ORDINANZA N. 18/99
     
                                  CITTA' DI TORINO
                  DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE TRAFFICO
     
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     Prot. n.                             LOCALITA' via Vespucci
                                          CIRCOSCRIZIONE  N.   1
     del                                  AS/br varie\vesp2
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                                    IL DIRIGENTE
     
         Vista la Legge  8 giugno  1990, n.  142 e  successive modificazioni  ed
     integrazioni;
         Visti gli artt.  5, 6 e  7 del Decreto  Legislativo 30.04.1992, n.  285
     riguardante  le  norme  sulla  disciplina  della  circolazione  stradale  e
     successive modificazioni ed integrazioni, nonch.  le norme del  regolamento
     di  esecuzione  del  predetto  Decreto  Legislativo  approvato  con  D.P.R.
     16.12.1992, n. 495;
         Visto il  Decreto Legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29,  e  successive
     modificazioni ed integrazioni;
         Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
         Vista la Legge 15 maggio  1997, n. 127,  e successive modificazioni  ed
     integrazioni;
         Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
     
         Vista l'ordinanza n. 2105, prot. 459  del 07.10.98 e rilevato che,  per
     mero  errore  materiale,  nel   dispositivo  della  stessa,   l'istituzione
     dell'area di  carico e  scarico .  prevista per  un tratto  di m  15  circa
     anzich. di m 10;
     
         Ritenuta la necessit.,  per ragioni di  pubblico interesse inerenti  la
     circolazione stradale, di  adottare i provvedimenti  meglio specificati  in
     dispositivo;
     
     
                                       ORDINA
                                          
     - la rettifica dell'ordinanza n. 2105, prot. 459 del 07.10.98,  sostituendo
       alle parole "m 15" le parole "m 10";
       
     - la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni
       consecutivi;
     
                                       AVVERTE
     
     che a  norma dell'art.  3, comma  4, della  legge 7  agosto 1990,  n.  241,
     avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
     n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per
     eccesso di  potere  o  per  violazione  di  legge  entro  60  giorni  dalla
     pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
     
     
                                             IL DIRIGENTE SETTORE TRAFFICO
                                              Arch. Alessandro FARAGGIANA