Rinnovo di contratto già intermediato da Lo.C.A.Re.

Lo.C.A.Re.

Agenzia Sociale Comunale per la locazione
Per informazioni, telefonare dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:30 alle ore 12:00 al seguente numero unico: 011 011 24300

CONTRATTI DI LOCAZIONE CONVENZIONATA (ART. 2, COMMA 3, LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 E S.M.I.)
DURATA, PROROGA, DISDETTA E RINNOVO
 

I contratti di locazione convenzionata di lunga durata ex art. 2, comma 3 della L. 431/98 applicabili a Torino possono essere di tre anni + due, quattro anni + due, cinque anni + due o sei anni + due. Dopo la prima scadenza (ossia tre anni, quattro anni, cinque anni o sei anni), il contratto viene automaticamente prorogato di diritto per altri due anni a meno che il proprietario, entro sei mesi dalla scadenza, eserciti la facoltà della disdetta (art. 2, comma 5 della L. 431/98). Il contratto può però essere disdettato soltanto per alcune stringenti motivazioni dettagliatamente indicate nell’art. 3, comma 1 della L. 431/98 cui si rimanda*. Alla scadenza del periodo di proroga biennale si aprono quindi due strade:

  • si sceglie di rinnovare il contratto, stipulando un nuovo contratto di tre anni + due, quattro anni + due, cinque anni + due o sei anni + due;

oppure

  • si decide di chiudere ogni futuro rapporto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale.

Se nessuna di queste due strade viene scelta (quindi niente rinnovo e niente invio di raccomandata), scatterà automaticamente la proroga biennale e quindi, a titolo esemplificativo, il contratto di tre anni + due, diventerà di tre anni + due + due**. 

Tale proroga continuerà a scattare di biennio in biennio finché almeno una delle parti non comunicherà all’altra, sempre con raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di rinunciare alla proroga almeno sei mesi prima della scadenza dei due anni. 

DISDETTA E RINNOVO NEL CASO DI CONTRATTI CONVENZIONATI INTERMEDIATI DA Lo.C.A.Re

In caso di contratto di locazione convenzionata stipulato con la mediazione di Lo.C.A.Re. non ancora scaduto (ossia in presenza di contratto ancora vigente poiché dopo la prima scadenza  - di tre anni o quattro anni o cinque anni o sei anni - è stato prorogato, anche più volte, automaticamente per altri due anni), le parti possono chiedere di accedere nuovamente alla misura ASLO compilando congiuntamente il modulo denominato  “comunicazione della volontà di rinnovo di contratto” (qui scaricabile) ed inviandolo via mail all’indirizzo  iscrizionelocare@comune.torino.it  (allegando pdf o foto nitida del documento di identità di entrambi i contraenti).

Lo.C.A.Re., verificata la re-iscrizione dell’inquilino (è necessaria una nuova iscrizione a Lo.C.A.Re.) ed il possesso di tutti i requisiti richiesti (vedi la pagina “Iscriversi a Lo.C.A.Re.”), svolgerà la richiesta mediazione per la stipula di un nuovo contratto di locazione nel rispetto degli Accordi Territoriali. 

Il nuovo contratto avrà necessariamente una decorrenza successiva alla seconda scadenza del precedente contratto di locazione convenzionata sottoscritto dalle parti che dovranno curarne la risoluzione prima della nuova stipula ove non sia stato disdettato nei termini di legge, ossia entro sei mesi dalla seconda scadenza.

 

 *Art. 3.  (Disdetta del contratto da parte del locatore).

  1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1  dell'articolo  2  e  alla  prima  scadenza dei contratti stipulati ai sensi  del  comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi

della   facoltà'  di  diniego  del  rinnovo  del  contratto,  dandone comunicazione  al  conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:

   a)   quando  il  locatore  intenda  destinare  l'immobile  ad  uso abitativo,  commerciale,  artigianale  o  professionale  proprio, del coniuge,  dei  genitori,  dei  figli  o  dei parenti entro il secondo grado;

   b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o  comunque  con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative,   assistenziali,   culturali  o  di  culto  intenda  destinare l'immobile  all'esercizio  delle  attività  dirette  a perseguire le predette  finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;

   c)  quando  il  conduttore  abbia  la  piena  disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;

   d)  quando  l'immobile  sia  compreso  in  un  edificio gravemente danneggiato  che  debba  essere  ricostruito o del quale debba essere assicurata  la  stabilità  e  la  permanenza  del  conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

   e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale e' prevista l'integrale   ristrutturazione,   ovvero   si   intenda   operare  la demolizione   o  la  radicale  trasformazione  per  realizzare  nuove costruzioni,  ovvero,  trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il  proprietario  intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per  eseguirle  sia  indispensabile  per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;

   f)   quando,   senza   che  si  sia  verificata  alcuna  legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;

   g)  quando  il  locatore  intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà' di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto  il  diritto  di  prelazione,  da  esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

** Vedi sentenza del Tribunale di Torino (VII Sezione Civile) n. 4349 del 07/12/2020.

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