
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Prot. n. LOCALITA' Via Asinari di Bernezzo
CIRCOSCRIZIONE N. 4
del SB/revasber
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IL DIRIGENTE
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista l'ordinanza n.339 prot n. 2815 del 29.11.1971, con la quale,fra
l'altro, al punto 2 veniva istituito il divieto di sosta permanente lungo
il lato sud della via, nel tratto compreso tra via Pietro Cossa e Piazza
Chironi;
Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la
circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in
dispositivo;
ORDINA
in via Asinari di Bernezzo
- la revoca del punto 2 dell'ordinanza n. 339 prot. n. 2815 del 29.11.1971
citato in premessa;
- la pubblicit. del suscritto provvedimento mediante la rimozione della
segnaletica, con avvertenza che la presente ordinanza . altres.
pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle
vigenti norme in materia;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE TRAFFICO E VIABILITA'
Arch. Alessandro FARAGGIANA