Agenzia Sociale Comunale per la locazione
Per informazioni, telefonare dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:30 alle ore 12:00 al seguente numero unico: 011 011 24300
Il Comune di Torino ha istituito un centro servizi denominato Lo.C.A.Re. al fine di favorire la mediazione tra inquilini sotto sfratto per morosità e proprietari con l’obbiettivo di abbandonare la procedura in corso, sottoscrivendo un nuovo contratto di locazione a fronte del riconoscimento al proprietario di un contributo a fondo perduto a copertura della morosità.
La mediazione consiste pertanto nella sottoscrizione, tra il proprietario che ha avviato lo sfratto e l’inquilino sotto sfratto, di:
· un accordo con il quale il proprietario rinuncia allo sfratto per morosità in corso a fronte del riconoscimento di un contributo a fondo perduto (così detto F.I.M.I.- Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli, altresì denominato Salvasfratti) pagato dal Comune di Torino;
e contemporaneamente di:
· un nuovo contratto di locazione convenzionata nello stesso alloggio con lo stesso inquilino sotto sfratto per la durata di 3 anni + 2 anni ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e s.m.i..
Sia l’accordo di mediazione che il contratto di locazione convenzionata sono predisposti esclusivamente a cura dell’ufficio Lo.C.A.Re. nel rispetto della normativa di riferimento ed in osservanza del vigente Accordo Territoriale.
I cittadini sotto sfratto per morosità (nel caso in cui tale morosità sia valutata incolpevole), compilando il modulo di iscrizione al F.I.M.I., chiedono all’ufficio Lo.C.A.Re. di contattare il proprietario di casa (e/o il suo avvocato) per verificarne la disponibilità a sottoscrivere l’accordo di mediazione, ossia a rinunciare allo sfratto in corso e a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione convenzionato per la durata di 3 anni + 2 anni, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e s.m.i..
In caso di accordo, al proprietario verrà riconosciuto:
· un contributo a fondo perduto, a rimborso della morosità pregressa, comprensiva eventualmente delle spese legali, fino ad un importo massimo di euro 8.000,00 (così detto F.I.M.I.- Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli, altresì denominato Salvasfratti);
· un’ulteriore somma variabile in base all’indicatore ISEE dell’inquilino, ossia pari a n. 8 mensilità del nuovo canone di locazione convenzionata sottoscritta (in caso di ISEE dell’inquilino < 6.400,00 euro) oppure n. 6 mensilità (in caso di ISEE < 10.600,00 euro) oppure n. 4 mensilità (in caso di ISEE < 26.000,00 euro). Detti contributi di 8, 6 oppure 4 mensilità, finalizzati a diminuire la quota di canone dovuta dall’inquilino nel corso del triennio contrattuale, sono versati direttamente e in unica soluzione al proprietario e saranno pertanto utilizzati quale somma da “scalare” mensilmente, per l’intera durata della prima scadenza contrattuale (ossia per i primi 3 anni del contratto della durata di 3 anni + 2), dal canone di locazione concordato con Lo.C.A.Re. comprensivo, se richiesto, anche del deposito cauzionale.
In ogni caso l’importo massimo erogabile per la singola mediazione non può essere superiore ad euro 12.000,00.
Per poter compilare il modulo di iscrizione al F.I.M.I. l’inquilino deve possedere i seguenti requisiti:
· cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea oppure cittadinanza di altro Stato e possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
· cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea oppure cittadinanza di altro Stato e possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
· residenza anagrafica a Torino da almeno 1 anno nell’immobile condotto in locazione;
· indicatore Isee dell’anno in corso non superiore a 26.000,00 euro;
· non essere conduttore in locazione di un alloggio di categoria A1, A8 e A9 (requisito valido per ciascun componente del nucleo familiare richiedente);
· essere stato nell’impossibilità di provvedere al pagamento del canone di locazione;
· non essere proprietario (o titolare di diritto di usufrutto, uso e abitazione) di alloggio adeguato e fruibile nella provincia di residenza (requisito valido per ciascun componente del nucleo familiare richiedente);
· mancata fruizione di contributi Lo.C.A.Re. – F.I.M.I. relativi ad un contratto di locazione non ancora scaduto (per ciascun componente del nucleo familiare in allora beneficiario).
Il modulo di accesso alla misura F.I.M.I. potrà essere inviato via mail all’indirizzo iscrizionelocare@comune.torino.it (allegando pdf oppure fotonitida del documento di identità).
Modulo di accesso alla misura F.I.M.I.
Ove il proprietario si avvalga di un soggetto terzo per prendere contatti con l’ufficio Lo.C.A.Re. per acquisire/fornire informazioni, produrre documenti e svolgere le attività dirette all’accesso alla misura occorre compilare obbligatoriamente l’apposito Modulo di incarico
Tra i requisiti soggettivi richiesti in capo al cittadino che presenta istanza di iscrizione al F.I.M.I. vi è la condizione di "incolpevolezza", ossia "di essere stato nell'impossibilità di provvedere al pagamento del canone di locazione".
Sarà cura del cittadino richiedente produrre, su richiesta dell’ufficio Lo.C.A.Re., tutta la documentazione utile a comprova del verificarsi della sopravvenuta impossibilità ad onorare il pagamento del canone.
A puro titolo esemplificativo le possibili cause dell'"incolpevolezza" sono:
· perdita del lavoro per licenziamento;
· accordi aziendali o sindacali con conseguente riduzione dell’orario di lavoro;
· cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
· mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
· cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o di perdita di avviamento in misura consistente;
· malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo famigliare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare spese mediche e assistenziali.
La causa che ha determinato l’impossibilità ad onorare il pagamento del canone (e/o delle spese condominiali e/o del riscaldamento) alla base dello sfratto deve essere documentabile e precedente o contemporanea all’insorgere della morosità.
La condizione di incolpevolezza è altresì da intendersi verificata ove l’attuale reddito netto del nucleo familiare del richiedente risulti inferiore alla soglia di povertà assoluta prevista dall’ISTAT.
Alcuni dettagli relativi alla misura F.I.M.I.:
· Con la stipulazione dell’accordo F.I.M.I. il proprietario rinuncia espressamente ad ogni credito maturato nei confronti del conduttore dell’alloggio oggetto di sfratto dichiarandosi soddisfatto dell’importo riconosciuto dalla Città di Torino nella misura massima di 8.000,00 euro come sopra specificato. Si intende per credito maturato il credito liquido ed esigibile al momento della stipulazione dell’accordo F.I.M.I. (a titolo esemplificativo non costituisce credito liquido ed esigibile il saldo delle spese condominiali e/o di riscaldamento addebitate, nel rispetto dei termini, successivamente all’accordo F.I.M.I. pur relative al periodo precedente; in questo caso tali spese, escluse dall’accordo F.I.M.I. poiché non addebitabili alla data della stipulazione dell’accordo F.I.M.I. stesso, sono dovute dall’inquilino).
· L’accordo F.I.M.I. sottoscritto dalle parti è predisposto a cura dell’ufficio Lo.C.A.Re.; contestualmente all’accordo F.I.M.I. le parti stipulano un nuovo contratto di locazione convenzionata nello stesso alloggio oggetto di sfratto della durata di 3 anni più 2, predisposto esclusivamente a cura dell’ufficio Lo.C.A.Re. ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e s.m.i. e nell’osservanza del vigente Accordo Territoriale.
· L’importo della morosità incolpevole, rimborsabile fino ad un massimo di euro 8.000,00, deve necessariamente risultare dagli atti del procedimento di sfratto e/o dalla documentazione, non contestata, prodotta dalle parti; non può mai basarsi su mere autocertificazioni non supportate da adeguati riscontri documentali.
· Le spese legali affrontate per la cura del procedimento di sfratto debbono necessariamente risultare dalla parcella quietanzata emessa dal procuratore legale/avvocato del proprietario dell’alloggio oggetto di sfratto; se il massimale di euro 8.000,00 è già stato raggiunto per il rimborso della morosità incolpevole, non è necessaria la produzione della parcella quietanzata, poiché in ogni caso non rimborsabile.
· Ove l’importo del contributo, pari a 8, 6 oppure 4 mensilità del nuovo canone di locazione convenzionata, sia superiore a 4.000,00 euro a fronte di una morosità pari ad euro 8.000,00 da rimborsare, sarà ridotto a 4.000,00 euro per non superare il massimale di euro 12.000,00 erogabile al proprietario fissato inderogabilmente dalla normativa, salvo diverso accordo compensativo tra le parti.
· Nel caso in cui il rapporto locatizio si chiuda in data precedente alla prima scadenza contrattuale, al proprietario è dovuta solo la quota di contributo (pari a 8, 6 oppure 4 mensilità) relativa al periodo di vigenza del contratto di locazione e precisamente dalla data di decorrenza del contratto stesso alla data di rilascio anticipato dell’immobile da parte del conduttore, in quanto tale contributo non è incentivo spettante al proprietario, ma costituisce esclusivamente una forma di sostegno al reddito del conduttore. In questo caso, il proprietario è pertanto tenuto a restituire alla Città la quota rimanente di sostegno al reddito del conduttore relativa al periodo successivo alla data di rilascio dell’immobile, configurandosi, in assenza di restituzione, arricchimento senza giusta causa ai sensi dell’art. 2.041 C.C..
· I cittadini che hanno stipulato un contratto di locazione avvalendosi della misura ASLo per lo stesso contratto possono accedere al FIMI, ove ne abbiano i requisiti e in presenza dei relativi presupposti.
· I cittadini che hanno stipulato un contratto di locazione avvalendosi della misura F.I.M.I., in caso di altra procedura di sfratto per morosità per lo stesso contratto, possono accedere al F.I.M.I., ove ne abbiano i requisiti e in presenza dei relativi presupposti, a fare tempo dalla scadenza del primo contratto (ossia alla scadenza del quinto anno del contratto 3 anni più 2).
La misura F.I.M.I. prevede inoltre, in alternativa alla rinuncia allo sfratto per morosità ed alla contestuale stipula di un nuovo contratto di locazione convenzionata nello stesso alloggio, il mero differimento (così detto F.I.M.I. differimento) dell’esecuzione dello sfratto con la possibilità di erogare fino ad un massimo di 6.000,00 euro a favore del proprietario dell’alloggio oggetto di sfratto. Tale importo viene erogato a rimborso, a titolo di ristoro per la proprietà, per il pagamento dei canoni, al netto delle spese, corrispondenti alle mensilità di differimento dell’esecuzione dello sfratto.
I cittadini che hanno stipulato un contratto di locazione avvalendosi della misura F.I.M.I., possono accedere al F.I.M.I. differimento, ove ne abbiano i requisiti e in presenza dei relativi presupposti, a fare tempo dalla scadenza del primo contratto (ossia alla scadenza del quinto anno del contratto 3 anni più 2).
Per informazioni sugli Accordi Territoriali in vigore a Torino è possibile consultare la pagina www.comune.torino.it/affitti/.