Direzione Territorio e Ambiente
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
29 aprile 2014
Convocata la Giunta presieduta
dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli
Assessori:
Maurizio BRACCIALARGHE
Ilda CURTI
Stefano
GALLO
Enzo LAVOLTA
Stefano LO RUSSO
Domenico MANGONE
Giuliana
TEDESCO
Assenti per giustificati motivi,
oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il Vicesindaco Elide TISI, gli
Assessori Claudio LUBATTI e Mariagrazia PELLERINO.
Con
l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.
OGGETTO: INDIRIZZI INTERPRETATIVI E MODALITA`APPLICATIVE INERENTI I
VINCOLI ALL`EDIFICABILITÀ` ALL`INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO DI
ELETTRODOTTI.
Proposta
dell'Assessore Lo Russo
e dell’Assessore Lavolta.
Il quadro normativo delineato dal Piano
Regolatore Generale in tema di fasce di rispetto è dettato all’art.
30 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione dello stesso P.R.G.. Tale
articolo disciplina gli interventi ammessi sugli edifici ricadenti
all’interno di tali vincoli e detta prescrizioni specifiche rispetto a
ciascuna singola tipologia di fascia. La stessa norma precisa che, per le fasce
di rispetto ivi non trattate valgono le prescrizioni delle leggi di settore.
Recentemente sono pervenute agli Uffici Tecnici istanze riguardanti aree
ricadenti in Fasce di rispetto, pertanto sottoposte alle prescrizioni
particolari dell’art. 30 delle N.U.E.A..
L’Amministrazione ha
già ritenuto opportuno intervenire sulla normativa di Piano con la
Variante Parziale n. 243 (Variante all’art. 30 delle N.U.E.A.) riguardante
il tema generale delle Fasce di Rispetto, prevedendo la possibilità di
cambio di destinazione d’uso anche nelle aree sottoposte a fascia di
rispetto, fermi restando gli interventi edilizi massimi
ammessi.
Relativamente alle fasce di rispetto derivanti dalla presenza di
elettrodotti, la normativa vigente al momento dell’approvazione del P.R.G.
è stata superata dalla Legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 e dai
successivi decreti attuativi. Si rende, pertanto, opportuno ora definire precise
linee guida a supporto delle istruttorie edilizie ed urbanistiche e dettare
modalità operative finalizzate a superare i limiti derivanti dalla
definizione grafica delle fasce di rispetto degli elettrodotti, come riportate
nell’allegato 7 al P.R.G., in quanto determinate ai sensi del D.P.C.M. 23
aprile 1992 e, pertanto, superate dalla vigente legislazione.
La normativa
italiana sulla protezione dei campi elettromagnetici è stata ampiamente
modificata in questi anni e l’introduzione di nuovi parametri
si è sempre più orientata al rispetto
dell’ambiente, della salute della popolazione e dei lavoratori.
La
materia è attualmente disciplinata dalla citata Legge quadro n. 36 del 22
febbraio 2001 “Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici”, che ha introdotto i concetti di: limite di
esposizione, valore di attenzione e obiettivi di qualità. I primi due
rappresentano i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non
devono essere superati rispettivamente in situazione di esposizione acuta e di
esposizione prolungata; l'obiettivo di qualità è volto al fine di
garantire la progressiva minimizzazione dell'esposizione.
Il primo decreto
applicativo della suddetta Legge quadro - il D.P.C.M. dell'8 luglio 2003
“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione” - ha
modificato sostanzialmente la precedente regolamentazione in materia di tutela
dalle esposizioni da campi magnetici generati da elettrodotti (dettata dal
D.P.C.M. del 27 dicembre 1988).
In particolare, l'art. 6 comma 1 e 2,
stabilendo i parametri e le competenze per la determinazione delle fasce di
rispetto per gli elettrodotti, così dispone:
“ 1. Per la
determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento
all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in
servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che
deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni,
per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a
comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini
delle verifiche delle autorità competenti.
- L'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la
determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.”.
Il
successivo D.M. del 29 maggio 2008 ha definito, ai sensi del citato D.P.C.M., la
metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti
alle linee aeree ed interrate, alle cabine esistenti ed in progetto, completando
così il quadro normativo di riferimento.
Pertanto, ai sensi del
combinato disposto del D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 e del D.M. 29 maggio
2008, nella progettazione di nuove aree gioco per l'infanzia, ambienti
abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a
quattro ore giornaliere che si trovano in prossimità di linee elettriche,
sottostazioni e cabine di trasformazione, non deve essere prevista alcuna
destinazione d'uso che comporti una permanenza prolungata oltre le quattro ore
giornaliere.
Ai sensi del D.M. 29 maggio 2008, inoltre, la metodologia di
calcolo sopra descritta si applica a tutti gli elettrodotti esistenti o in
progetto, con linee interrate o aeree, ad esclusione delle seguenti
tipologie:
- linee esercite a frequenze diverse da 50 Hz
- linee di classe
zero come da D.M. 449/88 (quali linee telefoniche, di segnalazione o
comando
a distanza)
- linee di prima classe come da D.M. 449/88 (quali
linee con tensione nominale inferiore a 1 kV
e linee in cavo per
illuminazione pubblica con tensione nominale inferiore a 5 kV)
- linee in
media tensione (20 kV) in cavo cordato ad elica.
In questi casi le distanze
di prima approssimazione (D.P.A.) hanno, infatti, ampiezza inferiore alla
distanza di sicurezza prevista dallo stesso D.M. 449/88 e dal successivo D.M.
16/01/91.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito di
comunicazione da parte degli enti competenti in materia, si provvederà
all’aggiornamento organico dell’Allegato Tecnico n. 7 al P.R.G.
mediante l’inserimento delle fasce di rispetto aggiornate e
l’introduzione nella rispettiva legenda di un nuovo segno grafico per le
fasce di rispetto di elettrodotto individuate ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio
2003.
Nelle more di tale aggiornamento, gli uffici procederanno
all’esame delle istanze pervenute adottando la procedura di seguito
esplicitata ai numeri da 1 a 4 ed alla luce dei seguenti indirizzi
interpretatitvi e modalità applicative, con la precisazione che,
all'interno delle fasce di rispetto determinate secondo le nuove
modalità, non è consentito l’insediamento di alcun tipo di
attività (residenziale, scolastico, sanitario, commerciale, produttivo
ecc...) che comporti la permanenza di persone per un tempo superiore a quattro
ore giornaliere (a mero titolo esemplificativo, potranno essere ammessi
interventi quali viabilità, parcheggi, locali tecnici). L’area
soggetta a tale vincolo dovrà, inoltre, essere delimitata fisicamente e
fatta oggetto di opportune segnalazioni.
La procedura viene così
articolata:
1. Al deposito dell’istanza avente ad oggetto un’area
o un edificio compresi all’interno di fasce di rispetto di elettrodotto,
così come desunto dall’allegato 7 del P.R.G., la Direzione
competente richiede al proponente l’intervento di fornire la
documentazione di accertamento della distanza di prima approssimazione (DPA)
della linea aerea determinata dal Proprietario/Gestore della linea elettrica. In
caso di pratica edilizia, ove tale distanza non fosse già fornita in fase
di presentazione della pratica, lo Sportello per l’Edilizia ne richiede la
determinazione al Proprietario/Gestore della linea elettrica, fornendo copia
della documentazione di progetto.
2. La relazione suddetta è
trasmessa all’Area Ambiente unitamente a copia della documentazione di
progetto per l’inoltro all’ARPA per le verifiche di competenza.
3. Nel caso in cui l’intervento ricada all’interno della
distanza di prima approssimazione (DPA) e sia di natura tale da prevedere
permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere, il parere
tecnico dell’ARPA circa la determinazione delle fasce di rispetto, viene
inoltrato dall’Area al proprietario/gestore della linea elettrica per la
determinazione definitiva della fascia di rispetto e per conoscenza
all’Area Edilizia Privata e all’Area Urbanistica.
4. La
determinazione definitiva della fascia di rispetto viene trasmessa tramite
l’Area Ambiente ad ARPA, che esprime parere di competenza con eventuali
prescrizioni inerenti l’utilizzo dei locali. Tale parere sarà
trasmesso dall’Area Ambiente all’Area Edilizia Privata ed
all’Area Urbanistica.
La fascia di rispetto così determinata,
poiché di maggior dettaglio ed assunta in base alla normativa di settore
attualmente vigente, prevale rispetto alle prescrizioni dell’Allegato
Tecnico n. 7 in conformità a quanto prescritto al comma 7
dell’art. 30 delle N.U.E.A.
Si ribadisce, infine, che nel caso in cui
l’intervento ricada all’interno delle fasce riportate
nell’allegato Tecnico n. 7 e sia di natura tale da prevedere permanenza di
persone per più di quattro ore giornaliere, potrà essere assentito
solo se risulti essere esterno alla fascia rideterminata a seguito di calcolo
esatto, e non più di prima approssimazione, lungo le necessarie sezioni
della linea.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene
dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in
quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Visto il
P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21
aprile 1995;
Vista la Legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001
“Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici”;
Visto il D.P.C.M. dell’8 luglio 2003
“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione”;
Visto il D.M. del 29 maggio 2008 “Approvazione
delle procedure di misura e valutazione dell’induzione
magnetica”;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
D E L I B E R A
per i motivi espressi in narrativa, che
integralmente si richiamano:
1) di approvare gli indirizzi interpretativi e
le modalità applicative puntualmente elencati in narrativa, che
recepiscono la normativa attualmente vigente in materia di “Protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
2) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come
risulta dal documento allegato (
all. 1);
3) di dichiarare,
attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed
unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lsg. 18
agosto 2000 n. 267.
L’Assessore al Piano Regolatore
Generale
e Politiche Urbanistiche
Stefano Lo
Russo
L’Assessore per lo Sviluppo e
l’Innovazione,
Ambiente, Verde
Enzo Lavolta
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Dirigente di Area Urbanistica
Rosa
Gilardi
p. Il Dirigente di Area Ambiente
(Enrico Bayma)
Il
Dirigente di Servizio Politiche per l’Ambiente
Giuseppe
Conigliaro
Il Dirigente di Area Edilizia Privata
Mauro
Cortese
Verbale n. 20 firmato in originale:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Gianguido
Passoni Mauro Penasso
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
1° ai sensi dell’art. 124,
1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.
(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 maggio 2014 al 21 maggio
2014;
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo
18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 maggio 2014.