Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008 ha previsto che dal 5 marzo 2008 deve essere utilizzato obbligatoriamente per dare le dimissioni un modello informatico a pena di nullità.
Il modello dovrà essere consegnato al datore di lavoro entro 15 giorni dalla compilazione.
Le tipologie dei rapporti di lavoro cui si applica il Decreto sono:
- il lavoro subordinato nell’impresa, compreso il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione e negli Enti Pubblici nonché il lavoro domestico;
- la collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto;
- l’associazione in partecipazione solo se caratterizzata dall’apporto di lavoro, anche non esclusivo da parte degli associati, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad Albi Professionali;
- il lavoro tra soci e cooperative;
- i titolari di contratti di natura occasionale, nella quale pur mancando la continuità sussiste il coordinamento con il committente (co.co.co.).
Le tipologie escluse sono:
- le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, stante il principio della libera recedibilità del rapporto;
- le cosiddette “dimissioni incentivate” del rapporto ove siano il frutto di un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore e quindi configurino una risoluzione consensuale del rapporto;
- i casi di collocamento in quiescenza e di collocamento in pensione;
- gli stage e i tirocini in quanto non costituiscono rapporto di lavoro né autonomo né subordinato;
- le dimissioni presentate prima del 5 marzo nelle situazioni in cui, a causa della decorrenza dei termini di preavviso, il rapporto di lavoro non sia ancora cessato.
È possibile la revoca delle dimissioni presentate on line, purchè sia fatta entro 15 giorni e purchè l’atto di dimissioni non sia ancora pervenuto a conoscenza del datore di lavoro (produce i suoi effetti giuridici quando giunge a conoscenza del destinatario).
Il lavoratore che intende dare le dimissioni volontarie può in alternativa (Circolare Min Lav. e Prev. Soc. del 25/03/08):
- compilare autonomamente il modulo, previa autenticazione (rilascio di user id e password), direttamente dal sito web del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale www.mdv.lavoro.gov.it Al termine della compilazione, che deve avvenire necessariamente per via telematica, il sistema rilascia un codice alfanumerico di identificazione che rende “univoco” il modello e, pertanto, non contraffabile, e un codice identificativo del modulo con validazione temporale, attestante il giorno in cui il modulo è stato compilato e dal quale decorrono i 15 giorni entro i quali il lavoratore può consegnare la domanda di dimissioni al datore di lavoro. Tale procedura assorbe ai criteri di “validazione e invio on line” di cui all’allegato B. In questo caso, il lavoratore non dovrà compilare la sezione 5 – dati di invio, bensì il sistema gli prospetterà i seguenti dati volti ad identificarlo:
- tipo di documento;
- numero di documento;
- rilasciato da;
- data di rilascio.
In questo modo sarà possibile rassegnare le dimissioni anche in caso di dipendente distaccato all’estero.