Direzione Territorio e Ambiente
2014 01954/009
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

29 aprile 2014

Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli Assessori:




Maurizio BRACCIALARGHE
Ilda CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA
Stefano LO RUSSO
Domenico MANGONE
Giuliana TEDESCO








Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio LUBATTI e Mariagrazia PELLERINO.



Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.







OGGETTO: INDIRIZZI INTERPRETATIVI E MODALITA`APPLICATIVE INERENTI I VINCOLI ALL`EDIFICABILITÀ` ALL`INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO DI ELETTRODOTTI.

Proposta dell'Assessore Lo Russo
e dell’Assessore Lavolta.

Il quadro normativo delineato dal Piano Regolatore Generale in tema di fasce di rispetto è dettato all’art. 30 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione dello stesso P.R.G.. Tale articolo disciplina gli interventi ammessi sugli edifici ricadenti all’interno di tali vincoli e detta prescrizioni specifiche rispetto a ciascuna singola tipologia di fascia. La stessa norma precisa che, per le fasce di rispetto ivi non trattate valgono le prescrizioni delle leggi di settore.
Recentemente sono pervenute agli Uffici Tecnici istanze riguardanti aree ricadenti in Fasce di rispetto, pertanto sottoposte alle prescrizioni particolari dell’art. 30 delle N.U.E.A..
L’Amministrazione ha già ritenuto opportuno intervenire sulla normativa di Piano con la Variante Parziale n. 243 (Variante all’art. 30 delle N.U.E.A.) riguardante il tema generale delle Fasce di Rispetto, prevedendo la possibilità di cambio di destinazione d’uso anche nelle aree sottoposte a fascia di rispetto, fermi restando gli interventi edilizi massimi ammessi.
Relativamente alle fasce di rispetto derivanti dalla presenza di elettrodotti, la normativa vigente al momento dell’approvazione del P.R.G. è stata superata dalla Legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 e dai successivi decreti attuativi. Si rende, pertanto, opportuno ora definire precise linee guida a supporto delle istruttorie edilizie ed urbanistiche e dettare modalità operative finalizzate a superare i limiti derivanti dalla definizione grafica delle fasce di rispetto degli elettrodotti, come riportate nell’allegato 7 al P.R.G., in quanto determinate ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 1992 e, pertanto, superate dalla vigente legislazione.
La normativa italiana sulla protezione dei campi elettromagnetici è stata ampiamente modificata in questi anni e l’introduzione di nuovi parametri si è sempre più orientata al rispetto dell’ambiente, della salute della popolazione e dei lavoratori.
La materia è attualmente disciplinata dalla citata Legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 “Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, che ha introdotto i concetti di: limite di esposizione, valore di attenzione e obiettivi di qualità. I primi due rappresentano i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati rispettivamente in situazione di esposizione acuta e di esposizione prolungata; l'obiettivo di qualità è volto al fine di garantire la progressiva minimizzazione dell'esposizione.
Il primo decreto applicativo della suddetta Legge quadro - il D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione” - ha modificato sostanzialmente la precedente regolamentazione in materia di tutela dalle esposizioni da campi magnetici generati da elettrodotti (dettata dal D.P.C.M. del 27 dicembre 1988).
In particolare, l'art. 6 comma 1 e 2, stabilendo i parametri e le competenze per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, così dispone:
“ 1. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.
  1. L'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.”.
Il successivo D.M. del 29 maggio 2008 ha definito, ai sensi del citato D.P.C.M., la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee aeree ed interrate, alle cabine esistenti ed in progetto, completando così il quadro normativo di riferimento.
Pertanto, ai sensi del combinato disposto del D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 e del D.M. 29 maggio 2008, nella progettazione di nuove aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere che si trovano in prossimità di linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione, non deve essere prevista alcuna destinazione d'uso che comporti una permanenza prolungata oltre le quattro ore giornaliere.
Ai sensi del D.M. 29 maggio 2008, inoltre, la metodologia di calcolo sopra descritta si applica a tutti gli elettrodotti esistenti o in progetto, con linee interrate o aeree, ad esclusione delle seguenti tipologie:
- linee esercite a frequenze diverse da 50 Hz
- linee di classe zero come da D.M. 449/88 (quali linee telefoniche, di segnalazione o comando
a distanza)
- linee di prima classe come da D.M. 449/88 (quali linee con tensione nominale inferiore a 1 kV
e linee in cavo per illuminazione pubblica con tensione nominale inferiore a 5 kV)
- linee in media tensione (20 kV) in cavo cordato ad elica.
In questi casi le distanze di prima approssimazione (D.P.A.) hanno, infatti, ampiezza inferiore alla distanza di sicurezza prevista dallo stesso D.M. 449/88 e dal successivo D.M. 16/01/91.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito di comunicazione da parte degli enti competenti in materia, si provvederà all’aggiornamento organico dell’Allegato Tecnico n. 7 al P.R.G. mediante l’inserimento delle fasce di rispetto aggiornate e l’introduzione nella rispettiva legenda di un nuovo segno grafico per le fasce di rispetto di elettrodotto individuate ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Nelle more di tale aggiornamento, gli uffici procederanno all’esame delle istanze pervenute adottando la procedura di seguito esplicitata ai numeri da 1 a 4 ed alla luce dei seguenti indirizzi interpretatitvi e modalità applicative, con la precisazione che, all'interno delle fasce di rispetto determinate secondo le nuove modalità, non è consentito l’insediamento di alcun tipo di attività (residenziale, scolastico, sanitario, commerciale, produttivo ecc...) che comporti la permanenza di persone per un tempo superiore a quattro ore giornaliere (a mero titolo esemplificativo, potranno essere ammessi interventi quali viabilità, parcheggi, locali tecnici). L’area soggetta a tale vincolo dovrà, inoltre, essere delimitata fisicamente e fatta oggetto di opportune segnalazioni.
La procedura viene così articolata:
1. Al deposito dell’istanza avente ad oggetto un’area o un edificio compresi all’interno di fasce di rispetto di elettrodotto, così come desunto dall’allegato 7 del P.R.G., la Direzione competente richiede al proponente l’intervento di fornire la documentazione di accertamento della distanza di prima approssimazione (DPA) della linea aerea determinata dal Proprietario/Gestore della linea elettrica. In caso di pratica edilizia, ove tale distanza non fosse già fornita in fase di presentazione della pratica, lo Sportello per l’Edilizia ne richiede la determinazione al Proprietario/Gestore della linea elettrica, fornendo copia della documentazione di progetto.
2. La relazione suddetta è trasmessa all’Area Ambiente unitamente a copia della documentazione di progetto per l’inoltro all’ARPA per le verifiche di competenza.
3. Nel caso in cui l’intervento ricada all’interno della distanza di prima approssimazione (DPA) e sia di natura tale da prevedere permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere, il parere tecnico dell’ARPA circa la determinazione delle fasce di rispetto, viene inoltrato dall’Area al proprietario/gestore della linea elettrica per la determinazione definitiva della fascia di rispetto e per conoscenza all’Area Edilizia Privata e all’Area Urbanistica.
4. La determinazione definitiva della fascia di rispetto viene trasmessa tramite l’Area Ambiente ad ARPA, che esprime parere di competenza con eventuali prescrizioni inerenti l’utilizzo dei locali. Tale parere sarà trasmesso dall’Area Ambiente all’Area Edilizia Privata ed all’Area Urbanistica.
La fascia di rispetto così determinata, poiché di maggior dettaglio ed assunta in base alla normativa di settore attualmente vigente, prevale rispetto alle prescrizioni dell’Allegato Tecnico n. 7 in conformità a quanto prescritto al comma 7 dell’art. 30 delle N.U.E.A.
Si ribadisce, infine, che nel caso in cui l’intervento ricada all’interno delle fasce riportate nell’allegato Tecnico n. 7 e sia di natura tale da prevedere permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere, potrà essere assentito solo se risulti essere esterno alla fascia rideterminata a seguito di calcolo esatto, e non più di prima approssimazione, lungo le necessarie sezioni della linea.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 “Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
Visto il D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione”;
Visto il D.M. del 29 maggio 2008 “Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica”;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

per i motivi espressi in narrativa, che integralmente si richiamano:
1) di approvare gli indirizzi interpretativi e le modalità applicative puntualmente elencati in narrativa, che recepiscono la normativa attualmente vigente in materia di “Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
2) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1);
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lsg. 18 agosto 2000 n. 267.


L’Assessore al Piano Regolatore Generale
e Politiche Urbanistiche
Stefano Lo Russo

L’Assessore per lo Sviluppo e l’Innovazione,
Ambiente, Verde
Enzo Lavolta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.


Il Dirigente di Area Urbanistica
Rosa Gilardi



p. Il Dirigente di Area Ambiente
(Enrico Bayma)
Il Dirigente di Servizio Politiche per l’Ambiente
Giuseppe Conigliaro



Il Dirigente di Area Edilizia Privata
Mauro Cortese



Verbale n. 20 firmato in originale:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Gianguido Passoni Mauro Penasso
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 maggio 2014 al 21 maggio 2014;

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 maggio 2014.