Direzione Servizi Amministrativi
2014 03429/010
Area Sport e Tempo Libero
MP
1/C




CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1 agosto 2014


Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori:




Maurizio BRACCIALARGHE
Ilda CURTI
Stefano GALLO
Stefano LO RUSSO
Claudio LUBATTI
Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI
Mariagrazia PELLERINO
Giuliana TEDESCO









Assente per giustificati motivi l’Assessore Enzo LAVOLTA.



Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.




OGGETTO: STADIO OLIMPICO. RINNOVO ASSEGNAZIONE IN USO ALLA SOCIETA' CALCISTICA TORINO F.C. S.P.A. STAGIONI 2013/2014 E 2014/2015 E MODIFICAZIONI PARZIALI.

Proposta dell'Assessore Gallo
di concerto con l’Assessore Tedesco.

Con deliberazione (mecc. 1303652/010) del 30 luglio 2013, esecutiva dal 13 agosto 2013, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di disciplinare, da sottoscriversi tra la Città e la Società Torino Football Club S.p.A., per la concessione in uso a favore della Società stessa dello Stadio Olimpico – ex Stadio Comunale, di proprietà della Città, per la stagione sportiva 2013/2014 per la disputa delle partite ufficiali di Campionato, Coppe Internazionali e Nazionali, nonché amichevoli ufficiali e per ogni attività propedeutica e funzionale a tali partite.
Il protrarsi dei tempi per la sottoscrizione e la successiva stipulazione del disciplinare sopra indicato è dovuto principalmente alle eccezioni sollevate dalla Società Torino Football Club in merito alla formulazione di alcune clausole in esso contenute, che hanno generato la non disponibilità da parte della Società stessa a procedere a tale sottoscrizione.
Finalmente si è addivenuti ad una soluzione concordata con il Torino Football Club S.p.A., come illustrato nelle note successive; quindi è possibile approvare un disciplinare condiviso che espleterà i suoi effetti fino al 30 giugno 2015.
Parimenti occorrerà prendere atto del periodo trascorso durante il quale il Torino Football Club ha comunque fatto fronte ai suoi obblighi economici e prestazionali, tranne che a quelli riferiti agli oneri da corrispondersi alla Città per i servizi della Polizia Municipale.
Atteso quanto illustrato al capoverso precedente, si espongono di seguito i contenuti delle modificazioni che si rende necessario apportare allo schema di disciplinare per la concessione in uso dello Stadio Olimpico a favore della Società Torino Football Club S.p.A. per le stagioni sportive 2013/14 e 2014/15, che con il presente provvedimento si approva nella formulazione di cui al testo allegato (all. 1 - 1.a - 1.b - 1.c), il quale del provvedimento stesso forma parte integrante e sostanziale.
All’art. 5 (“Obblighi della Società”), comma 1, 2° capoverso, dello schema di disciplinare di cui sopra si pone a carico della Società Torino Football Club S.p.A., per quanto di competenza e quindi per le manutenzioni poste a suo carico dalla convenzione di cui trattasi e dai relativi allegati, il rispetto delle vincolanti prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla concessione rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte con Decreto n. 107 del 16 aprile 2013.
Al medesimo articolo 5, al comma 2 lettera E si pone in capo alla Società Torino Football Club S.p.A. l’obbligo di assumere a proprio carico, con la manutenzione ordinaria dello Stadio limitatamente agli spazi e/o locali assegnati per tutta la durata del contratto, il pagamento della TARES - Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, categoria 35 (stadi) per la superficie totale di 74.000 metri quadrati a decorrere dal 01/11/2013.
Sempre all’art. 5, comma 5 si fa obbligo alla Società Torino Football Club S.p.A. di mettere in evidenza sugli schermi, displays e bordo campo il logo “Torino 2015 Capitale Europea dello Sport” compatibilmente con gli spazi disponibili e le presenze dei marchi degli sponsor e dei clienti.
All’art. 6, 4° capoverso, dello stesso schema di disciplinare si prevede che la Società Torino Football Club S.p.A. dovrà rimborsare alla Città di Torino, oltre agli altri corrispettivi collegati all’uso dell’impianto per la stagione sportiva 2013/2014, la spesa sostenuta per il servizio di viabilità intorno allo Stadio Olimpico svolto dalla Polizia Municipale durante lo svolgimento delle partite di calcio, il cui importo, individuato in maniera forfetaria in Euro 55.000,00, sarà oggetto di conguaglio sulla base dell’effettivo servizio prestato dal Corpo di Polizia Municipale, precisando che le modalità di pagamento del rimborso saranno determinate dalla Direzione Centrale del Corpo di Polizia Municipale.
A seguito di una serie di interlocuzioni e di incontri con i rappresentanti della Società Torino Calcio, con lettera pervenuta all’Area Sport e Tempo Libero in data 14/05/2014, prot. n. 1982 – 7.70.3, di cui si allega copia (all. 2), la Società ha richiesto la modificazione delle condizioni inserite nella bozza di contratto in relazione ai seguenti punti:
- riduzione del corrispettivo dovuto al Corpo di Polizia Municipale del 50% dell’importo di Euro 55.000,00 indicato nella bozza di contratto, in considerazione del fatto che circa il 50% dei 20 operatori in turno straordinario impiegati nel corso di ciascuna gara casalinga di campionato risultano dedicati ad attività svolte prevalentemente nell’interesse pubblico e della Città di Torino e non del Torino Football Club, come il controllo delle attività commerciali e il contrasto all’attività dei posteggiatori abusivi;
- con riferimento alla TARES:
* applicazione della riduzione del 30% dell’aliquota applicata sulla parte variabile del tributo e sulla maggiorazione dei servizi indivisibili ai sensi dell’art. 18 lettera b) del Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi del Comune di Torino, in ragione del fatto che lo Stadio Olimpico viene assegnato alla Società in modo non continuativo;
* esclusione dalla superficie tassabile della c.d. “area a fianco campo calcio” o “area ex pista atletica” di mq 7.316 in quanto tale area risulta non accessibile al pubblico durante le gare e pertanto non idonea alla produzione di rifiuti, risultando pertanto del tutto assimilabile all’area “campo calcio”, già esclusa dalla superficie tassabile;
* esclusione dalla superficie tassabile delle ulteriori aree dello Stadio Olimpico non idonee alla produzione di rifiuti in quanto non accessibili al pubblico durante le partite e non utilizzate direttamente dal Torino Football Club.
Con riferimento alla definizione dell’ammontare degli oneri dovuti alla Polizia Municipale, con nota pervenuta in data 11/06/2014 prot. 2537 a firma dell’Assessore alla Polizia Municipale e del Comandante del Corpo, che si allega in copia (all. 3), si definisce come congrua la richiesta avanzata dalla Società Torino Football Club riferita alla riduzione del corrispettivo sopra indicato, in considerazione dell’effettiva dimensione degli impegni emergenti dall’analisi dei servizi da esplicarsi, a cura del Corpo di Polizia Municipale, per la stagione calcistica 2013/14.
Con riferimento all’assoggettamento al Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi a carico della Società Torino Football Club, la Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico, con nota inviata al Vice Direttore Generale e al Dirigente di Area Sport e Tempo Libero in data 06/05/2014, prot. n. 8500 – 4.30.20.3, che pure si allega in copia (all. 4), dando atto del fatto che la Società Torino Football Club S.p.A. ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino in data 10/02/2014 avverso la cartella di pagamento Tares 2013, prendendo in considerazione gli elementi indicati nella nota trasmessa dall’Area Sport e Tempo Libero in data 14/04/2014, prot. n. 1782 T4.80.1, che pure si allega in copia (all. 5), in merito all’uso ricorrente ma non continuativo dello Stadio Olimpico, che non risulta concesso in uso esclusivo alla Società stessa, ha comunicato di ritenere corretta l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 18, comma 1, lettera b) del Regolamento n. 365 sull’applicazione del Tributo.
Alla luce di quanto illustrato nei precedenti capoversi e della necessità di perfezionare la formulazione di alcune condizioni inserite nello schema di convenzione approvato con la sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1303652/010) del 30 luglio 2013, esecutiva dal 13 agosto 2013, si reputa necessario modificare tale schema di disciplinare nei termini seguenti:
- all’art. 5, comma 1, 2° capoverso
“Il Torino e/o suoi aventi causa si impegna al rispetto delle vincolanti prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla concessione dell’impianto rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte con Decreto n. 107 del 16 aprile 2013”;
viene sostituito come segue:
Il Torino e/o suoi aventi causa si impegna, per quanto di competenza e dunque per le manutenzioni poste a suo carico da questa Convenzione e dai relativi allegati, al rispetto delle vincolanti prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla concessione dell’impianto rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paessagistici del Piemonte con Decreto n. 107 del 16 aprile 2013.”;
- all’art. 5 il comma 2, lettera E)
“E) pagamento della TARES - Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, categoria 35 (stadi) per la superficie totale di 74.000 metri quadrati a decorrere dal mese di settembre 2013”;
viene sostituito come segue:
“E) pagamento della TARI - Tributo Comunale sui Rifiuti, categoria 35 (stadi) a decorrere dal 1 novembre 2013, con l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 18, comma 1), lettera b) del Regolamento n. 365 sull’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi del Comune di Torino”;
- all’art. 5 il comma 5
“ La Società si obbliga a mettere in evidenza sugli schermi, displays e bordo campo il logo “Torino 2015 Capitale Europea dello Sport”;
viene sostituito come segue:
La Società si obbliga con il presente contratto a mettere in evidenza sugli schermi, displays e bordo campo il logo “Torino 2015 Capitale Europea dello Sport” compatibilmente con gli spazi disponibili e le presenze dei marchi degli sponsor e dei clienti”;
- all’art. 6 il 4° capoverso
“La Società dovrà rimborsare alla Città di Torino per la stagione sportiva 2013/2014 la spesa sostenuta per il servizio di viabilità intorno allo Stadio Olimpico svolto dalla Polizia Municipale durante lo svolgimento delle partite di calcio, il cui importo forfetario è di Euro 55.000,00. Le modalità di pagamento del rimborso saranno determinate dalla Direzione Centrale del Corpo di Polizia Municipale.”
viene sostituito come segue:
“La Società dovrà rimborsare alla Città di Torino per ciascuna delle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/15 la spesa sostenuta per il servizio di viabilità intorno allo Stadio Olimpico svolto dalla Polizia Municipale durante lo svolgimento delle partite di calcio, definita in maniera forfetaria tra le parti in Euro 27.500,00 per ogni singola stagione. Le modalità di pagamento del rimborso saranno determinate dalla Direzione Centrale del Corpo di Polizia Municipale e dovranno comunque prevedere un pagamento in unica soluzione, per entrambe le stagioni sportive 2013/14 e 2014/15, entro il 30/11/2014”.
Alla luce di quanto sopra esposto e tenendo conto che hanno avuto luogo efficaci interlocuzioni tra la Città e la Società Torino Football Club S.p.A. anche in relazione alle condizioni per l’assegnazione alla Società stessa dello Stadio Olimpico per la stagione sportiva 2014/2015, oramai prossima, si reputa opportuno disporre con il presente provvedimento, contestualmente alle modificazioni e integrazioni suindicate allo schema di disciplinare più volte citato, il rinnovo dell’assegnazione in uso dello Stadio Olimpico alla Società calcistica Torino F.C. anche per la stagione sportiva 2014/2015, e quindi apportare le seguenti modificazioni allo schema di disciplinare medesimo nei termini che seguono:
- al punto C della Premessa le parole
“per la stagione sportiva 2013/2014”
vengono sostituite dalle parole:
per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015”;
- l’art. 2 (“Durata”)
La presente scrittura ha decorrenza dal 1 luglio 2013 e termine il 30 giugno 2014 e la sua sottoscrizione sana anche il periodo trascorso dal 1 luglio 2013 alla sottoscrizione stessa”.
Il presente contratto non si rinnova automaticamente ma con adozione di specifico atto deliberativo, previo nuovo accordo tra le parti”;
viene sostituito come segue:
La presente scrittura ha decorrenza dal 1 luglio 2013 e termine il 30 giugno 2015.
Il presente contratto non si rinnova automaticamente ma con adozione di specifico atto deliberativo, previo nuovo accordo tra le parti”;
- all’art. 3, comma 1, penultima riga le parole
da disputarsi nella stagione sportiva 2013/2014”
vengono sostituite dalle parole:
da disputarsi nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015”;
- all’art. 6 (“Corrispettivo”), 1° capoverso
“Il canone annuo forfetariamente determinato che il Torino si obbliga a corrispondere alla Città di Torino per l’uso dello Stadio Olimpico per la stagione sportiva 2013/2014 è convenuto in Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) oltre I.V.A. a termini di legge”;
viene sostituito come segue:
“Il canone annuo forfetariamente determinato che il Torino si obbliga a corrispondere alla Città di Torino per l’uso dello Stadio Olimpico per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015 è convenuto per ciascuna stagione sportiva in Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) oltre IVA a termini di legge per complessivi Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) oltre I.V.A. a termini di legge”;
- all’art. 6 (“Corrispettivo”), 2° capoverso
“Il canone annuo dovrà essere corrisposto in un’unica rata entro il 30 novembre 2013”
viene sostituito come segue:
“Si dà atto che il canone annuo per la stagione sportiva 2013/14 è già stato corrisposto in data 08/01/2014, mentre il canone per la stagione sportiva 2014/15 dovrà essere corrisposto in un’unica rata annuale entro il 30 novembre 2014.”
Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 1204257/008) ed è stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata in data 22/07/2014 (all. 6).
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale in data 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128) e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio, così come modificata con Determinazione del Direttore Generale in data 19 luglio 2013 n. 16, si allega la dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione dell’impatto economico (all. 7).
E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012 conservata agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di approvare, prendendo atto che durante la stagione 2013/14 il Torino calcio ha onorato tutti gli impegni economici con la Città, per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui integralmente si richiamano, con le modificazioni di seguito elencate, lo schema di disciplinare allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, da sottoscriversi tra la Città e la Società Torino Football Club S.p.A., per la concessione in uso a favore della Società stessa dello Stadio Olimpico - ex Stadio Comunale, di proprietà della Città, per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, per la disputa delle partite ufficiali di Campionato, Coppe Internazionali e Nazionali, nonché amichevoli ufficiali e per ogni attività propedeutica e funzionale a tali partite:
- al punto C della Premessa le parole
“per la stagione sportiva 2013/2014”
vengono sostituite dalle parole:
per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015”;
- l’art. 2 (“Durata”)
La presente scrittura ha decorrenza dal 1 luglio 2013 e termine il 30 giugno 2014.
Il presente contratto non si rinnova automaticamente ma con adozione di specifico atto deliberativo, previo nuovo accordo tra le parti”;
viene sostituito come segue:
La presente scrittura ha decorrenza dal 1 luglio 2013 e termine il 30 giugno 2015 e la sua sottoscrizione sana anche il periodo trascorso dal 1 luglio 2013 alla sottoscrizione stessa”.
Il presente contratto non si rinnova automaticamente ma con adozione di specifico atto deliberativo, previo nuovo accordo tra le parti”;
- all’art. 3, comma 1, penultima riga le parole
da disputarsi nella stagione sportiva 2013/2014”
vengono sostituite dalle parole:
da disputarsi nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015”;
- all’art. 5, comma 1, 2° capoverso
“Il Torino e/o suoi aventi causa si impegna al rispetto delle vincolanti prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla concessione dell’impianto rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte con Decreto n. 107 del 16 aprile 2013”;
viene sostituito come segue:
Il Torino e/o suoi aventi causa si impegna, per quanto di competenza e dunque per le manutenzioni poste a suo carico da questa Convenzione e dai relativi allegati, al rispetto delle vincolanti prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla concessione dell’impianto rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paessagistici del Piemonte con Decreto n. 107 del 16 aprile 2013.”;
- all’art. 5 il comma 2, lettera E)
“E) pagamento della TARES - Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, categoria 35 (stadi) per la superficie totale di 74.000 metri quadrati a decorrere dal mese di settembre 2013”;
viene sostituito come segue:
“E) pagamento della TARI - Tributo Comunale sui Rifiuti, categoria 35 (stadi) a decorrere dal 1 novembre 2013, con l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 18, comma 1), lettera b) del Regolamento n. 365 sull’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi del Comune di Torino”;
- all’art. 5 il comma 5
“La Società si obbliga a mettere in evidenza sugli schermi, displays e bordo campo il logo “Torino 2015 Capitale Europea dello Sport”;
viene sostituito come segue:
La Società si obbliga a mettere in evidenza sugli schermi, displays e bordo campo il logo “Torino 2015 Capitale Europea dello Sport” compatibilmente con gli spazi disponibili e le presenze dei marchi degli sponsor e dei clienti”;
- all’art. 6 (“Corrispettivo”), 1° capoverso
“Il canone annuo forfetariamente determinato che il Torino si obbliga a corrispondere alla Città di Torino per l’uso dello Stadio Olimpico per la stagione sportiva 2013/2014 è convenuto in Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) oltre I.V.A. a termini di legge”;
viene sostituito come segue:
“Il canone annuo forfetariamente determinato che il Torino si obbliga a corrispondere alla Città di Torino per l’uso dello Stadio Olimpico per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015 è convenuto per ciascuna stagione sportiva in Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) oltre IVA a termini di legge per complessivi Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) oltre I.V.A.”;
- all’art. 6 ( “Corrispettivo”), 2° capoverso
“Il canone annuo dovrà essere corrisposto in un’unica rata entro il 30 novembre 2013”
viene sostituito come segue:
“Si dà atto che il canone annuo per la stagione sportiva 2013/14 è già stato corrisposto in data 08/01/2014, mentre il canone per la stagione sportiva 2014/15 dovrà essere corrisposto in un’unica rata annuale entro il 30 novembre 2014.”
- all’art. 6 il 4° capoverso
“La Società dovrà rimborsare alla Città di Torino per la stagione sportiva 2013/2014 la spesa sostenuta per il servizio di viabilità intorno allo Stadio Olimpico svolto dalla Polizia Municipale durante lo svolgimento delle partite di calcio, il cui importo forfetario è di Euro 55.000,00. Le modalità di pagamento del rimborso saranno determinate dalla Direzione Centrale del Corpo di Polizia Municipale”
viene sostituito come segue:
“La Società dovrà rimborsare alla Città di Torino per ciascuna delle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/15 la spesa sostenuta per il servizio di viabilità intorno allo Stadio Olimpico svolto dalla Polizia Municipale durante lo svolgimento delle partite di calcio,definita in maniera forfetaria tra le parti in Euro 27.500,00 per ogni singola stagione. Le modalità di pagamento del rimborso saranno determinate dalla Direzione Centrale del Corpo di Polizia Municipale e dovranno comunque prevedere un pagamento in unica soluzione, per entrambe le stagioni sportive 2013/14 e 2014/15, entro il 30/11/2014”;
2) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “amministrazione aperta”;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.




L’Assessore ai Servizi Civici,
Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero
Stefano Gallo


L’Assessore alle Società Partecipate,
Politiche per la Sicurezza P.M. e Protezione Civile
Giuliana Tedesco




Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente di Area
Sport e Tempo Libero
Paolo Camera


p. Il Direttore
Corpo di Polizia Municipale
(Alberto Gregnanini)
Franco Berera



Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
Il Dirigente Delegato
Alessandra Gaidano




Verbale n. 35 firmato in originale:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Piero Franco Rodolfo Fassino Mauro Penasso
______________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 agosto 2014 al 21 agosto 2014;

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 agosto 2014.