OGGETTO: SCHEDE SUI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI
PROCEDIMENTI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 66, COMMA 4 DEL T.U. N. 297 ADEMPIMENTI
LEGGE 241/90.
Proposta del
Sindaco Fassino.
Con deliberazione (mecc.
0411055/049) del 7 dicembre 2004, la Giunta Comunale, in esecuzione a quanto
previsto dall’art. 66, comma 4 T.U. delle norme regolanti il procedimento
amministrativo, la semplificazione, la partecipazione e la trasparenza
dell’azione amministrativa, aveva approvato le schede dei procedimenti di
competenza delle singole Divisioni e Servizi Centrali in cui erano riportati i
termini, ove determinabili, conclusivi (intermedi e complessivi) dei singoli
procedimenti.
Nel 2006 è stato avviato un processo di revisione
complessiva delle schede dei procedimenti, approvate nel 2004, con i necessari
aggiornamenti e modificazioni anche alla luce delle variazioni intervenute
nell’organigramma aziendale, al fine della loro pubblicazione sul sito
Internet della Città. In ottemperanza a quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione digitale, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, era stato
elaborato dai Sistemi Informativi, in collaborazione con il CSI Piemonte e con
gli uffici della Segreteria Generale, un programma di gestione informatica dei
procedimenti amministrativi, poi pubblicato nel sito web della Città a
disposizione degli utenti. Tale complessivo aggiornamento era stato poi
approvato con deliberazione Giunta Comunale del 31 ottobre 2006 (mecc.
0607968/049), prevedendo la necessità di revisioni annuali, a cui si
è provveduto nel 2007 con deliberazione (mecc. 0710119/049) del 18
dicembre 2007, nel 2008 con deliberazione (mecc. 0809491/049) del 16 dicembre
2008, nel 2009 con deliberazione (mecc. 0909597/049) del 15 dicembre 2009, nel
2010 con deliberazione (mecc. 1008893/49) del 21 dicembre 2010 e nel 2011 con
deliberazione (mecc 1108077/49) del 20 dicembre 2011.
Come in allora
previsto, si è provveduto anche per il 2012 alla revisione annuale delle
schede dei procedimenti, necessaria a seguito dei mutamenti organizzativi e di
competenze avvenuti nell’Amministrazione Comunale.
Tutte le schede sono
state quindi riviste e, ove necessario, modificate dalle Direzioni e Servizi
competenti. Si è inoltre verificata, da parte degli uffici della
Segreteria Generale, la permanenza della competenza sui procedimenti in capo ai
vari settori, alla luce delle diverse attribuzioni derivanti dai mutamenti
organizzativi delle Direzioni/Servizi.
Saranno pubblicate sul sito Internet
della Città unicamente le schede relative ai procedimenti il cui termine
conclusivo sia superiore ai 30 giorni, o i cui termini conclusivi non siano
già previsti da norme di legge o regolamento.
Si propone pertanto di
approvare, ai sensi dell’art. 66 comma 4 del T.U., l’allegato elenco
composto da un indice e dalle schede relative ai singoli procedimenti con
l’indicazione del profilo professionale del Responsabile del procedimento,
ordinate per Vice Direzione Generale, Divisione e Servizio Centrale sulla base
dell’attuale organigramma dell’Ente e numerate, per un totale di
169, di cui 8 relative ai procedimenti cosiddetti comuni, vale a dire
procedimenti di carattere intersettoriale trasversali a più Servizi
amministrativi/tecnici.
Va inoltre rilevato che la Legge 7 agosto 1990
n. 241, all’articolo 2, come modificato dal D.L. 9 febbraio 2012 n. 5,
convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35 “Modifiche alla Legge 7 agosto
1990 n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri
sostitutivi”, ai commi 9, 9bis, 9ter, 9 quater recita
rispettivamente:
a) comma 9. La mancata o tardiva emanazione del
provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale,
nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile
del dirigente e del funzionario inadempiente;b) comma 9-bis. L'organo
di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi
di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al
dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in
mancanza al funzionario di più elevato livello presente
nell'amministrazione;c) comma 9-ter. Decorso inutilmente il termine
per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il
privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis
perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente
previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario;d) comma 9-quater. Il responsabile
individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture
amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di
conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Con riferimento
all’individuazione del
soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo
in caso di inerzia (comma 9bis) si ritiene, stante la natura complessa
dell’organizzazione di codesto Ente, che esso possa essere individuato nel
Direttore (CODIR) di riferimento per ogni area. In caso di inerzia imputabile al
Direttore CODIR o in caso di sua vacanza, il responsabile del potere sostitutivo
è il Direttore Generale.
Ai fini del
monitoraggio dei termini di
conclusione (comma 9quater
), ciascun Direttore (CODIR) si farà
carico di effettuare l’indagine e di trasmettere i risultati alla
Segreteria Generale, entro il 15 gennaio di ogni anno, per consentire la
predisposizione di un report riassuntivo da presentarsi alla Giunta nei termini
di legge.
Si tenga altresì in conto che l’obbligo di
monitoraggio è ribadito anche nella recente legge 190 del 6 novembre 2012
c.d. legge anticorruzione, che all’art. 1 comma 28 rende obbligatorio il
monitoraggio periodico, la tempestiva eliminazione delle anomalie e la
pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale di ciascuna
amministrazione, con conseguenti oneri di trasparenza. Nell’ambito degli
adempimenti legati all’entrata in vigore della legge, si dovrà
prevedere comunque l’adozione di adeguate procedure di verifica.
Tutto ciò premesso,
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene
dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile,
in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Con
voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare l’indice dei procedimenti
(all. 1 –n. ) e le schede numerate relative ai singoli
procedimenti, per un totale di 169 (all. 2 – n.
);
2) di individuare, per i motivi espressi in narrativa, nel Direttore
(CODIR) di riferimento per ogni area, il soggetto a cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia (o il Direttore Generale in caso di inerzia del
Direttore CODIR o nelle ipotesi di sua vacanza), soggetto che dovrà
altresì provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini ed alla
successiva comunicazione alla Segreteria Generale;
3) di dichiarare, attesa
l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma,
del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.