OGGETTO: ART. 5 COMMI 9-14 DECRETO LEGGE 13
MAGGIO 2011 N. 70 CONVERTITO CON LEGGE 12 LUGLIO 2011 N.106. INDIRIZZI E
CRITERI APPLICATIVI. APPROVAZIONE.
Proposta
dell’Assessore Curti.
L’articolo 5
comma 9 della Legge 12 luglio 2011 n. 106 “Conversione in legge con
modificazione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo –
Prime disposizioni urgenti per l’economia e ulteriori disposizioni in
materia di governo del territorio”, entrato in vigore il 14 maggio 2011,
prevede che le Regioni approvino entro 60 giorni dall’entrata in vigore
delle predette norme, specifiche leggi “al fine di incentivare la
razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere
e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di
funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di
edifici a destinazione non residenziale _imessi o in via di dismissione ovvero
da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo
sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili (....) anche
con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:
a) il
riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come
misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o
aree diverse;
c) l’ammissibilità delle modifiche di destinazione
d’uso, purchè si tratti di destinazioni tra loro compatibili o
complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per
l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi
esistenti”.
Entro il citato termine e, peraltro, decorso altresì
il limite di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in assenza
di una specifica normativa emanata all’uopo dalla Regione Piemonte, la
stessa con Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9/05/2012 n. 7/UOL ha
fornito le prime indicazioni per dare operatività alla legge.
La
predetta Circolare ha esplicitato il campo di applicazione delle norme del cd.
Decreto Sviluppo specificando che per “razionalizzazione del patrimonio
edilizio esistente” si devono intendere “gli interventi volti a
valorizzarne l’uso, adeguandolo alle mutate esigenze funzionali, sia in
termini edilizi che di destinazione d’uso” e che per
“riqualificazione di aree urbane degradate” si devono intendere
“gli interventi volti a porre rimedio, anche attraverso forme di
sostituzione edilizia e di rinnovo urbano, a situazioni degradate o di bassa
qualità sotto il profilo urbanistico ed edilizio, o sotto il profilo
sociale ed economico”, posto che le finalità sopra descritte
possono essere anche disgiunte.
Come previsto dalla stessa Legge 106/2011,
tali finalità di rinnovo urbano, volte a porre rimedio a situazioni
degradate sotto il profilo edilizio o urbanistico o socio-economico, che
dovranno essere puntualmente motivate in sede di istanza rivolta ad ottenere il
permesso di costruire in deroga, sono attuabili attraverso:
a) il
riconoscimento di una volumetria aggiuntiva a quella preesistente, da
riconoscere quale misura premiale, ai sensi dell’art. 5 comma 9 lettera a)
della Legge n. 106/2011, che è realizzabile in misura non superiore
complessivamente al venti per cento del volume dell’edificio se destinato
ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli
edifici adibiti ad uso diverso;
b) la delocalizzazione delle relative
volumetrie in area o aree diverse; a tal fine, la Circolare Regionale richiede
che venga puntualmente indicato l’uso successivo del sito dismesso, che
sarà oggetto, ove necessario degli interventi di bonifica messa in
sicurezza e decoro;
c) l’ammissibilità delle modifiche di
destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro
compatibili o complementari.
In merito la Circolare Regionale prevede che:
“in attesa di eventuali integrazioni legislative regionali, i Comuni
dovranno condurre attente valutazioni sul tema, sulla base della propria
strumentazione urbanistica e prestando la dovuta attenzione alle situazioni
locali, analizzando e valutando la compatibilità e la
complementarietà sia a scala edilizia (destinazioni tra loro compatibili
o complementari nell’ambito di uno stesso edificio o complesso unitario di
edifici), sia a scala urbanistica (destinazioni tra loro compatibili o
complementari a scala urbana in relazione ai caratteri propri del contesto
urbano circostante)”.Tutto ciò premesso, con il presente
provvedimento si intendono, pertanto, approvare i criteri e gli indirizzi
operativi per consentire alla Città la valutazione delle proposte
progettuali avanzate ai sensi del citato c.d. Decreto Sviluppo, anche al fine di
semplificare ed accelerare le fasi tecniche istruttorie.
Preliminarmente, si
è innanzitutto provveduto ad effettuare l’analisi
dell’impianto urbanistico del Piano Regolatore Generale di Torino che
costituisce l’elemento di base per ogni valutazione sulle destinazioni
compatibili e complementari.
Da tale ricognizione risulta con ogni evidenza
che il P.R.G. contiene già il concetto di compatibilità tra
destinazioni d’uso, prevedendo ordinariamente destinazioni urbanistiche
articolate su mix funzionali estesi a comparti urbani omogenei comprendenti una
pluralità di attività diverse suddivise in “attività
consentite” (caratterizzanti la destinazione principale) ed
“attività ammesse” con ciò intendendo quelle che in
sede di pianificazione generale sono state per l’appunto ritenute
compatibili o complementari a quelle principali.
Devono, pertanto, essere
considerate “compatibili o complementari” con le destinazioni
principali le destinazioni d’uso espressamente ammesse dal vigente P.R.G.
nelle rispettive “Aree normative” e “Zone
normative”.
Si ritiene quindi che, in attuazione del c.d. Decreto
Sviluppo, per gli interventi da attuarsi ai sensi della Legge n. 106/2011, tale
compatibilità non sia soggetta alle eventuali limitazioni di P.R.G.
relativamente alla distribuzione delle attività sia in termini
quantitativi (es. limitazioni percentuali o in valori assoluti) sia rispetto
alla loro collocazione e distribuzione (es. limitazione ad alcuni piani o ad
alcune porzioni di immobili).
Di conseguenza, nei casi sopra descritti,
fatta salva la verifica circa le categorie espressamente escluse dalla legge ed
il rispetto delle condizioni ivi richiamate, l’istruttoria tecnica non
necessiterà di ulteriori approfondimenti in merito alla
compatibilità e complementarietà delle destinazioni
previste.
Con riguardo alle destinazioni tra loro compatibili o complementari
nel caso della riqualificazione e riuso dei tessuti produttivi obsoleti e/o
dismessi, in relazione ai principi generali del P.R.G. vigente,
l’articolazione dei mix funzionali è riconducibile a due più
generali insiemi di attività, l’uno relativo alle attività
economiche-produttive e l’altro alle categorie residenziali, anche con
riferimento alle caratteristiche prevalenti del contesto nel quale si collocano
gli interventi in deroga.
Coerentemente con i principi sopra esposti si
ritiene che le attività economiche e produttive siano tra loro
compatibili/complementari; in particolare devono essere, pertanto, considerate
compatibili con le aree normative M2 “Isolati o complessi di edifici a
funzione mista con forte presenza di attività produttive”, MP
“Isolati o complessi di edifici a destinazione mista produttiva:
artigianale, commerciale e servizi, anche in presenza di residenza”, IN
“Edifici o complessi di edifici a destinazione produttiva inseriti in zone
consolidate per attività produttive”, le destinazioni
Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese (ASPI) di cui
all’art. 3 comma 20 delle NUEA di P.R.G. ed Eurotorino ex art. 3 comma 21
delle NUEA di P.R.G..
In tali casi, considerata la necessità di
bilanciamento tra gli obiettivi di sviluppo economico e quelli di tutela
dell’ambiente, della sicurezza, della qualità e dell’armonia
urbanistica ed architettonica (in particolare qualora si preveda la collocazione
di alberghi, pensioni, locande, residenze turistico alberghiere, pensionati e
collegi), dovrà essere svolta specifica istruttoria da parte degli uffici
competenti, sulla base di idonea documentazione di Analisi di
Compatibilità predisposta dal richiedente.
Tali indicazioni non
esauriscono “l’ammissibilità delle modifiche di destinazioni
d’uso” prevista dal Decreto Sviluppo. Eventuali ulteriori proposte
di riqualificazione urbana non rientranti nei casi sopra enunciati dovranno,
quindi, ulteriormente approfondire il tema della compatibilità delle
destinazioni previste evidenziandone, nel documento di compatibilità,
altresì la coerenza con l’intorno urbano di riferimento.
In
forza del combinato disposto dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e
dell’art. 5 comma 11 della Legge n. 106/2011, gli interventi edilizi di
razionalizzazione e riqualificazione sono assentibili anche in deroga al P.R.G.
nonché ai vigenti strumenti urbanistici attuativi, nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
Dette deroghe possono riguardare i
seguenti parametri:
- limiti di densità
edilizia;
- altezze;
- distanza tra i fabbricati di cui alle norme di
attuazione del P.R.G. e degli strumenti urbanistici esecutivi;
- mutamento
delle destinazioni d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro
compatibili o complementari;
fermo restando, in ogni caso, il rispetto degli
artt. 7, 8 e 9 del D.M. 2/4/1968 n. 1444 nonché del Codice Civile.
Ai
sensi dell’art. 5 comma 10 della Legge n. 106/2011 sono esclusi
dall’applicazione della normativa in parola:
- interventi su edifici
abusivi, fatto salvo il rilascio di titoli abilitativi in sanatoria alla data di
entrata in vigore della Legge;
- interventi su edifici situati nel centro
storico con ciò intendendo, per il Comune di Torino, la Zona Urbana
Centrale Storica di cui all’art. 10 delle NUEA di P.R.G.;
- interventi
su edifici e su aree ad inedificabilità assoluta con ciò
intendendo, per il Comune di Torino, le aree a bosco di cui all’art. 30
della L.U.R. (allegato tecnico n. 6 al P.R.G.), le aree destinate a
viabilità ex art. 23 delle NUEA e le aree ricadenti nelle sottoclassi di
rischio idrogeomorfologico, secondo quanto disciplinato dall’Allegato B
delle NUEA di P.R.G., per le quali l’intervento massimo ammissibile non
preveda incremento della SLP esistente.
Come espressamente richiamato dalla
Legge n. 106 e dalla Circolare Regionale resta altresì ferma la
necessità di garantire il rispetto degli standard previsti dal P.R.G. e
dalla L.U.R.; pertanto sono altresì esclusi dall’applicazione della
Legge n. 106/2011 gli interventi su aree destinate dal vigente P.R.G. a servizi
pubblici con ciò intendendo, per il Comune di Torino, le aree di cui
all’art. 8 punto 15 delle NUEA, le aree dei parchi urbani e fluviali ex
art. 21 delle NUEA, le aree a parco naturale della collina ex art. 22 delle
NUEA, fatto salvo il recupero del patrimonio esistente in dette aree con
conseguente verifica della compensazione di una quota di servizi almeno pari a
quella sottratta.
Si specifica che, essendo in ogni caso richiesto il
rispetto degli standard urbanistici previsti dal vigente P.R.G., deve essere
garantito il reperimento totale della dotazione di servizi prevista dal P.R.G.
Per gli interventi ricadenti negli Ambiti di Trasformazione (ZUT e ATS),
dovrà altresì essere garantito il fabbisogno di servizi secondo
quanto indicato nelle relative schede normative ovvero, in alternativa, proposta
la monetizzazione delle aree a servizi per le sole quote eccedenti il fabbisogno
generato dall’intervento e/o l’assoggettamento all’uso
pubblico delle medesime aree, in alternativa alla cessione delle stesse.
Tutto ciò premesso le proposte di intervento dovranno comprovare il
rispetto dei criteri e delle finalità enunciate nella Legge n. 106/2011 e
garantire il rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme
idrogeologiche, antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di
quelle relative all’efficienza energetica, di quelle relative alla tutela
dell’ambiente e dell’eco-sistema nonché delle disposizioni
contenute nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.. Dovrà inoltre essere
dimostrato il rispetto del piano di classificazione acustica nonché delle
norme vigenti in materia di commercio; specifiche verifiche dovranno essere
svolte in materia di “aziende a rischio d’incidenza
rilevante”.
Il richiedente dovrà, inoltre, corredare nei casi
previsti l’istanza di permesso di costruire in deroga ai sensi
dell’art. 14 del DPR 380/2001 con il documento di Compatibilità
Ambientale e dichiarare l’eventuale presenza di interventi soggetti a
VIA.
Si precisa che, come già chiarito dalla Circolare Regionale,
trattandosi di istanza edilizia, non si configura la necessità di
ricorrere alla procedura di V.A.S., ferma restando l’eventuale
sottoposizione del progetto alla procedura di V.I.A..
Alla luce di quanto
sopra esposto, le istanze di permesso di costruire in deroga ai sensi
dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., potranno essere avanzate presso
la Direzione Edilizia Privata-Servizio Sportello per l’Edilizia, che
procederà all’istruttoria tecnica (in eventuale collaborazione con
la Direzione Urbanistica) e alla successiva sottoposizione al
Consiglio
Comunale.
Ad ogni deliberazione seguirà il rilascio del relativo
permesso di costruire ai sensi del già citato art. 14.
La
deliberazione dovrà esplicitamente recare l’indicazione dei
parametri rispetto ai quali è applicata la deroga, la natura e
l’entità di tale deroga, nonché il rapporto tra la deroga e
la finalità della Legge.
In particolare, qualora la deroga sia
concessa quale “misura premiale” ai sensi dell’art. 5 comma 9
lett. a) della Legge n. 106/2011, le volumetrie e le superfici di riferimento
aggiuntive, nel rispetto del comma 14 del medesimo articolo, saranno calcolate
sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti e dovranno
essere, a tal fine, asseverate da tecnico abilitato in sede di istanza di
permesso di costruire in deroga.
Qualora la deroga sia concessa per
“l’armonizzazione architettonica” (art. 5 comma 9 lett. d)
della Legge n. 106/2011), il progetto dovrà dimostrare tale
necessità.
Nel caso di “delocalizzazione delle relative
volumetrie” in aree dismesse (art. 5 comma 9 lett. b) della Legge n.
106/2011), la deliberazione di Consiglio Comunale fornirà indicazioni in
ordine all’uso successivo del sito dismesso, previ eventuali interventi di
bonifica, messa in sicurezza e decoro.
Nei casi di particolare
complessità (riconducibile a quelli di cui all’art. 49 comma 5
della LUR), all’istanza dovrà altresì essere allegato uno
schema di convenzione o atto unilaterale d’obbligo volto a disciplinare
modalità, requisiti e tempi di realizzazione dell’intervento,
nonché l’eventuale contributo o le opere aggiuntive finalizzate
alla riqualificazione del territorio. In tal caso, il rilascio del permesso di
costruire in deroga sarà subordinato all’avvenuta stipulazione
della predetta convenzione o atto di impegno unilaterale. Qualora gli interventi
riguardino strumenti urbanistici esecutivi vigenti, i progetti dovranno essere
coerenti con la relativa convenzione urbanistica o prevedere idonea proposta di
adeguamento.
Gli interventi edilizi sono soggetti alle consuete norme ed ai
parametri, in materia di contributo di costruzione, in vigore al momento del
rilascio del permesso.
Le deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale
verranno trasmesse, corredate dai relativi elaborati tecnici predisposti secondo
quanto indicato nella Circolare Regionale, alla competente Direzione della
Regione Piemonte
. Tutto
ciò premesso,
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Si esprime parere favorevole sulla regolarità
contabile.
IL VICESINDACO IL
SEGRETARIO GENERALE
Tommaso Dealessandri
Mauro Penasso
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