Convocata la Giunta presieduta dal
Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti oltre il Vicesindaco Elide
TISI, gli Assessori:
Maurizio BRACCIALARGHE
Ilda
CURTI
Stefano GALLO
Stefano LO RUSSO
Claudio LUBATTI
Domenico
MANGONE
Gianguido PASSONI
Mariagrazia PELLERINO
Giuliana
TEDESCO
Assente per giustificati motivi
l’Assessore Enzo LAVOLTA.
Con l’assistenza del
Segretario Generale Mauro PENASSO.
OGGETTO: STADIO
OLIMPICO. RINNOVO ASSEGNAZIONE IN USO ALLA SOCIETA' CALCISTICA TORINO F.C.
S.P.A. STAGIONI 2013/2014 E 2014/2015 E MODIFICAZIONI PARZIALI.
Proposta dell'Assessore
Gallo
di concerto con l’Assessore Tedesco.
Con deliberazione (mecc. 1303652/010) del 30
luglio 2013, esecutiva dal 13 agosto 2013, la Giunta Comunale ha approvato lo
schema di disciplinare, da sottoscriversi tra la Città e la
Società Torino Football Club S.p.A., per la concessione in uso a favore
della Società stessa dello Stadio Olimpico – ex Stadio Comunale, di
proprietà della Città, per la stagione sportiva 2013/2014 per la
disputa delle partite ufficiali di Campionato, Coppe Internazionali e Nazionali,
nonché amichevoli ufficiali e per ogni attività propedeutica e
funzionale a tali partite.
Il protrarsi dei tempi per la sottoscrizione e la
successiva stipulazione del disciplinare sopra indicato è dovuto
principalmente alle eccezioni sollevate dalla Società Torino Football
Club in merito alla formulazione di alcune clausole in esso contenute, che hanno
generato la non disponibilità da parte della Società stessa a
procedere a tale sottoscrizione.
Finalmente si è addivenuti ad una
soluzione concordata con il Torino Football Club S.p.A., come illustrato nelle
note successive; quindi è possibile approvare un disciplinare condiviso
che espleterà i suoi effetti fino al 30 giugno 2015.
Parimenti
occorrerà prendere atto del periodo trascorso durante il quale il Torino
Football Club ha comunque fatto fronte ai suoi obblighi economici e
prestazionali, tranne che a quelli riferiti agli oneri da corrispondersi alla
Città per i servizi della Polizia Municipale.
Atteso quanto
illustrato al capoverso precedente, si espongono di seguito i contenuti delle
modificazioni che si rende necessario apportare allo schema di disciplinare per
la concessione in uso dello Stadio Olimpico a favore della Società Torino
Football Club S.p.A. per le stagioni sportive 2013/14 e 2014/15, che con il
presente provvedimento si approva nella formulazione di cui al testo allegato
(
all. 1 - 1.a - 1.b - 1.c), il quale del provvedimento stesso
forma parte integrante e sostanziale.
All’art. 5 (“Obblighi della
Società”), comma 1, 2° capoverso, dello schema di disciplinare
di cui sopra si pone a carico della Società Torino Football Club S.p.A.,
per quanto di competenza e quindi per le manutenzioni poste a suo carico dalla
convenzione di cui trattasi e dai relativi allegati, il rispetto delle
vincolanti prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla concessione
rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali –
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte con
Decreto n. 107 del 16 aprile 2013.
Al medesimo articolo 5, al comma 2
lettera E si pone in capo alla Società Torino Football Club S.p.A.
l’obbligo di assumere a proprio carico, con la manutenzione ordinaria
dello Stadio limitatamente agli spazi e/o locali assegnati per tutta la durata
del contratto, il pagamento della TARES - Tributo Comunale sui Rifiuti e sui
Servizi, categoria 35 (stadi) per la superficie totale di 74.000 metri quadrati
a decorrere dal 01/11/2013.
Sempre all’art. 5, comma 5 si fa obbligo
alla Società Torino Football Club S.p.A. di mettere in evidenza sugli
schermi, displays e bordo campo il logo “Torino 2015 Capitale Europea
dello Sport” compatibilmente con gli spazi disponibili e le presenze dei
marchi degli sponsor e dei clienti.
All’art. 6, 4° capoverso,
dello stesso schema di disciplinare si prevede che la Società Torino
Football Club S.p.A. dovrà rimborsare alla Città di Torino, oltre
agli altri corrispettivi collegati all’uso dell’impianto per la
stagione sportiva 2013/2014, la spesa sostenuta per il servizio di
viabilità intorno allo Stadio Olimpico svolto dalla Polizia Municipale
durante lo svolgimento delle partite di calcio, il cui importo, individuato in
maniera forfetaria in Euro 55.000,00, sarà oggetto di conguaglio sulla
base dell’effettivo servizio prestato dal Corpo di Polizia Municipale,
precisando che le modalità di pagamento del rimborso saranno determinate
dalla Direzione Centrale del Corpo di Polizia Municipale.
A seguito di una
serie di interlocuzioni e di incontri con i rappresentanti della Società
Torino Calcio, con lettera pervenuta all’Area Sport e Tempo Libero in data
14/05/2014, prot. n. 1982 – 7.70.3, di cui si allega copia (
all.
2), la Società ha richiesto la modificazione delle condizioni
inserite nella bozza di contratto in relazione ai seguenti punti:
- riduzione
del corrispettivo dovuto al Corpo di Polizia Municipale del 50%
dell’importo di Euro 55.000,00 indicato nella bozza di contratto, in
considerazione del fatto che circa il 50% dei 20 operatori in turno
straordinario impiegati nel corso di ciascuna gara casalinga di campionato
risultano dedicati ad attività svolte prevalentemente
nell’interesse pubblico e della Città di Torino e non del Torino
Football Club, come il controllo delle attività commerciali e il
contrasto all’attività dei posteggiatori abusivi;
- con
riferimento alla TARES:
* applicazione della riduzione del 30%
dell’aliquota applicata sulla parte variabile del tributo e sulla
maggiorazione dei servizi indivisibili ai sensi dell’art. 18 lettera b)
del Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi
del Comune di Torino, in ragione del fatto che lo Stadio Olimpico viene
assegnato alla Società in modo non continuativo;
* esclusione dalla
superficie tassabile della c.d. “area a fianco campo calcio” o
“area ex pista atletica” di mq 7.316 in quanto tale area risulta non
accessibile al pubblico durante le gare e pertanto non idonea alla produzione di
rifiuti, risultando pertanto del tutto assimilabile all’area “campo
calcio”, già esclusa dalla superficie tassabile;
* esclusione
dalla superficie tassabile delle ulteriori aree dello Stadio Olimpico non idonee
alla produzione di rifiuti in quanto non accessibili al pubblico durante le
partite e non utilizzate direttamente dal Torino Football Club.
Con
riferimento alla definizione dell’ammontare degli oneri dovuti alla
Polizia Municipale, con nota pervenuta in data 11/06/2014 prot. 2537 a firma
dell’Assessore alla Polizia Municipale e del Comandante del Corpo, che si
allega in copia (
all. 3), si definisce come congrua la richiesta
avanzata dalla Società Torino Football Club riferita alla riduzione del
corrispettivo sopra indicato, in considerazione dell’effettiva dimensione
degli impegni emergenti dall’analisi dei servizi da esplicarsi, a cura del
Corpo di Polizia Municipale, per la stagione calcistica 2013/14.
Con
riferimento all’assoggettamento al Tributo Comunale sui Rifiuti e sui
Servizi a carico della Società Torino Football Club, la Direzione di
Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico, con nota inviata al Vice Direttore
Generale e al Dirigente di Area Sport e Tempo Libero in data 06/05/2014, prot.
n. 8500 – 4.30.20.3, che pure si allega in copia (
all. 4),
dando atto del fatto che la Società Torino Football Club S.p.A. ha
presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino in data
10/02/2014 avverso la cartella di pagamento Tares 2013, prendendo in
considerazione gli elementi indicati nella nota trasmessa dall’Area Sport
e Tempo Libero in data 14/04/2014, prot. n. 1782 T4.80.1, che pure si allega in
copia (
all. 5), in merito all’uso ricorrente ma non
continuativo dello Stadio Olimpico, che non risulta concesso in uso esclusivo
alla Società stessa, ha comunicato di ritenere corretta
l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 18, comma 1,
lettera b) del Regolamento n. 365 sull’applicazione del Tributo.
Alla
luce di quanto illustrato nei precedenti capoversi e della necessità di
perfezionare la formulazione di alcune condizioni inserite nello schema di
convenzione approvato con la sopra richiamata deliberazione della Giunta
Comunale (mecc. 1303652/010) del 30 luglio 2013, esecutiva dal 13 agosto 2013,
si reputa necessario modificare tale schema di disciplinare nei termini
seguenti:
- all’art. 5, comma 1, 2° capoverso
“Il
Torino e/o suoi aventi causa si impegna al rispetto delle vincolanti
prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla concessione
dell’impianto rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Piemonte con Decreto n. 107 del 16 aprile 2013”;viene sostituito
come segue:
“
Il Torino e/o suoi aventi causa si impegna, per quanto
di competenza e dunque per le manutenzioni poste a suo carico da questa
Convenzione e dai relativi allegati, al rispetto delle vincolanti prescrizioni
contenute nell’autorizzazione alla concessione dell’impianto
rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali –
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paessagistici del Piemonte con
Decreto n. 107 del 16 aprile 2013.”; - all’art. 5 il comma
2, lettera E)
“E) pagamento della TARES - Tributo
Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, categoria 35 (stadi) per la superficie
totale di 74.000 metri quadrati a decorrere dal mese di settembre
2013”;viene sostituito come segue:
“E)
pagamento della TARI - Tributo Comunale sui Rifiuti, categoria 35
(stadi) a decorrere dal 1 novembre 2013, con l’applicazione della
riduzione prevista dall’art. 18, comma 1), lettera b) del Regolamento n.
365 sull’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi del Comune di
Torino”;- all’art. 5 il comma 5
“ La
Società si obbliga a mettere in evidenza sugli schermi, displays e bordo
campo il logo “Torino 2015 Capitale Europea dello
Sport”;viene sostituito come segue:
“
La
Società si obbliga con il presente contratto a mettere in evidenza sugli
schermi, displays e bordo campo il logo “Torino 2015 Capitale Europea
dello Sport” compatibilmente con gli spazi disponibili e le presenze dei
marchi degli sponsor e dei clienti”;- all’art. 6 il 4°
capoverso
“La Società dovrà rimborsare alla
Città di Torino per la stagione sportiva 2013/2014 la spesa sostenuta per
il servizio di viabilità intorno allo Stadio Olimpico svolto dalla
Polizia Municipale durante lo svolgimento delle partite di calcio, il cui
importo forfetario è di Euro 55.000,00. Le modalità di pagamento
del rimborso saranno determinate dalla Direzione Centrale del Corpo di Polizia
Municipale.”viene sostituito come segue:
“La
Società dovrà rimborsare alla Città di Torino per ciascuna
delle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/15 la spesa sostenuta per il servizio
di viabilità intorno allo Stadio Olimpico svolto dalla Polizia Municipale
durante lo svolgimento delle partite di calcio, definita in maniera forfetaria
tra le parti in Euro 27.500,00 per ogni singola stagione. Le modalità di
pagamento del rimborso saranno determinate dalla Direzione Centrale del Corpo di
Polizia Municipale e dovranno comunque prevedere un pagamento in unica
soluzione, per entrambe le stagioni sportive 2013/14 e 2014/15, entro il
30/11/2014”. Alla luce di quanto sopra esposto e tenendo conto che
hanno avuto luogo efficaci interlocuzioni tra la Città e la
Società Torino Football Club S.p.A. anche in relazione alle condizioni
per l’assegnazione alla Società stessa dello Stadio Olimpico per la
stagione sportiva 2014/2015, oramai prossima, si reputa opportuno disporre con
il presente provvedimento, contestualmente alle modificazioni e integrazioni
suindicate allo schema di disciplinare più volte citato, il rinnovo
dell’assegnazione in uso dello Stadio Olimpico alla Società
calcistica Torino F.C. anche per la stagione sportiva 2014/2015, e quindi
apportare le seguenti modificazioni allo schema di disciplinare medesimo nei
termini che seguono:
- al punto C della Premessa le parole
“per
la stagione sportiva 2013/2014”vengono sostituite dalle
parole:
“
per le stagioni sportive 2013/2014 e
2014/2015”;- l’art. 2 (“Durata”)
“
La presente scrittura ha decorrenza dal 1 luglio 2013 e termine il
30 giugno 2014 e la sua sottoscrizione sana anche il periodo trascorso dal 1
luglio 2013 alla sottoscrizione stessa”.Il presente contratto
non si rinnova automaticamente ma con adozione di specifico atto deliberativo,
previo nuovo accordo tra le parti”;viene sostituito come
segue:
“
La presente scrittura ha decorrenza dal 1 luglio 2013 e
termine il 30 giugno 2015.Il presente contratto non si rinnova
automaticamente ma con adozione di specifico atto deliberativo, previo nuovo
accordo tra le parti”;- all’art. 3, comma 1, penultima riga
le parole
“
da disputarsi nella stagione sportiva
2013/2014”vengono sostituite dalle parole:
“
da
disputarsi nelle stagioni sportive 2013/2014 e
2014/2015”;- all’art. 6 (“Corrispettivo”),
1° capoverso
“Il canone annuo forfetariamente determinato che
il Torino si obbliga a corrispondere alla Città di Torino per l’uso
dello Stadio Olimpico per la stagione sportiva 2013/2014 è convenuto in
Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) oltre I.V.A. a termini di
legge”;viene sostituito come segue:
“Il canone annuo
forfetariamente determinato che il Torino si obbliga a corrispondere alla
Città di Torino per l’uso dello Stadio Olimpico per le stagioni
sportive 2013/2014 e 2014/2015 è convenuto per ciascuna stagione sportiva
in Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) oltre IVA a termini di legge per
complessivi Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) oltre I.V.A. a termini di
legge”;- all’art. 6 (“Corrispettivo”), 2°
capoverso
“Il canone annuo dovrà essere corrisposto in
un’unica rata entro il 30 novembre 2013”viene sostituito
come segue:
“Si dà atto che il canone annuo per la stagione
sportiva 2013/14 è già stato corrisposto in data 08/01/2014,
mentre il canone per la stagione sportiva 2014/15 dovrà essere
corrisposto in un’unica rata annuale entro il 30 novembre
2014.”Il presente provvedimento è adottato nel rispetto
della deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc.
1204257/008) ed è stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze
e Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata in
data 22/07/2014 (
all. 6).
In adempimento a quanto previsto
dalla deliberazione della Giunta Comunale in data 16 ottobre 2012 (mecc.
1205288/128) e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio, così
come modificata con Determinazione del Direttore Generale in data 19 luglio 2013
n. 16, si allega la dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la
valutazione dell’impatto economico (
all. 7).
E’
stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9
lettera e) Legge 190/2012 conservata agli atti dell’Area Sport e Tempo
Libero.
Tutto ciò premesso,
1) di approvare, prendendo atto che durante la
stagione 2013/14 il Torino calcio ha onorato tutti gli impegni economici con la
Città, per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui
integralmente si richiamano, con le modificazioni di seguito elencate, lo schema
di disciplinare allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento,
da sottoscriversi tra la Città e la Società Torino Football Club
S.p.A., per la concessione in uso a favore della Società stessa dello
Stadio Olimpico - ex Stadio Comunale, di proprietà della Città,
per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, per la disputa delle partite
ufficiali di Campionato, Coppe Internazionali e Nazionali, nonché
amichevoli ufficiali e per ogni attività propedeutica e funzionale a
tali partite:
- al punto C della Premessa le parole
“per la
stagione sportiva 2013/2014”vengono sostituite dalle
parole:
“
per le stagioni sportive 2013/2014 e
2014/2015”;- l’art. 2 (“Durata”)
“
La presente scrittura ha decorrenza dal 1 luglio 2013 e termine il
30 giugno 2014.Il presente contratto non si rinnova automaticamente
ma con adozione di specifico atto deliberativo, previo nuovo accordo tra le
parti”;viene sostituito come segue:
“
La presente
scrittura ha decorrenza dal 1 luglio 2013 e termine il 30 giugno 2015 e la sua
sottoscrizione sana anche il periodo trascorso dal 1 luglio 2013 alla
sottoscrizione stessa”.Il presente contratto non si rinnova
automaticamente ma con adozione di specifico atto deliberativo, previo nuovo
accordo tra le parti”;- all’art. 3, comma 1, penultima riga
le parole
“
da disputarsi nella stagione sportiva
2013/2014”vengono sostituite dalle parole:
“
da
disputarsi nelle stagioni sportive 2013/2014 e
2014/2015”;- all’art. 5, comma 1, 2°
capoverso
“Il Torino e/o suoi aventi causa si impegna al rispetto
delle vincolanti prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla
concessione dell’impianto rilasciata dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Piemonte con Decreto n. 107 del 16 aprile
2013”;viene sostituito come segue:
“
Il Torino e/o suoi
aventi causa si impegna, per quanto di competenza e dunque per le
manutenzioni poste a suo carico da questa Convenzione e dai relativi allegati,
al rispetto delle vincolanti prescrizioni contenute nell’autorizzazione
alla concessione dell’impianto rilasciata dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paessagistici del Piemonte con Decreto n. 107 del 16 aprile 2013.”;
- all’art. 5 il comma 2, lettera E)
“E)
pagamento della TARES - Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi,
categoria 35 (stadi) per la superficie totale di 74.000 metri quadrati a
decorrere dal mese di settembre 2013”;viene sostituito come
segue:
“E) pagamento della TARI - Tributo Comunale sui
Rifiuti, categoria 35 (stadi) a decorrere dal 1 novembre 2013, con
l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 18, comma 1),
lettera b) del Regolamento n. 365 sull’applicazione del tributo sui
rifiuti e sui servizi del Comune di Torino”;- all’art. 5 il
comma 5
“La Società si obbliga a mettere in evidenza sugli
schermi, displays e bordo campo il logo “Torino 2015 Capitale Europea
dello Sport”;viene sostituito come segue:
“
La
Società si obbliga a mettere in evidenza sugli schermi, displays e bordo
campo il logo “Torino 2015 Capitale Europea dello Sport”
compatibilmente con gli spazi disponibili e le presenze dei marchi degli
sponsor e dei clienti”;- all’art. 6
(“Corrispettivo”), 1° capoverso
“Il canone annuo
forfetariamente determinato che il Torino si obbliga a corrispondere alla
Città di Torino per l’uso dello Stadio Olimpico per la stagione
sportiva 2013/2014 è convenuto in Euro 250.000,00
(duecentocinquantamila/00) oltre I.V.A. a termini di legge”;viene
sostituito come segue:
“Il canone annuo forfetariamente determinato
che il Torino si obbliga a corrispondere alla Città di Torino per
l’uso dello Stadio Olimpico per le stagioni sportive 2013/2014 e
2014/2015 è convenuto per ciascuna stagione sportiva in Euro 250.000,00
(duecentocinquantamila/00) oltre IVA a termini di legge per complessivi Euro
500.000,00 (cinquecentomila/00) oltre I.V.A.”;- all’art. 6 (
“Corrispettivo”), 2° capoverso
“Il canone annuo
dovrà essere corrisposto in un’unica rata entro il 30 novembre
2013”viene sostituito come segue:
“Si dà atto
che il canone annuo per la stagione sportiva 2013/14 è già stato
corrisposto in data 08/01/2014, mentre il canone per la stagione sportiva
2014/15 dovrà essere corrisposto in un’unica rata annuale entro il
30 novembre 2014.”- all’art. 6 il 4°
capoverso
“La Società dovrà rimborsare alla
Città di Torino per la stagione sportiva 2013/2014 la spesa sostenuta per
il servizio di viabilità intorno allo Stadio Olimpico svolto dalla
Polizia Municipale durante lo svolgimento delle partite di calcio, il cui
importo forfetario è di Euro 55.000,00. Le modalità di pagamento
del rimborso saranno determinate dalla Direzione Centrale del Corpo di Polizia
Municipale”viene sostituito come segue:
“La
Società dovrà rimborsare alla Città di Torino per ciascuna
delle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/15 la spesa sostenuta per il servizio
di viabilità intorno allo Stadio Olimpico svolto dalla Polizia Municipale
durante lo svolgimento delle partite di calcio,definita in maniera forfetaria
tra le parti in Euro 27.500,00 per ogni singola stagione. Le modalità di
pagamento del rimborso saranno determinate dalla Direzione Centrale del Corpo di
Polizia Municipale e dovranno comunque prevedere un pagamento in unica
soluzione, per entrambe le stagioni sportive 2013/14 e 2014/15, entro il
30/11/2014”;2) di dare atto che il presente provvedimento è
rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“amministrazione aperta”;
3) di dichiarare, attesa
l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
p. Il Direttore
Corpo di Polizia Municipale
(Alberto
Gregnanini)
Franco Berera
p. Il Direttore Finanziario
Il Dirigente
Delegato
Alessandra Gaidano
Verbale n. 35 firmato in originale: