Città di Torino > Tasse e Tributi > Addizionale comunale IRPEF
L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
Il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (regolamento n.322) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2006 09746/013 del 28 marzo 2007, esecutiva dal 13 aprile 2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale DEL C.C. n. 195 del 29 marzo 2022.
Le aliquote per scaglioni di reddito applicate dal Comune di Torino, come stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale DEL C.C. n. 195 del 29 marzo 2022, ad oggetto: " Regolamento per l’applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Approvazione”, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e confermate anche per l'anno 2024, come stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 837 del 18 dicembre 2023, ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Periodo 2024-2026 (articolo 170, c.1, del D.Lgs n. 267/2000). Approvazione" sono le seguenti:
Il Regolamento per l’applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilisce, anche per l’anno 2022, una soglia di esenzione a € 11.790,00 di imponibile IRPEF (soglia confermata anche per l'anno 2024, come stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 837 del 18 dicembre 2023, ad oggetto:"Documento Unico di Programmazione (D.U.P) - Periodo 2024 - 2026 (articolo 170, c1, del D.Lgs. n. 267/2000). approvazione". Se il reddito imponibile IRPEF supera la soglia di esenzione di € 11.790,00, l’addizionale è dovuta ed è determinata applicando l’aliquota al reddito imponibile complessivo.
ANNO | ALIQUOTA | SOGLIA DI ESENZIONE |
---|---|---|
2021 | 0,8% | € 11.790,00 |
2020 | 0,8% | € 11.790,00 |
2019 | 0,8% | € 11.790,00 |
2018 | 0,8% | € 11.790,00 |
2017 | 0,8% | € 11.670,00 |
2016 | 0,8% | € 11.670,00 |
2015 | 0,8% | € 11.670,00 |
2014 | 0,8% | € 11.640,00 |
2013 | 0,8% | € 11.520,00 |
2012 | 0,8% | € 11.200,00 |
2011 | 0,5% | € 11.000,00 |
2010 | 0,5% | € 10.750,00 |
2009 | 0,5% | € 10.700,00 |
2008 | 0,5% | € 10.400,00 |
2007 | 0,5% | € 10.300,00 |
2006 | 0,3% | - |
2005 | 0,3% | - |
2004 | 0,3% | - |
2003 | 0,3% | - |
2002 | 0,3% | - |
2001 | 0,1% | - |
2000 | 0,1% | - |
1999 | 0,1% | - |
Per le aliquote e le soglie di esenzione degli altri comuni occorre fare riferimento al sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze:
I versamenti sono effettuati tramite modello F24.
Gli Enti Pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla Legge 720/1984 ed al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 2009/45749 del 23 marzo 2009, dovranno fare riferimento alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 367/E del 12 dicembre 2007.
A partire dal 1° gennaio 2008 i versamenti dell’addizionale comunale sono effettuati associando il codice catastale del comune di riferimento. Per il Comune di Torino: L219.
Per i codici catastali degli altri comuni e per i codici tributo da indicare sul modello F24 occorre fare riferimento alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate:
L'acconto per il Comune di Torino è pari al 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal Comune per l'anno precedente con riferimento al reddito imponibile dello stesso anno. Per ulteriori dettagli su versamento, rateazioni e sanzioni per omesso e ritardato versamento si rinvia alle relative istruzioni ministeriali. L'acconto è indirizzato al Comune di domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce.
L'acconto non è dovuto se il contribuente ritiene che non dovrà l'imposta per l'anno cui si riferisce l'acconto stesso ovvero se ricade nella soglia di esenzione prevista (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 20 aprile 2007 - documento pdf). Parimenti, è dovuto in misura minore qualora ritenga di conseguire un reddito imponibile inferiore a quello di commisurazione dell'acconto.
Trattengono l’acconto in un numero massimo di 9 rate mensili da marzo
a novembre, da versarsi entro i termini previsti dal versamento unificato
tramite mod. F24.
Per gli Enti pubblici e le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato
si applicano le disposizioni previste dal D.M. 5 ottobre 2007.
È determinato applicando al reddito imponibile definitivo dell'anno,
qualora superi la soglia
di esenzione prevista, l'aliquota deliberata
e sottraendo i versamenti effettuati a titolo di acconto; anche il saldo è indirizzato al
Comune di domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno
cui si riferisce.
Per ulteriori dettagli su versamento, rateazioni e sanzioni per omesso
e ritardato versamento si rinvia alle relative istruzioni ministeriali.
Il saldo viene trattenuto a partire dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate ma non oltre novembre, da versarsi entro i termini previsti dal versamento unificato tramite mod. F24.
Per gli Enti pubblici e le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato si applicano le disposizioni previste dal D.M. 5 ottobre 2007.