ORDINANZA N. 35/99
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE MOBILITA' - SETTORE TRAFFICO
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Prot. n. LOCALITA' Via Corio
CIRCOSCRIZIONE N. 4
del SB/varie corio
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IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992,
n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista l'ordinanza n. 295 del 31.3.1966 con la quale, fra l'altro, .
stato istituito il divieto di sosta a carattere permanente, lungo il lato
ovest di via Corio, per un tratto di m 50 in corrispondenza e a cavallo
dell'ingresso contrassegnato con il civico n. 33 (autorimessa
Risorgimento);
Accertato il frequente intralcio alla normale circolazione veicolare
nel tratto sopra descritto;
Ritenuta pertanto la necessit. di rendere pi. incisivo il
provvedimento, per un'azione preventiva nei confronti dei trasgressori,
disponendo la sanzione amministrativa accessoria in caso di inosservanza
del provvedimento;
ORDINA
in Via Corio
- la collocazione del pannello aggiuntivo di "rimozione coatta" (mod. II
6/m art. 83 del D.P.R. 16.12.92 n. 495) ad integrazione dei segnali
stradali che individuano il tratto di carreggiata in cui . vigente il
provvedimento di cui all'ordinanza n. 295 del 31.3.1966, meglio
specificata in premessa;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle
vigenti norme in materia;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento,
emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA