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Servizio Adempimenti Tecnico
Ambientali FE 0/B
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
8 maggio 2012
Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco
Tommaso DEALESSANDRI, sono presenti gli Assessori:
Ilda
CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA
Claudio LUBATTI
Gianguido
PASSONI
Mariagrazia PELLERINO
Mariacristina SPINOSA
Giuliana
TEDESCO
Elide TISI
Assente per
giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO,
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE.
Con l’assistenza del
Segretario Generale Mauro PENASSO.
OGGETTO: BLACK & WHITE S.R.L. DISCOTECA ESTIVA ROTONDA
VALENTINO PARCO DEL VALENTINO. PARERE AI SENSI DEL COMMA 7 ART. 14 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO SUGLI ORARI E SUL
NUMERO DI GIORNATE DIFFORMI DA QUANTO È STABILITO DAL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.
Proposta dell'Assessore
Lavolta.
In ottemperanza alla Legge 26 ottobre
1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico", art. 6, comma 1, lettere
e) ed h) e successiva legge della Regione Piemonte 52/00, la Città di
Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 6 marzo
2006 (mecc. 0512129/126), si è dotata di apposito Regolamento finalizzato
alla tutela dell'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di
attività che impiegano sorgenti sonore, in vigore dalla data del 19
giugno 2006.
L’art. 14, comma 1, comma 2 e comma 6, del Regolamento
Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico prevede che lo svolgimento di
manifestazioni temporanee rumorose, in deroga al rispetto dei limiti sonori
vigenti, possa essere autorizzato dalle ore 9,00 alle ore 24,00, in ogni sito
compreso nell’elenco di cui all’allegato B, per un massimo di 30
giorni complessivi nell’arco dell’anno solare ed inoltre che le
manifestazioni per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti
per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi debbano
organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al
massimo 2 giorni a settimana.
L’art. 14, comma 7, del Regolamento
Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico recita “il
superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata
difformi da quanto stabilito nel presente articolo, può essere
autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole
sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o
comunque di interesse pubblico ed indichi gli orari e la durata che si ritengono
autorizzabili”.
Visto che:con deliberazione del Consiglio
Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 1006483/126) è stato approvato il
Piano di Classificazione Acustica del territorio della Città;
con
istanza del 13 aprile 2012, n. prot. 4890 del 17 aprile 2012, il Sig. Fasano
Marco, in qualità di amministratore di Black & White S.r.l., con sede
in Torino – Corso Massimo d’Azeglio 11, ha chiesto ai sensi
dell'art. 6, comma 1, lettera h della legge 447/95 nonché dell'art. 9
della legge regionale 52/2000 e dell'art. 14, del Regolamento Comunale per la
tutela dall'inquinamento acustico, di essere autorizzato al superamento dei
limiti vigenti per le sorgenti sonore, con durata, calendario ed orario difforme
da quanto stabilito nel predetto art. 14 del Regolamento comunale, dal momento
che sono previste complessivamente 132 serate per 6 giorni a settimana di
attività con orario oltre le ore 24.00, relativamente
all’attività di trattenimenti danzanti e pubblico spettacolo
presso:
"ROTONDA VALENTINO”: Corso Massimo d’Azeglio 11
– il martedì e mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 03.00, dal
giovedì alla domenica dalle ore 20.30 alle ore 04.00 nel periodo compreso
tra il 1° maggio ed il 30 settembre 2012;
la predetta richiesta è
motivata dal fatto che il locale di pubblico spettacolo denominato
“Rotonda Valentino” rappresenta uno dei più importanti e
storici punti di aggregazione socioculturale della Città assicurando al
proprio pubblico performances musicali di dj, spettacoli live e cabaret. Tali
attività presso la “Rotonda Valentino” garantiscono inoltre
un presidio territoriale strategico svolgendo un controllo di sicurezza e tutela
urbana. Inoltre per effetto della costante e perdurante attività
l’immobile comunale è salvaguardato e correttamente
mantenuto.
Ritenuto alla luce di quanto sopra di poter procedere in
conformità, garantendo comunque il rispetto dei limiti di immissione e
differenziale presso le più vicine residenze.
Tutto ciò
premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene
dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile,
in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul
bilancio;
Visto l'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto
l'art. 9 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52;
Visto il Regolamento
comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
Con voti unanimi,
espressi in forma palese;
D E L I B E R A
1) di esprimere ai sensi dell’art. 14, comma
7 del Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico, per
le motivazioni di cui alle premesse e che qui integralmente si richiamano,
parere favorevole a condizione che siano rispettati i limiti di immissione e
differenziale presso le più vicine residenze, fino alle ore 03.00 nelle
giornate di martedì e mercoledì, fino alle ore 04.00 dal
giovedì alla domenica per le attività di trattenimenti danzanti e
pubblico spettacolo, pure nelle premesse richiamate, in programma nel periodo
compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre 2012;
2) di stabilire che
il parere favorevole di cui al precedente punto 1) del presente provvedimento
è accordato fatto salvo il previo possesso, se ed in quanto dovuto, delle
ulteriori autorizzazioni comunali necessarie (suolo pubblico, licenza di
intrattenimenti musicali e danzanti, ecc.) e con i seguenti
orari:
svolgimento delle attività di trattenimenti danzanti e
pubblico spettacolo nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30
settembre 2012 il martedì e mercoledì dalle ore 20.30 alle ore
03.00, dal giovedì alla domenica dalle ore 20.30 alle ore 04.00;
3) di
dare incarico al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di
provvedere al rilascio dei provvedimenti di propria competenza;
4) di dare
atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
5) di
dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto
palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267.
L’Assessore
all’Ambiente
Enzo Lavolta
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Dirigente
Federico Saporiti
In originale firmato:
IL VICESINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Tommaso Dealessandri
Mauro Penasso
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
1° ai sensi dell’art. 124,
1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.
(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12 maggio 2012 al 26 maggio
2012;
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo
18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 22 maggio 2012.