Lo.C.A.Re.

Agenzia Sociale Comunale per la locazione
Per informazioni, telefonare dal lunedì al venerdì 
dalle ore 08:30 alle ore 12:00 al seguente numero unico: 011 011 24300

Il Comune di Torino ha istituito un centro servizi denominato Lo.C.A.Re. al fine di favorire l’incontro della domanda e dell’offerta sul mercato privato della locazione, a titolo completamente gratuito e intervenendo con incentivi una tantum ed a fondo perduto.
Per ottenere tali incentivi occorre iscriversi a Lo.C.A.Re. purchè in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:


Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea oppure cittadinanza di altro Stato e possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
Residenza anagrafica a Torino da almeno 1 anno e/o attività lavorativa continuativa a Torino da almeno un anno;

Indicatore Isee dell’anno in corso non superiore a 26.000,00 euro;

Non essere conduttore in locazione di un alloggio di categoria A1, A7, A8 e A9 (requisito valido per ciascun componente del nucleo familiare richiedente);

Non essere proprietario (o titolare di diritto di usufrutto, uso e abitazione) di alloggio di categoria A1, A2, A7, A8, A9 ubicato in Italia né proprietario (o titolare di diritto di usufrutto, uso e abitazione) di alloggio di categoria A3, ubicato nel territorio della provincia di residenza (requisito valido per ciascun componente del nucleo familiare richiedente);

Non avere già ottenuto la fruizione di contributi di Lo.C.A.Re. – ASLO relativi ad un contratto di locazione non ancora scaduto (per ciascun componente del nucleo familiare in allora beneficiario);
Non avere già ottenuto la fruizione di contributi Lo.C.A.Re. – FIMI relativi ad un contratto di locazione non ancora scaduto (per ciascun componente del nucleo familiare in allora beneficiario).

 

A fronte della richiesta di iscrizione, l’ufficio Lo.C.A.Re. rilascerà un’attestazione valida 1 anno a comprova, con l’indicazione dei contributi ed incentivi riconosciuti in caso di stipula di un contratto di locazione convenzionato (art. 2, comma 3, legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e s.m.i.) entro il periodo di validità dell’iscrizione.
Tale attestazione sarà trasmessa via mail o potrà essere ritirata dall’interessato in via Orvieto 1/20/A.

La predisposizione del contratto di locazione convenzionato (art. 2, comma 3, legge  n. 431 del 9 dicembre 1998 e s.m.i.) avviene esclusivamente a cura dell’ufficio Lo.C.A.Re. che fornisce un servizio di mediazione per la corretta applicazione degli Accordi Territoriali.

Preliminarmente alla stesura del contratto l’ufficio Lo.C.A.Re. verificherà il possesso dei requisiti autocertificati.
Il mancato possesso dei suindicati requisiti soggettivi comporta la decadenza dai benefici richiesti (contributi ed incentivi) ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000  e s.m.i..
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale.

Alla stipula del contratto di locazione convenzionato la Città:

  • riconosce al proprietario un incentivo economico, differenziato in base alla durata del contratto, pari a:

euro 1.500,00 (3 anni + 2);  euro 2.000,00 (4 anni + 2);  euro 2.500,00 (5 anni + 2); euro 3.000,00 (6 anni + 2);

  • riconosce all’inquilino un contributo basato sul canone mensile di locazione del contratto oggetto di stipula pari a:

 n. 8  mensilità (in caso di ISEE < 6.400,00 euro) oppure n. 6 mensilità (in caso di ISEE < 10.600,00 euro) oppure n. 4 mensilità (in caso di ISEE < 26.000,00 euro). Detto contributo sarà mensilmente scalato dal canone di locazione per l’intera durata della prima scadenza contrattuale.
La Città riconosce altresì un apposito Fondo di Garanzia che tutela il proprietario in caso di sopravvenuta morosità dell’inquilino ed a fronte di sentenza esecutiva di sfratto.
Il Fondo di Garanzia risarcisce il proprietario delle inadempienze dell’inquilino e conseguenti spese legali affrontate per portare a termine la procedura di sfratto, nei limiti della copertura di 12 mensilità del canone di locazione stipulato nel relativo contratto.
L’erogazione del Fondo di Garanzia potrà avvenire, ad avvenuto recupero dell’alloggio a seguito della procedura di sfratto, mediante trasmissione a Lo.C.A.Re. da parte del proprietario della completa documentazione relativa alla procedura di sfratto, comprensiva del verbale di rilascio dell’immobile insieme alla fattura e/o parcella quietanzata del legale, nonchè apposita certificazione ufficiale che quantifichi l’esatta consistenza della morosità con l’indicazione puntuale di tutte le specifiche voci di costo suindicate.

All’atto della stipula del contratto di locazione convenzionato (art. 2, comma 3, legge  n. 431 del 9 dicembre 1998 e s.m.i.) l’ufficio Lo.C.A.Re. può riconoscere al proprietario il diritto ad accedere a tale Fondo di Garanzia previa verifica delle seguenti condizioni:

  • l’inquilino non si trovi in una situazione di emergenza abitativa determinata da sfratto per morosità all’atto della stipula del contratto di locazione;
  • l’inquilino disponga, all’atto della stipula del contratto di locazione, di un complessivo reddito annuo lordo almeno pari ad euro 8.000,00 (per un nucleo fino a 2 componenti) oppure almeno pari ad euro 8.500,00 (per un nucleo fino a 3 componenti) oppure almeno pari ad euro 9.500,00 (per un nucleo fino a 4 componenti) oppure almeno pari ad euro 10.500,00 (per un nucleo di 5 o oltre componenti);
  • all’atto della stipula del contratto di locazione, il canone annuo non sia superiore al 30% del suindicato reddito annuo lordo dell’inquilino (per un nucleo fino a 2 componenti) oppure non sia superiore al 31% (per un nucleo fino a 3 componenti) oppure non sia superiore al 32% (per un nucleo fino a 4 componenti) oppure non sia superiore al 33% (per un nucleo di 5 o oltre componenti).

Per informazioni sugli Accordi Territoriali in vigore a Torino è possibile consultare la pagina www.comune.torino.it/affitti/

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Ultimo aggiornamento: 04/12/2024

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