VDG Ingegneria

Servizio Esercizio 

n. ord. 51

2012 01582/119

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 MAGGIO 2012

 

(proposta dalla G.C. 29 marzo 2012)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

 

ALTAMURA Alessandro

ALUNNO Guido Maria

AMBROGIO Paola

APPENDINO Chiara

BERTHIER Ferdinando

BERTOLA Vittorio

CARBONERO Roberto

CARRETTA Domenico

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERVETTI Barbara Ingrid

COPPOLA Michele

CURTO Michele

D'AMICO Angelo

DELL'UTRI Michele

GENISIO Domenica

GRECO LUCCHINA Paolo

GRIMALDI Marco

LEVI Marta

LEVI-MONTALCINI Piera

LIARDO Enzo

LO RUSSO Stefano

MAGLIANO Silvio

MANGONE Domenico

MARRONE Maurizio

MORETTI Gabriele

MUZZARELLI Marco

NOMIS Fosca

PAOLINO Michele

PORCINO Giovanni

RICCA Fabrizio

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TRICARICO Roberto

TRONZANO Andrea

VENTURA Giovanni

VIALE Silvio

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana.

 

Risultano assenti i Consiglieri: MUSY Alberto - RATTAZZI Giulio Cesare.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA       

 

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE ASSOLUTAMENTE IMPEDITE ALL'ACCESSO ED ALLA SALITA SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO ED AI CIECHI ASSOLUTI. REVISIONE ED APPROVAZIONE.

 

       Proposta dell'Assessore Lubatti, di concerto con l'Assessore Tisi, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.  

 

       La Città eroga una serie di prestazioni e di servizi per la mobilità dei disabili, alcuni dei quali previsti dalla Legge (riserve di sosta "ad personam" e generiche; contrassegni invalidi), altri di propria iniziativa quali la sosta gratuita sulle strisce blu (in presenza dei requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003 - mecc. 2003 03663/006) e, soprattutto, il servizio trasporto disabili con taxi e minibus.

       Quest'ultimo, nato nel 1979 per consentire il pieno svolgimento della vita di relazione alle persone impedite all'accesso ai mezzi pubblici, risulta attualmente disciplinato dal Regolamento n. 255, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 novembre 1998 (mecc. 9807066/19) e costituisce, dal punto di vista finanziario, il servizio maggiormente oneroso erogato dalla Città alle persone disabili, grazie ad ingenti investimenti negli anni da parte della Città e dell'Azienda erogatrice del servizio.

       Tale Regolamento è il frutto di una scelta dell'Amministrazione a favore dell'utenza disabile, in applicazione di quanto disposto dalla Legge 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che, in particolare all'articolo 26 comma 2, recita: "I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici".

       La riorganizzazione delle linee e la progressiva sostituzione dei mezzi nonché la realizzazione della Linea 1 di Metropolitana (completamente accessibile all'utenza disabile), hanno consentito la fruibilità di un servizio di trasporto pubblico sempre più rispondente alle esigenze della cittadinanza, soddisfacendo in modo più puntuale la domanda di mobilità delle persone disabili alle quali viene garantita una accessibilità maggiore ai mezzi pubblici (oltre l'80% del TPL) anche grazie all'adeguamento apportato alle infrastrutture (eliminazione barriere architettoniche, ecc.).

       Con D.G.R. 2000 n. 1-1824 del 21 dicembre 2000 la Regione Piemonte ha confermato le categorie di utenti beneficiari delle tessere di libera circolazione sull'intero territorio regionale ed inoltre il Comune di Torino ha autorizzato la Società GTT S.p.A. a rilasciare, per conto della Città, le tessere di libera circolazione per disabili residenti a Torino con grado di invalidità non inferiore al 67%.

       Negli ultimi 10 anni si sono inoltre verificati profondi cambiamenti in relazione alla tipologia di utenza (attualmente in forte crescita anche per effetto della senescenza della popolazione).

       Alla luce pertanto delle considerazioni suesposte è emersa la necessità di ridefinire l'intera materia della mobilità delle persone disabili e, in particolare, il servizio trasporto con minibus attrezzati e mezzi ordinari, anche al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili che sono sempre più esigue, stante i "tagli" operati dalle più recenti Leggi Finanziarie.

       In attesa di una disciplina regionale che regoli la materia della mobilità e dei trasporti collettivi, ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della Legge 104/1992 ("le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi"), il Comune di Torino ha inteso avviare una riforma generale del Regolamento attualmente vigente, che pur nella consapevolezza della priorità dei bisogni di mobilità della utenza disabile, consenta di erogare il servizio in modo assolutamente compatibile con le ordinarie risorse di bilancio della Città.

       Le principali variazioni al Regolamento vigente sono state oggetto di confronto con le Associazioni dei disabili più rappresentative e sono finalizzate ad una razionalizzazione del sistema per rendere possibile un maggior controllo della spesa da parte dell'Amministrazione, andando incontro alle legittime aspettative dell'utenza attualmente in lista di attesa.

       In tale ottica e spirito, vanno lette le maggiori novità introdotte dalla presente proposta di Regolamento (allegato 1) che, di seguito, si illustrano, in estrema sintesi:

1.     Gratuità del mezzo attrezzato: al fine di assicurare il servizio all'utenza, compatibilmente con le ordinarie risorse di bilancio disponibili, si è prevista esclusivamente la gratuità del servizio reso con mezzo attrezzato. In tale caso l'utente corrisponderà solo il costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, tratta ordinaria.

2.     Incompatibilità tra riserva personale di sosta e servizio di trasporto: la finalità del servizio di trasporto disabili è quella di garantire la mobilità a coloro che non possono accedere ai mezzi di trasporto pubblico né disporre di un veicolo privato e pertanto ne consegue l'esclusione da tale servizio di coloro che già dispongono di una riserva personalizzata di sosta (nei pressi dell'abitazione e/o luogo di lavoro). I risparmi di spesa così realizzati andranno a beneficio dei soggetti che non dispongono di una effettiva alternativa al servizio taxi e mezzi attrezzati e sarà possibile inserire nel servizio ulteriori utenti dalla lista di attesa.

3.     Comitato Consultivo: per tutelare le esigenze dei fruitori del servizio di trasporto, si è ritenuto opportuno istituire un organismo consultivo, rappresentativo dell'utenza disabile, costituito dalle Associazioni che compongono il Coordinamento Interassociativo disabilità - Torino, con il compito di assicurare il monitoraggio sull'andamento del servizio nonché di proporre eventuali soluzioni migliorative.

4.     Competenze Commissione per la valutazione dell'impedimento motorio e sensoriale- C.I.M.S.: il Regolamento vigente prevede la valutazione della limitazione funzionale, motoria o sensoriale, alla salita e discesa dal mezzo pubblico (da parte di apposita Commissione medica preposta a verificare l'impedimento motorio e/o sensoriale e non la patologia di cui è affetta la persona), di tutti i soggetti interessati ad utilizzare il servizio in oggetto. Al fine di evitare di sottoporre ad accertamenti sanitari superflui, la Commissione esamina la documentazione prodotta e procede a visita solo quando la limitazione funzionale, motoria o sensoriale, non possa essere desunta in maniera inequivocabile dai suddetti documenti.

5.     Commissione Tecnica: la designazione dei componenti della Commissione Tecnica è regolata con apposito provvedimento.

La valutazione delle esigenze di mobilità comprovate dei soggetti ai quali attribuire il servizio verrà effettuata dalla Commissione Tecnica sulla base di criteri relativi a:

-      vita di relazione o impegno volontaristico presso Istituzioni, Enti, Associazioni;

-      cure mediche, visite o terapie, formazione e frequenza a corsi, cure mediche a causa di gravi patologie (malati terminali, ecc.);

-      per lavoro o formazione (comprese borse di lavoro e tirocini).

La graduatoria per l'ammissione al servizio verrà stabilita sulla base dell'ordine cronologico della presentazione della domanda e con le priorità previste dall'articolo 3 del Regolamento.

Si rinvia a specifico provvedimento la definizione della dotazione minima e massima mensile/valore economico attribuibile secondo i criteri definiti ed ai quali la Commissione Tecnica dovrà attenersi.

6.     Indicazione periodo di validità della dotazione assegnata/valore economico equivalente: l'Amministrazione al fine di consentire un puntuale monitoraggio della spesa del servizio ritiene necessario introdurre un periodo di validità della dotazione assegnata/valore economico che si stabilisce nel mese di pertinenza.

Vista l'urgenza di apportare le necessarie modifiche al Regolamento, nelle more dell'attivazione delle soluzioni tecnologiche ed innovative di pagamento che permetteranno di gestire la scadenza mensile dei buoni, il servizio continuerà ad essere gestito mediante buoni cartacei con modalità da concordare con il gestore.

7.     Obbligo di corresponsione della somma eccedente il valore della corsa direttamente al vettore: nelle more dell'adozione di soluzioni tecnologiche innovative (ad esempio smart-card, POS, ecc.) utili ad una razionale gestione del servizio e dei relativi controlli, la differenza tra il valore della corsa ed il valore nominale del buono verrà corrisposta direttamente al vettore.

In caso di corsa inferiore al valore nominale, nulla sarà dovuto all'utente.

8.     Percorsi extraurbani (articolo 9): considerato che il servizio reso con mezzo attrezzato, di regola, viene garantito nell'ambito del territorio cittadino, qualora l'utente abbia necessità di effettuare un percorso extraurbano, preventivamente autorizzato, corrisponderà un costo diverso in base a due fasce individuate a seconda della distanza della località da raggiungere rispetto al confine territoriale cittadino.

9.     Introduzione fasce ISE per mezzo ordinario: al fine di assicurare il servizio all'utenza, compatibilmente con le ordinarie risorse di bilancio disponibili, per l'utilizzo del taxi (mezzo ordinario non attrezzato), è stata introdotta una compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario, calcolata sulla base dell'indicatore di situazione economica individuale (ISE).

Il valore del reddito e patrimonio individuale ricavato con le modalità previste dalla legislazione vigente è ricondotto alle fasce indicate nell'allegato 2 che fa parte integrante del presente provvedimento. Nel caso di minori non verrà calcolata nessuna compartecipazione riferita alle fasce ISE.

       Il valore nominale della corsa viene stabilito a 9 Euro.

       Tale compartecipazione alla spesa sarà adottata in una prima fase in forma sperimentale fino alla conclusione dell'esercizio finanziario 2013 al fine di monitorare l'incidenza sulla riduzione dei costi del servizio.

       Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del servizio, che come previsto dalla Legge n. 104/1992 è reso compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, e per raccordare le disposizioni del Regolamento vigente (n. 255) con quelle introdotte con la nuova disciplina regolamentare, gli attuali beneficiari del servizio e possessori dei buoni taxi dovranno presentarsi, personalmente o a mezzo di delegati, presso gli Uffici di competenza, per la conversione dei buoni, i quali saranno adeguati al valore della corsa.

       Per esigenze tecniche, la data di entrata in vigore dei nuovi buoni verrà stabilita dall'Amministrazione entro un mese dalla data di approvazione della presente deliberazione.

       Nei tre mesi successivi alla data di approvazione della deliberazione potranno essere utilizzati i buoni già in possesso dei beneficiari con le regole previgenti.

       Decorso tale termine potranno essere utilizzati unicamente buoni convertiti o titoli rilasciati in base al presente Regolamento.

       L'adeguamento al valore della corsa e le modalità di rilascio dei nuovi buoni valgono anche per i soggetti attualmente in lista di attesa.

       L'Amministrazione si impegna a verificare, entro tre mesi dalla data di approvazione del provvedimento, la sostenibilità economica dell'inserimento nel servizio di mobilità reso con mezzo attrezzato, delle persone con cecità assoluta che svolgono attività lavorativa.

       Le norme del nuovo Regolamento si applicano a far data dall'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale che modifica e sostituisce il Regolamento vigente  sino alla emanazione della disciplina regionale in materia di mobilità e trasporti collettivi, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge n. 104/1992.

       L'attuazione del nuovo Regolamento sarà subordinata alla previsione che siano comunque garantiti i servizi essenziali rivolti alla disabilità che costituiscono LEA ai sensi della D.G.R. 51-11389 del 23 dicembre 2003 di attuazione del DPCM 29 novembre 2001, allegato 1 punto 1c "Applicazione livelli essenziali di assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria".

       Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza (lettera del 30 marzo 2012 prot. 5699). Le Circoscrizioni, come da richiesta, hanno espresso il parere di competenza (all. 3 da 3/1 a 3/10 - nn.                          ).

       Hanno espresso parere favorevole la Circoscrizione 1 (che invita l'Amministrazione Comunale a proseguire il percorso di confronto con le Associazioni che rappresentano le istanze dei disabili) e la Circoscrizione 8.

       La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole condizionato:

-      al fatto che all'articolo 1 ("Oggetto e finalità") della bozza di Regolamento venga inserito il riferimento esplicito alla finalità di consentire l'accessibilità totale ai mezzi di trasporto pubblico da parte dei cittadini con disabilità, anche attraverso l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche presenti nel sistema di Trasporto Pubblico Locale;

-      al fatto che nel prospetto allegato alla bozza di Regolamento ("Tariffe per la compartecipazione al valore dei titoli per il servizio trasporto disabili") il valore della quota di compartecipazione relativa alla seconda fascia ISE (da Euro 10.001 ad Euro 20.000) venga ridotto da Euro 2,00 a Euro 1,00 e che, contestualmente, il valore riferito alla quinta fascia ISE (oltre Euro 50.000) venga incrementato da Euro 7,00 a Euro 8,00.

       La prima osservazione risulta già espressa, in quanto, come evidenziato nella narrativa della deliberazione in esame, in questi anni l'Amministrazione si è adoperata al fine di rendere sempre più accessibile il TPL alla utenza disabile (attualmente oltre l'80% del TPL è accessibile). E' attualmente in fase di studio e realizzazione da parte della società GTT S.p.A., un piano finalizzato a fornire una informazione sempre più capillare all'utenza disabile, anche sulle varie fermate da essa fruibili.

       Si ritiene di non poter accogliere la seconda osservazione, in quanto i diversi valori della quota di compartecipazione su ogni buono sono stati definiti in modo da assicurare il rispetto di criteri di proporzionalità ed equità in relazione alla fascia ISE di appartenenza.

       La Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole a condizione che:

-      dal servizio di trasporto disabili vengano esclusi coloro che rientrano nella fascia ISE oltre Euro 50.000.

       Si ritiene di non poter condividere tale osservazione, in quanto anche in accoglimento delle istanze delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, l'Amministrazione intende assicurare alle persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici, il diritto alla mobilità, a prescindere dal possesso di un reddito particolarmente elevato. In tale ipotesi, per ragioni di equità sociale, il valore del buono taxi è stato drasticamente ridotto.

       La Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole a condizione che:

-      dal servizio di trasporto disabili vengano esclusi tutti i possessori di patente, anche coloro che non siano intestatari di una riserva personalizzata di sosta (nei pressi dell'abitazione e/o luogo di lavoro);

-      coloro che rientrano nella fascia ISE oltre Euro 50.000, utilizzando i fondi così risparmiati per diminuire il taglio in essere alle fasce reddituali inferiori ed inoltre, tenendo in debita considerazione gli spostamenti legati al proprio lavoro da cui deriva la fascia ISE, garantendo a questi ultimi il contributo minimo di 9 Euro.

       Si ritiene di non poter accogliere la prima osservazione, in quanto, sulla base dell'esperienza acquisita, essere titolare di patente non comporta necessariamente la disponibilità di un veicolo.

       Il requisito significativo per affermare l'incompatibilità con il servizio in esame è per l'appunto il possesso di uno stallo.

       Si ritiene di non poter accogliere la seconda osservazione, in quanto anche in accoglimento delle istanze delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, l'Amministrazione intende assicurare alle persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici, il diritto alla mobilità, a prescindere dal possesso di un reddito particolarmente elevato. In tale ipotesi, per ragioni di equità sociale, il valore del buono taxi è stato drasticamente ridotto.

       La Circoscrizione 5 ha espresso parere favorevole condizionato a:

-      l'articolo 3 - Organizzazione ed ammissione al servizio, al comma 3 (comma 2) specifica che tra i documenti richiesti per l'accesso al servizio vi sia la presentazione della dichiarazione ISE che certifica e fotografa la situazione reddituale e patrimoniale individuale. Crediamo sia più consono adottare la dichiarazione ISEE, che rappresenta la situazione economica e patrimoniale famigliare, onde individuare tra i possibili utilizzatori della prestazione soprattutto coloro che sprovvisti di rete famigliare e parentale, non potrebbero sostenere il costo degli spostamenti autonomamente;

-      a tal fine si propone di valutare la tabella di valorizzazione del servizio/compartecipazione in base a scaglioni ISEE progressivi, così da graduare al meglio le prestazioni sulle situazioni economiche (vedasi allegato delibera Consiglio Circoscrizionale). E' prevista l'esclusione dal servizio per gli utenti con oltre 40.000 Euro di reddito;

-      l'articolo 7 - Assegnazione e gestione della dotazione mensile/valore economico equivalente, specifica che la dotazione assegnata, "il cosiddetto buono", se non utilizzata entro un mese perde di validità. La nostra proposta estende il valore della "dotazione" a tre mesi (perdendo di validità allo scadere dei 90 giorni), consentendo agli utenti di gestire le risorse messe a loro disposizione autonomamente e sulla base delle loro necessità, che possono variare notevolmente (visite mediche non programmate o urgenze non preventivate);

-      richiesta che il servizio in esame venga assicurato "con uno sforzo straordinario e con risorse che siano pari a quelle investite sull'anno 2011".

       Si ritiene di non poter accogliere la prima osservazione, in quanto l'adozione del parametro ISEE, inizialmente proposta dall'Amministrazione, non era stata condivisa da varie Associazioni di categoria, perché iniquo.

       Si ritiene di non poter accogliere la seconda osservazione per ragioni di semplificazione nella gestione.

       Si ritiene di non poter accogliere la terza osservazione, in quanto l'introduzione della scadenza mensile del buono/valore economico equivalente, oltre ad un più puntuale monitoraggio della spesa, tiene conto della periodicità dell'assegnazione della dotazione che è per l'appunto rapportata al mese.

       Si ritiene di non poter accogliere l'ultima osservazione, in quanto tale servizio sarà garantito subordinatamente alle risorse finanziarie disponibili.

       La Circoscrizione 6 (sollecita una verifica delle possibilità di attivare una contrattazione con le Associazioni di categoria dei tassisti al fine di rivedere le tariffe per categorie svantaggiate) ha espresso parere favorevole a condizione che:

1)     venga considerata, al fine della determinazione della quota di compartecipazione da parte dei beneficiari, la fascia di reddito calcolata in base al valore ad essi più favorevole (ISE o ISEE);

2)     venga sostituito il punto 7 dell'articolo 7 come segue: "la dotazione/valore economico equivalente se non utilizzata entro il trimestre perde validità";

3)     venga soppresso il punto 2 dell'articolo 9 chiedendo che il costo del percorso extraurbano sia parificato al costo del percorso urbano;

4)     sia prevista l'attivazione di un trasporto collettivo, su prenotazione, per i residenti nella medesima zona.

       Si ritiene di non poter accogliere la prima osservazione, in quanto l'adozione del parametro ISEE, inizialmente proposta dall'Amministrazione, non era stata condivisa da varie Associazioni di categoria, perché iniquo. Inoltre occorre preventivamente stabilire un parametro oggettivo certo per valutare la compartecipazione dell'utente.

       Si ritiene di non accogliere la seconda osservazione, in quanto l'introduzione della scadenza mensile del buono/valore economico equivalente, oltre ad un più puntuale monitoraggio della spesa, tiene conto della periodicità dell'assegnazione della dotazione, che è per l'appunto rapportata al mese.

       Si ritiene di non accogliere la terza osservazione, in quanto, posto che il servizio di trasporto è garantito nell'ambito del territorio cittadino e che quest'ultimo è meno oneroso, non sarebbe sostenibile economicamente qualora il servizio venga richiesto fuori dal confine territoriale.

       Si ritiene di non accogliere l'ultima osservazione, in quanto la competenza del servizio in esame è centralizzata. Attualmente la normativa locale non consente una organizzazione a livello periferico.

       La Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole a condizione che:

-      venga sostituito il testo dell'articolo 8 comma 1 con il seguente : "L'utente, nel servizio con mezzo ordinario, oltre al pagamento del costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi cittadini, contribuisce al valore della corsa in modo graduato sulla base dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente individuale (ISEE), (calcolato con le modalità previste dalla legislazione vigente) che consente la distribuzione dei beneficiari per fasce di reddito";

-      per le fasce indicate nell'allegato 2 si rinvia al provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale.

       Si ritiene di non poter accogliere la prima osservazione, in quanto l'adozione del parametro ISEE, inizialmente proposta dall'Amministrazione, non era stata condivisa da varie Associazioni di categoria, perché iniquo.

       La Circoscrizione 9 (chiede che venga riaperto un confronto con le Associazioni di categoria ed i taxisti, al fine di ridefinire i termini e le modalità della collaborazione e del servizio) ha espresso parere favorevole condizionato a:

-      articolo 3 - Organizzazione ed ammissione al servizio, comma 2: prevede, da parte del richiedente, la presentazione della dichiarazione ISE relativamente alla propria situazione reddituale e patrimoniale individuale. Si chiede di considerare la valutazione della situazione reddituale del nucleo anagrafico convivente, al fine di verificarne la condizione economica complessiva, salvaguardando, in ogni caso, la situazione più favorevole (da un punto di vista contributivo) per il destinatario delle prestazioni;

-      articolo 7 - Assegnazione e gestione della dotazione mensile/valore economico equivalente: prevede che la dotazione di buoni assegnata al beneficiario, in caso di mancato utilizzo nel mese di riferimento, perde validità. Si propone di estendere la validità del buono da uno a tre mesi, introducendo una maggiore flessibilità temporale nel suo utilizzo, tenendo presente esigenze personali che possono subire sensibili variazioni in un arco temporale molto ristretto. L'attenzione a tale aspetto permette di coniugare le esigenze della persona disabile con il necessario monitoraggio della spesa effettivamente erogata.

       Si ritiene di non poter accogliere la prima osservazione, in quanto l'adozione del parametro ISEE, inizialmente proposta dall'Amministrazione, non era stata condivisa da varie Associazioni di categoria, perché iniquo. Inoltre occorre preventivamente stabilire un parametro oggettivo certo per valutare la compartecipazione dell'utente.

       Si ritiene di non accogliere la seconda osservazione, in quanto l'introduzione della scadenza mensile del buono/valore economico equivalente, oltre ad un più puntuale monitoraggio della spesa, tiene conto della periodicità dell'assegnazione della dotazione, che è per l'appunto rapportata al mese.

       La Circoscrizione 10 ha espresso parere favorevole con le seguenti modifiche:

-      l'articolo 3 - Organizzazione ed ammissione al servizio, comma 2, specifica che tra i documenti richiesti per l'accesso al servizio vi sia la presentazione della dichiarazione ISEE che certifica e fotografa la situazione reddituale e patrimoniale individuale. Crediamo sia più consono adottare la dichiarazione ISEE, che rappresenta la situazione economica e patrimoniale famigliare, onde individuare tra i possibili utilizzatori della prestazione soprattutto coloro che sprovvisti di rete famigliare e parentale, non potrebbe sostenere il costo degli spostamenti autonomamente;

-      l'articolo 7 - Assegnazione e gestione della dotazione mensile/valore economico equivalente, specifica che la dotazione assegnata, il "cosiddetto buono", se non utilizzata entro un mese perde di validità. La nostra proposta estende il valore della "dotazione" a due mesi (perdendo di validità allo scadere dei 60 giorni), consentendo agli utenti di gestire le risorse messe a loro disposizione autonomamente e sulla base delle loro necessità, che possono variare notevolmente (visite mediche non programmate o urgenze non preventivate);

-      sostituire la tabella dell'allegato 2 del Regolamento con la tabella di cui alla delibera del Consiglio Circoscrizionale (cui si rinvia) prevedendo l'esclusione dal servizio per gli utenti con oltre 40.000 Euro di reddito.

       Si ritiene di non poter accogliere la prima osservazione, in quanto l'adozione del parametro ISEE, inizialmente proposta dall'Amministrazione, non era stata condivisa da varie Associazioni di categoria, perché iniquo.

       Si ritiene di non accogliere la seconda osservazione, in quanto l'introduzione della scadenza mensile del buono/valore economico equivalente, oltre ad un più puntuale monitoraggio della spesa, tiene conto della periodicità dell'assegnazione della dotazione, che è per l'appunto rapportata al mese.

       Si ritiene di non accogliere la terza osservazione, per ragioni di semplificazione nella gestione.  

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

       favorevole sulla regolarità contabile;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese;   

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)     di approvare, per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si richiamano integralmente, il Regolamento del servizio di trasporto destinato a persone assolutamente impedite all'accesso ed alla salita sui mezzi pubblici di trasporto ed ai ciechi assoluti (all. 1 - n.       ), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che modifica e sostituisce il Regolamento n. 255/1998;

2)     di approvare la tabella (allegato 2 "Tariffe per la compartecipazione al valore dei titoli per il servizio trasporto disabili) (all. 2 - n.    ), facente parte integrante del presente provvedimento, indicante il valore del buono rapportato alle fasce ISE stabilite;

3)     di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi e dirigenziali l'attuazione degli ulteriori aspetti gestionali/operativi non definiti nel Regolamento di cui al punto 1).

Per esigenze tecniche, la data di entrata in vigore dei nuovi buoni verrà stabilita dall'Amministrazione entro un mese dalla data di approvazione della presente deliberazione;

4)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267. 

 

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

F.to Tisi

 

L'ASSESSORE AI TRASPORTI,

INFRASTRUTTURE, VIABILITA'

E MOBILITA'

F.to Lubatti

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO DISABILI

F.to Pia

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO ESERCIZIO

F.to Nigra

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

  

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Curto Michele, Viale Silvio

 

PRESENTI 37

VOTANTI 37

 

FAVOREVOLI 21:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni

 

CONTRARI 16:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Coppola Michele, D'Amico Angelo, il Sindaco Fassino Piero, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea.

 

Si dà atto che il Sindaco Fassino Piero ed il Consigliere Viale Silvio hanno inteso esprimere voto favorevole.

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Non partecipano alla votazione:

Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica

 

PRESENTI 35

VOTANTI 35

 

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 11:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Coppola Michele, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Tronzano Andrea.

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

Allegato 1

 

 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE ASSOLUTAMENTE IMPEDITE ALL'ACCESSO E ALLA SALITA SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO ED AI CIECHI ASSOLUTI

 

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

1.     La Città di Torino, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio disponibili, conformemente al disposto dell'articolo 26 della Legge n. 104/1992, nel quadro complessivo delle politiche e degli interventi volti a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, al fine di favorirne l'integrazione sociale e la vita di relazione, sostiene i percorsi riferiti alla mobilità.

 

Articolo 2 - Natura del servizio

1.     Il servizio di trasporto disabili è riservato ai soggetti residenti in Torino ed ivi stabilmente domiciliati, di età superiore ai 2 anni, con impedimento assoluto e permanente alla salita e discesa dai mezzi pubblici ed a persone con cecità assoluta di cui all'articolo 2 della Legge n. 138/2001. Per i minori di età inferiore ai due anni la Commissione Medica valuterà situazioni di particolare gravità.

2.     Poiché detta impossibilità può impedire sia l'uso del servizio di trasporto pubblico sia l'utilizzo di mezzi comuni, il servizio di facilitazione alla mobilità differenzia la sua modalità di effettuazione in:

a)     servizio reso con mezzo attrezzato;

b)     servizio reso con mezzo ordinario (non attrezzato).

3.     Il servizio di cui al precedente punto a) è a totale carico comunale, ad esclusione del pagamento del costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, tratta urbana.

4.     Il servizio di cui al precedente punto b) prevede invece una compartecipazione alla spesa da parte del soggetto che ne beneficia, calcolata sulla base della situazione economica individuale (ISE), come stabilito all'articolo 8.

 

Articolo 3 - Organizzazione ed ammissione al servizio

1.     In armonia con le finalità espresse all'articolo 1, il servizio è organizzato, attraverso mezzi attrezzati e mezzi ordinari, in modo da rispondere alle diverse esigenze di mobilità e, a seconda che il servizio richiesto sia continuativo o occasionale, in modo da garantirne l'appropriatezza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità. L'Amministrazione gestisce il servizio, compatibilmente con le risorse finanziarie ordinarie disponibili nell'esercizio, e predispone apposita graduatoria con priorità per:

-      i minori;

-      i casi particolarmente gravi che necessitano di risposte urgenti;

-      persone che necessitano di utilizzo di mezzi attrezzati;

-      persone inserite in attività lavorative;

-      casi formalmente segnalati dall'Unità Spinale Unipolare;

-      beneficiari di borse di studio o coloro inseriti nei percorsi di formazione professionale, a cui non sia già in altro modo assicurato il servizio (per la durata della borsa di studio o formazione).

2.     Per accedere al servizio, la persona interessata (o chi la rappresenta) deve presentare la domanda, corredata dalla documentazione medico sanitaria relativa all'impedimento motorio e/o alla condizione di cecità assoluta nonché dalla dichiarazione ISE.

3.     L'ammissione al servizio mobilità, disciplinato dal presente regolamento, è esclusa quando il bisogno attenga alla frequenza di servizi comunali, sanitari, scolastici e formativi che già prevedano modalità di trasporto ed accompagnamento dedicate, nonché qualora la persona disabile sia già titolare della riserva personale di sosta di cui all'articolo 381 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) presso l'abitazione e/o luogo di lavoro. Per far fronte ad esigenze impreviste di mobilità della persona disabile, la Commissione Tecnica è autorizzata a concedere fino a n. 20 corse annuali, previa presentazione di apposita documentazione giustificativa.

4.     L'erogazione del servizio è affidata ad un gestore in conformità alla normativa vigente.

 

Articolo 4 - Comitato Consultivo

1.     La Civica Amministrazione promuove l'istituzione di un "Comitato Consultivo" per la mobilità in rappresentanza dell'utenza e, anche in collaborazione con il gestore del servizio, indice incontri periodici per il monitoraggio sull'andamento del servizio e per la presentazione di proposte migliorative.

2.     Tale comitato è costituito da rappresentanti delle Associazioni che compongono il Coordinamento Interassociativo disabilità - Torino.

 

Articolo 5 - Commissione per la valutazione dell'impedimento motorio e sensoriale (C.I.M.S.)

1.     La Commissione per la valutazione dell'impedimento motorio (C.I.M.S.) appositamente istituita e disciplinata per il suo funzionamento con apposito provvedimento, valuta la limitazione funzionale, motoria o sensoriale, alla salita e discesa dal mezzo pubblico sulla base:

-      degli accertamenti sanitari già presentati unitamente alla domanda di ammissione al servizio di cui al comma precedente;

-      della verifica medica di competenza, laddove non dirimente la documentazione prodotta.

La C.I.M.S., in caso di valutazione positiva all'ammissione al servizio, stabilisce la necessaria modalità di effettuazione:

-      servizio reso con mezzo attrezzato;

-      servizio reso con mezzo ordinario.

2.     La convocazione avanti la Commissione per l'eventuale verifica medica di competenza avviene secondo le modalità indicate in apposito provvedimento.

 

Articolo 6 - Commissione Tecnica

1.     Una volta effettuata positivamente la valutazione funzionale da parte della C.I.M.S., l'Amministrazione, attraverso una propria Commissione Tecnica, valutate le finalità prevalenti di trasporto ed in particolare, in relazione alla natura occasionale o continuativa delle esigenze di mobilità, assegna il servizio e definisce la quantità delle attribuzioni mensili (corse)/valore economico equivalente.

2.     La Commissione Tecnica verifica, sulla base delle fasce ISE di cui alla tabella allegata (allegato 2) alla deliberazione che approva il presente regolamento, la contribuzione a carico dell'utente per il servizio con mezzo ordinario.

3.     La Commissione Tecnica è composta da 3 membri. Con apposito provvedimento si provvederà a disciplinarne la designazione dei componenti, il funzionamento, la durata in carica e le modalità operative (criteri di assegnazione e dotazioni).

 

Articolo 7 - Assegnazione e gestione della dotazione mensile/valore economico equivalente

1.     La Commissione Tecnica, valutate le esigenze di mobilità documentate dal richiedente, assegna all'utente la dotazione mensile spettante/valore economico equivalente.

2.     Ogni assegnatario sarà dotato di tesserino identificativo di riconoscimento (o di titolo equivalente).

3.     L'Amministrazione richiederà al gestore le soluzioni tecnologiche ed innovative (preferibilmente il Biglietto Integrato Piemonte - BIP, o, se non fattibile, una smart-card dedicata o il pagamento tramite P.O.S.) utili ad una razionale organizzazione del servizio ed ai relativi controlli; è altresì compito del gestore assicurare il controllo individuale e generale sul funzionamento e qualità del servizio erogato e segnalare tempestivamente all'Amministrazione eventuali irregolarità ed anomalie riscontrate.

4.     Nelle more dell'attivazione delle soluzioni tecnologiche ed innovative di pagamento, il servizio continuerà ad essere gestito mediante buoni cartacei; la differenza tra il valore della corsa ed il valore nominale del buono verrà corrisposta direttamente al vettore. In caso di corsa inferiore al valore nominale nulla sarà dovuto all'utente.

5.     L'utente è tenuto a comunicare tutte le informazioni che riguardano l'erogazione del servizio, quali, a titolo esemplificativo, i cambi di residenza, l'inizio/cessazione di un'attività lavorativa, eccetera; l'Amministrazione ed il gestore del servizio effettuano controlli sul corretto utilizzo del servizio da parte degli utenti e sul permanere dei requisiti di fruizione del servizio.

6.     Nel caso di trasferimento della residenza (o del domicilio) fuori città o presso un presidio socio-sanitario, con esclusione dei presidi di autonomia, l'utente decade dalla fruizione del servizio.

7.     La dotazione assegnata/valore economico equivalente se non utilizzata entro il mese di competenza perde validità.

 

Articolo 8 -Tariffe

1.     L'utente, nel caso di servizio con mezzo ordinario, oltre al pagamento del costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, contribuisce al valore della corsa in modo graduato sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica individuale (ISE), (calcolato con le modalità previste dalla legislazione vigente) che consente la distribuzione dei beneficiari per fasce di reddito.

2.     Il valore della quota a carico della Civica Amministrazione per ogni singola corsa, così come le fasce di reddito, vengono definite nell'allegato 2 della deliberazione che approva il presente regolamento.

 

Articolo 9 - Percorsi extraurbani

1.     Per i beneficiari del servizio reso con mezzo attrezzato preventivamente autorizzati, è possibile recarsi al di fuori del territorio comunale esclusivamente per ragioni di lavoro, corsi formazione professionale o pre-lavorativi, cure riabilitative presso presidi sanitari e attività della vita quotidiana.

2.     L'utente dovrà corrispondere il costo del percorso extraurbano secondo le sotto indicate fasce e come previsto da specifico provvedimento:

-      FASCIA 1

Moncalieri - Nichelino - Beinasco - Grugliasco - Collegno - Venaria - Borgaro T.se - Settimo T.se - San Mauro T.se. - Presidi Ospedalieri: I.R.C.C. di Candiolo - San Luigi Gonzaga di Orbassano.

-      FASCIA 2

Vinovo - Candiolo - Orbassano - Rivalta - Rivoli - Alpignano - Pianezza - Druento - Caselle (aeroporto compreso) - Leinì - Baldissero T.se - Pino T.se - Pecetto T.se - Chieri - Cambiano - Trofarello - Santena.

 

 

Articolo 10 - Monitoraggio della spesa

1.     Il gestore del servizio comunica all'Amministrazione ed ai Settori competenti, con cadenza periodica, i dati relativi all'andamento della spesa del servizio trasporto disabili, con le modalità previste nel contratto di affidamento.

 

Articolo 11 - Infrazioni e sanzioni

1.     L'uso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 7 comma 2 e del buono cartaceo (o del titolo equivalente) che consente di usufruire del servizio è strettamente personale, e pertanto non può essere utilizzato da persone diverse dal beneficiario.

2.     Le modalità di utilizzo dei documenti di cui al comma 1 nonché le altre disposizioni di natura gestionale verranno puntualmente indicate con apposito provvedimento.

3.     In caso di inosservanza di quanto stabilito ai commi precedenti e/o di violazione degli obblighi di cui all'articolo 7 comma 5, l'Amministrazione ha facoltà di sospendere il servizio per un periodo massimo di 4 mesi e, in caso di ulteriori violazioni di tali obblighi, può revocare definitivamente il servizio.

4.     In caso di commissione di reato legata alla fruizione del servizio, l'Amministrazione provvede a sospendere immediatamente il servizio e ad inviare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente. La condanna penale irrevocabile determinerà la revoca del beneficio.

5.     L'Amministrazione Comunale richiederà il rimborso delle spese per prestazioni usufruite dall'utente senza titolo.

 

Articolo 12 - Disposizioni finali

1.     Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del servizio, che come previsto dalla Legge n. 104/1992 è reso compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, e per raccordare le disposizioni del Regolamento vigente (n. 255) con quelle introdotte con la nuova disciplina regolamentare, gli attuali beneficiari del servizio e possessori dei buoni taxi dovranno presentarsi, personalmente o a mezzo di delegati, presso gli Uffici di competenza, per la conversione dei buoni, i quali saranno adeguati al valore della corsa. Nei tre mesi successivi alla data di approvazione della deliberazione potranno essere utilizzati i buoni già in possesso dei beneficiari con le regole previgenti.

Decorso tale termine potranno essere utilizzati unicamente buoni convertiti o titoli rilasciati in base al presente regolamento.

2.     L'adeguamento al valore della corsa e le modalità di rilascio dei nuovi buoni valgono anche per i soggetti attualmente in lista di attesa.

3.     Le norme del nuovo regolamento si applicano a far data dall'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale che modifica e sostituisce il regolamento vigente sino alla emanazione della disciplina regionale in materia di mobilità e trasporti collettivi, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge n. 104/1992.

 

 

Allegato 2

 

TARIFFE PER LA COMPARTECIPAZIONE AL VALORE DEI TITOLI PER IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI

 

Fasce ISE (EURO) (Indicatore situazione economica individuale del solo beneficiario del servizio)

Compartecipazione su ogni buono

Valore buono taxi rapportato alle fasce di valori ISE

1 - 10000

0,00

9,00

10001 - 20000

2,00

7,00

20001 - 30000

4,00

5,00

30001 - 50000

6,00

3,00

oltre 50000

7,00

2,00

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

      Penasso

Ferraris