Agenzia Sociale Comunale per la locazione
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dalle ore 08:30 alle ore 12:00 al seguente numero unico: 011 011 24300
I contratti di locazione convenzionata di lunga durata ex art. 2, comma 3 della L. 431/98 applicabili a Torino possono essere di tre anni + due, quattro anni + due, cinque anni + due o sei anni + due. Dopo la prima scadenza (ossia tre anni, quattro anni, cinque anni o sei anni), il contratto viene automaticamente prorogato di diritto per altri due anni a meno che il proprietario, entro sei mesi dalla scadenza, eserciti la facoltà della disdetta (art. 2, comma 5 della L. 431/98). Il contratto può però essere disdettato soltanto per alcune stringenti motivazioni dettagliatamente indicate nell’art. 3, comma 1 della L. 431/98 cui si rimanda*. Alla scadenza del periodo di proroga biennale si aprono quindi due strade:
oppure
Se nessuna di queste due strade viene scelta (quindi niente rinnovo e niente invio di raccomandata), scatterà automaticamente la proroga biennale e quindi, a titolo esemplificativo, il contratto di tre anni + due, diventerà di tre anni + due + due**.
Tale proroga continuerà a scattare di biennio in biennio finché almeno una delle parti non comunicherà all’altra, sempre con raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di rinunciare alla proroga almeno sei mesi prima della scadenza dei due anni.
DISDETTA E RINNOVO NEL CASO DI CONTRATTI CONVENZIONATI INTERMEDIATI DA Lo.C.A.Re.
In caso di contratto di locazione convenzionata stipulato con la mediazione di Lo.C.A.Re. non ancora scaduto (ossia in presenza di contratto ancora vigente poiché dopo la prima scadenza - di tre anni o quattro anni o cinque anni o sei anni - è stato prorogato, anche più volte, automaticamente per altri due anni), le parti possono chiedere di accedere nuovamente alla misura ASLO compilando congiuntamente il modulo denominato “comunicazione della volontà di rinnovo di contratto” (qui scaricabile) ed inviandolo via mail all’indirizzo iscrizionelocare@comune.torino.it (allegando pdf o foto nitida del documento di identità di entrambi i contraenti).
Lo.C.A.Re., verificata la re-iscrizione dell’inquilino (è necessaria una nuova iscrizione a Lo.C.A.Re.) ed il possesso di tutti i requisiti richiesti (vedi la pagina “Iscriversi a Lo.C.A.Re.”), svolgerà la richiesta mediazione per la stipula di un nuovo contratto di locazione nel rispetto degli Accordi Territoriali.
Il nuovo contratto avrà necessariamente una decorrenza successiva alla seconda scadenza del precedente contratto di locazione convenzionata sottoscritto dalle parti che dovranno curarne la risoluzione prima della nuova stipula ove non sia stato disdettato nei termini di legge, ossia entro sei mesi dalla seconda scadenza.
*Art. 3. (Disdetta del contratto da parte del locatore).
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi
della facoltà' di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale e' prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà' di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
** Vedi sentenza del Tribunale di Torino (VII Sezione Civile) n. 4349 del 07/12/2020.