OGGETTO: INTERVENTI IN DEROGA AI SENSI DELL'ART.5 C.9-14
DEL D.L. 13 MAGGIO 2011 N. 70 CONVERTITO CON LEGGE 12 LUGLIO 2011 N. 106 -
ULTERIORI INTEGRAZIONI AGLI INDIRIZZI E CRITERI APPLICATIVI. QUANTIFICAZIONE DEL
CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA.
Proposta dell'Assessore Lo
Russo.
Con deliberazione della Giunta Comunale
del 26 febbraio 2013 (mecc. 1300872/009) venivano approvati gli indirizzi e i
criteri applicativi finalizzati a dare attuazione ai disposti di cui
all’art. 5 commi 9 – 14 della Legge 12 luglio 2011 n. 106
“Conversione
in Legge con modificazione del
Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo – Prime disposizioni
urgenti per l’economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del
territorio”, entrato in vigore il 14 maggio 2011.
La citata
deliberazione prevedeva espressamente che tali indirizzi e criteri potessero
essere oggetto di aggiornamento a seguito di un primo periodo
applicativo.
Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 1°
ottobre 2013 (mecc. 1304494/009) sono state approvate integrazioni e modifiche
agli indirizzi e criteri applicativi già assunti con la sopra citata
deliberazione del 26 febbraio 2013, nonché fornite indicazioni di
carattere procedurale. Con tale atto veniva riconosciuta, in generale, ai fini
del raggiungimento di una adeguata riqualificazione urbana degli interventi
complessi con valenza urbanistica, la necessità di realizzare opere
aggiuntive a cura e spese del soggetto attuatore, e/o di assumere impegni
economici, da concordare con la Città, finalizzati alla valorizzazione
del contesto nel quale si realizza l'intervento.
Occorre specificare che le
opere aggiuntive direttamente e specificatamente afferenti l’intervento
previsto - da realizzarsi, comunque, a cura e spese dei proponenti con
modalità di progettazione, approvazione e realizzazione concordate con la
Città devono essere finalizzate a garantire la presenza delle necessarie
condizioni di accessibilità, la migliore fruibilità collettiva, il
decoro nonché la sicurezza degli spazi pubblici.
Premesso che, in
termini generali, la ratio della Legge 106 del 2011, oltre alla promozione e
alla ripresa dello sviluppo economico, consiste nel garantire l’effetto
complessivo di riqualificazione di contesti degradati con presenza di funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici e incompiuti nonché di edifici a
destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da
rilocalizzare e che spesso tale riqualificazione richiede che si realizzino
opere di urbanizzazione anche in aree adiacenti al lotto d’intervento, si
rende necessario introdurre alcuni specifici parametri di riferimento al fine di
garantire omogeneità di trattamento nell’istruttoria delle diverse
proposte.
Dall’analisi delle richieste di applicazione della Legge
106/2011 fino ad oggi pervenute risulta infatti che, anche per gli interventi di
ridotta valenza urbanistica o di razionalizzazione del patrimonio edilizio
esistente, possa emergere la necessità di interventi aggiuntivi, anche di
minima entità ma determinanti comunque un miglioramento della
qualità urbana, finalizzati alla riqualificazione del contesto nel quale
si realizza l'intervento.
L’esigenza di riqualificazione del contesto
si ritiene possa essere garantita, in alternativa all’esecuzione diretta
delle opere di cui sopra, tramite il versamento di un contributo dedicato alla
realizzazione di opere a cura della Città.
Per rendere omogenee le
valutazioni in presenza di situazioni diversificate, si ritiene che la
determinazione del contributo suddetto possa essere ordinariamente determinata
facendo riferimento sia all’ammontare degli oneri di urbanizzazione sia
alla quotazione immobiliare media di mercato degli interventi proposti. A tal
fine occorre procedere con la gradualità sotto riportata per bilanciare,
in termini di proporzionalità, l’interesse privato con quello
pubblico:
- in caso di interventi per i quali l’ammontare degli oneri
– assimilando ai fini di cui sopra l’intervento previsto in deroga
alla nuova costruzione - sia minore di Euro 250.000,00, l’importo
sarà determinato applicando la percentuale, proporzionalmente crescente
tra un minimo del 15% ed un massimo del 50%, definita utilizzando la seguente
formula:
percentuale per calcolo contributo = 15 + (ammontare oneri teorici
nuova real.*(50 - 15)/ 250.000)
- in caso di interventi per i quali
l’ammontare degli oneri, come sopra definito, sia maggiore ad Euro
250.000,00, l’importo sarà pari al 50% degli oneri di
urbanizzazione come sopra determinati.
Per quanto riguarda la quotazione
immobiliare media di mercato si ritiene opportuno fare riferimento
all’ultimo aggiornamento disponibile delle tabelle, riviste con cadenza
semestrale, dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) e redatte
dall’Agenzia delle Entrate, e in particolare, prendendo come riferimento,
per le quattro tipologie di destinazioni d’uso (residenziale, terziario,
produttivo, commerciale) il valore normale medio sull’intero territorio
cittadino, espresso in Euro/mq, rapportato all’analogo valore medio della
singola zona omogenea O.M.I. in cui ricade l’intervento.
Tale rapporto
(in incremento o in decremento) espresso in percentuale, costituirà il
coefficiente moltiplicatore dell’importo sopra citato, determinando il
valore del contributo di riqualificazione urbana.
Resta inteso che i criteri
di calcolo sopra indicati determinano gli importi relativi a casi ordinari. Ove
gli interventi proposti apportino ulteriori elementi di interesse per la
Città di altra natura (sociale, ambientale, economica, ecc.),
l’Amministrazione Comunale potrà comunque valutare la proposta
anche con valori differenti rispetto a quanto sopra descritto e
specificato.
Inoltre, al fine fornire un quadro complessivo degli obblighi e
degli eventuali impegni a carico dei richiedenti, si ritiene opportuno, di
seguito, riassumere le disposizioni introdotte in materia con la presente e con
le già citate precedenti deliberazioni della Giunta Comunale:
1. Gli
interventi edilizi in deroga sono soggetti al pagamento del contributo di
costruzione, ove dovuto, calcolato con le modalità ordinarie fissate dal
Regolamento Comunale in materia di disciplina del Contributo di
Costruzione;
2. Per la realizzazione delle eventuali opere di urbanizzazione,
afferenti l’intervento ma genericamente correlate alla trasformazione
dell’area, ubicate in aree cedute o su aree già di proprietà
della Città, il Richiedente potrà obbligarsi alla loro esecuzione
a scomputo, totale o parziale, degli oneri di urbanizzazioni dovuti, con le
modalità e garanzie ordinariamente applicate
dall’Amministrazione;
3. Eventuali opere di urbanizzazione afferenti
l’intervento ma genericamente correlate alla trasformazione
dell’area, ubicate in aree private, assoggettate o meno all’uso
pubblico, dovranno essere realizzate a cura, spese e manutenzione a carico del
Richiedente;
4. Eventuali opere di urbanizzazione esclusivamente funzionali
alla realizzazione dello specifico intervento in deroga, dovranno essere
realizzate a cura, spese e manutenzione a carico del Richiedente, senza
possibilità di scomputo;
5. Le opere aggiuntive per la
riqualificazione urbana derivanti dalla realizzazione dell’intervento in
deroga, finalizzate all’utilità e interesse collettivo generale,
dovranno essere realizzate a cura e spese del Richiedente, salvo che si ritenga
adeguato, in luogo della realizzazione diretta delle stesse, proporre il
versamento del “contributo di riqualificazione urbana”, definito con
l’applicazione dei criteri sopra determinati.
Tutto ciò
premesso,
1) di approvare le integrazioni agli indirizzi e
criteri applicativi già assunti con deliberazione della Giunta Comunale
(mecc. 1300872/009) del 26 febbraio 2013 e del 1° ottobre 2013 (mecc.
1304494/009) e gli indirizzi in materia di opere di urbanizzazione, puntualmente
illustrati in narrativa, al fine di dare compiuta attuazione ai disposti di cui
all’art. 5 commi 9-14 della Legge 12 luglio 2011 n. 106 “Conversione
in Legge con modificazione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia e ulteriori
disposizioni in materia di governo del territorio”, che dovranno essere
rispettati dai competenti Servizi comunali per il rilascio dei permessi di
costruire in deroga ai sensi del combinato disposto del predetto articolo 5
nonché dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
2)
di
approvare i criteri per la quantificazione del contributo economico finalizzato
alla riqualificazione conseguente agli interventi in deroga ai sensi
dell’art. 5 commi 9 - 14 del D.L. 70/2011, convertito con Legge 106/2011,
come specificati in premessa, da commisurare sia all’entità degli
oneri di urbanizzazione dovuti assimilando l’intervento previsto in deroga
alla nuova costruzione, sia alla quotazione immobiliare media di mercato, con il
metodo di calcolo sopra riportato e rappresentato, per la parte afferente gli
oneri di urbanizzazione, dal grafico allegato (
all. 1);
3) il
presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico, come risulta dall’allegato
documento (
all. 2);
4) di dichiarare, attesa l’urgenza,
in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Si esprime parere favorevole sulla regolarità
contabile.
p. Il V.D.G. Finanza e Tributi
Il Dirigente
Delegato
Alessandra Gaidano
Verbale n. 14 firmato in originale: