n. ord. 51
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7
MAGGIO 2012
(proposta dalla G.C. 29 marzo 2012)
Convocato il Consiglio nelle
prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico,
oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i
Consiglieri:
ALTAMURA Alessandro ALUNNO Guido Maria AMBROGIO Paola APPENDINO Chiara BERTHIER Ferdinando BERTOLA Vittorio CARBONERO Roberto CARRETTA Domenico CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERVETTI Barbara Ingrid COPPOLA Michele CURTO Michele |
D'AMICO Angelo DELL'UTRI Michele GENISIO Domenica GRECO LUCCHINA Paolo GRIMALDI Marco LEVI Marta LEVI-MONTALCINI Piera LIARDO Enzo LO RUSSO Stefano MAGLIANO Silvio MANGONE Domenico MARRONE Maurizio |
MORETTI Gabriele MUZZARELLI Marco NOMIS Fosca PAOLINO Michele PORCINO Giovanni RICCA Fabrizio SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TRICARICO Roberto TRONZANO Andrea VENTURA Giovanni VIALE Silvio |
In totale, con il
Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda -
DEALESSANDRI Tommaso - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana.
Risultano assenti i
Consiglieri: MUSY Alberto - RATTAZZI Giulio Cesare.
Con la partecipazione del
Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
Quest'ultimo, nato nel 1979 per
consentire il pieno svolgimento della vita di relazione alle persone impedite
all'accesso ai mezzi pubblici, risulta attualmente disciplinato dal Regolamento
n. 255, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 novembre 1998
(mecc. 9807066/19) e costituisce, dal punto di vista finanziario, il servizio
maggiormente oneroso erogato dalla Città alle persone disabili, grazie ad
ingenti investimenti negli anni da parte della Città e dell'Azienda erogatrice
del servizio.
Tale Regolamento è il frutto di una
scelta dell'Amministrazione a favore dell'utenza disabile, in applicazione di
quanto disposto dalla Legge 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che, in
particolare all'articolo 26 comma 2, recita: "I comuni assicurano, nell'ambito
delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali
per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici".
La riorganizzazione delle linee e la
progressiva sostituzione dei mezzi nonché la realizzazione della Linea 1 di
Metropolitana (completamente accessibile all'utenza disabile), hanno consentito
la fruibilità di un servizio di trasporto pubblico sempre più rispondente alle
esigenze della cittadinanza, soddisfacendo in modo più puntuale la domanda di mobilità
delle persone disabili alle quali viene garantita una accessibilità maggiore ai
mezzi pubblici (oltre l'80% del TPL) anche grazie all'adeguamento apportato
alle infrastrutture (eliminazione barriere architettoniche, ecc.).
Con D.G.R. 2000 n. 1-1824 del 21 dicembre
2000 la Regione Piemonte ha confermato le categorie di utenti beneficiari delle
tessere di libera circolazione sull'intero territorio regionale ed inoltre il
Comune di Torino ha autorizzato la Società GTT S.p.A. a rilasciare, per conto della
Città, le tessere di libera circolazione per disabili residenti a Torino con
grado di invalidità non inferiore al 67%.
Negli ultimi 10 anni si sono inoltre
verificati profondi cambiamenti in relazione alla tipologia di utenza
(attualmente in forte crescita anche per effetto della senescenza della
popolazione).
Alla luce pertanto delle considerazioni
suesposte è emersa la necessità di ridefinire l'intera materia della mobilità
delle persone disabili e, in particolare, il servizio trasporto con minibus attrezzati
e mezzi ordinari, anche al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria nel
medio-lungo periodo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili che
sono sempre più esigue, stante i "tagli" operati dalle più recenti
Leggi Finanziarie.
In attesa di una disciplina regionale che
regoli la materia della mobilità e dei trasporti collettivi, ai sensi
dell'articolo 26 comma 1 della Legge 104/1992 ("le regioni disciplinano le
modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle
persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio,
usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di
trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi"), il
Comune di Torino ha inteso avviare una riforma generale del Regolamento
attualmente vigente, che pur nella consapevolezza della priorità dei bisogni di
mobilità della utenza disabile, consenta di erogare il servizio in modo
assolutamente compatibile con le ordinarie risorse di bilancio della Città.
Le principali variazioni al Regolamento
vigente sono state oggetto di confronto con le Associazioni dei disabili più
rappresentative e sono finalizzate ad una razionalizzazione del sistema per
rendere possibile un maggior controllo della spesa da parte
dell'Amministrazione, andando incontro alle legittime aspettative dell'utenza
attualmente in lista di attesa.
In tale ottica e spirito, vanno lette le
maggiori novità introdotte dalla presente proposta di Regolamento (allegato 1)
che, di seguito, si illustrano, in estrema sintesi:
1. Gratuità del mezzo attrezzato: al fine di
assicurare il servizio all'utenza, compatibilmente con le ordinarie risorse di
bilancio disponibili, si è prevista esclusivamente la gratuità del servizio
reso con mezzo attrezzato. In tale caso l'utente corrisponderà solo il costo
ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, tratta
ordinaria.
2. Incompatibilità
tra riserva personale di sosta e servizio di trasporto: la finalità del servizio
di trasporto disabili è quella di garantire la mobilità a coloro che non
possono accedere ai mezzi di trasporto pubblico né disporre di un veicolo
privato e pertanto ne consegue l'esclusione da tale servizio di coloro che già
dispongono di una riserva personalizzata di sosta (nei pressi dell'abitazione
e/o luogo di lavoro). I risparmi di spesa così realizzati andranno a beneficio
dei soggetti che non dispongono di una effettiva alternativa al servizio taxi e
mezzi attrezzati e sarà possibile inserire nel servizio ulteriori utenti dalla
lista di attesa.
3. Comitato Consultivo: per tutelare le
esigenze dei fruitori del servizio di trasporto, si è ritenuto opportuno
istituire un organismo consultivo, rappresentativo dell'utenza disabile,
costituito dalle Associazioni che compongono il Coordinamento Interassociativo
disabilità - Torino, con il compito di assicurare il monitoraggio
sull'andamento del servizio nonché di proporre eventuali soluzioni
migliorative.
4. Competenze Commissione per la valutazione
dell'impedimento motorio e sensoriale- C.I.M.S.: il Regolamento vigente prevede
la valutazione della limitazione funzionale, motoria o sensoriale, alla salita
e discesa dal mezzo pubblico (da parte di apposita Commissione medica preposta
a verificare l'impedimento motorio e/o sensoriale e non la patologia di cui è
affetta la persona), di tutti i soggetti interessati ad utilizzare il servizio
in oggetto. Al fine di evitare di sottoporre ad accertamenti sanitari
superflui, la Commissione esamina la documentazione prodotta e procede a visita
solo quando la limitazione funzionale, motoria o sensoriale, non possa essere
desunta in maniera inequivocabile dai suddetti documenti.
5. Commissione Tecnica: la designazione dei
componenti della Commissione Tecnica è regolata con apposito provvedimento.
La
valutazione delle esigenze di mobilità comprovate dei soggetti ai quali
attribuire il servizio verrà effettuata dalla Commissione Tecnica sulla base di
criteri relativi a:
- vita di relazione o impegno volontaristico
presso Istituzioni, Enti, Associazioni;
- cure mediche, visite o terapie, formazione
e frequenza a corsi, cure mediche a causa di gravi patologie (malati terminali,
ecc.);
- per lavoro o formazione (comprese borse di
lavoro e tirocini).
La
graduatoria per l'ammissione al servizio verrà stabilita sulla base dell'ordine
cronologico della presentazione della domanda e con le priorità previste
dall'articolo 3 del Regolamento.
Si
rinvia a specifico provvedimento la definizione della dotazione minima e
massima mensile/valore economico attribuibile secondo i criteri definiti ed ai
quali la Commissione Tecnica dovrà attenersi.
6. Indicazione periodo di validità della
dotazione assegnata/valore economico equivalente: l'Amministrazione al fine di
consentire un puntuale monitoraggio della spesa del servizio ritiene necessario
introdurre un periodo di validità della dotazione assegnata/valore economico
che si stabilisce nel mese di pertinenza.
Vista
l'urgenza di apportare le necessarie modifiche al Regolamento, nelle more
dell'attivazione delle soluzioni tecnologiche ed innovative di pagamento che
permetteranno di gestire la scadenza mensile dei buoni, il servizio continuerà
ad essere gestito mediante buoni cartacei con modalità da concordare con il
gestore.
7. Obbligo di corresponsione della somma
eccedente il valore della corsa direttamente al vettore: nelle more
dell'adozione di soluzioni tecnologiche innovative (ad esempio smart-card, POS,
ecc.) utili ad una razionale gestione del servizio e dei relativi controlli, la
differenza tra il valore della corsa ed il valore nominale del buono verrà
corrisposta direttamente al vettore.
In
caso di corsa inferiore al valore nominale, nulla sarà dovuto all'utente.
8. Percorsi extraurbani (articolo 9):
considerato che il servizio reso con mezzo attrezzato, di regola, viene
garantito nell'ambito del territorio cittadino, qualora l'utente abbia
necessità di effettuare un percorso extraurbano, preventivamente autorizzato,
corrisponderà un costo diverso in base a due fasce individuate a seconda della
distanza della località da raggiungere rispetto al confine territoriale
cittadino.
9. Introduzione fasce ISE per mezzo ordinario:
al fine di assicurare il servizio all'utenza, compatibilmente con le ordinarie
risorse di bilancio disponibili, per l'utilizzo del taxi (mezzo ordinario non
attrezzato), è stata introdotta una compartecipazione alla spesa da parte del
beneficiario, calcolata sulla base dell'indicatore di situazione economica
individuale (ISE).
Il
valore del reddito e patrimonio individuale ricavato con le modalità previste
dalla legislazione vigente è ricondotto alle fasce indicate nell'allegato 2 che
fa parte integrante del presente provvedimento. Nel caso di minori non verrà
calcolata nessuna compartecipazione riferita alle fasce ISE.
Il valore nominale della corsa viene
stabilito a 9 Euro.
Tale compartecipazione alla spesa sarà
adottata in una prima fase in forma sperimentale fino alla conclusione
dell'esercizio finanziario 2013 al fine di monitorare l'incidenza sulla riduzione
dei costi del servizio.
Al fine di assicurare la sostenibilità
finanziaria del servizio, che come previsto dalla Legge n. 104/1992 è reso
compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, e per raccordare le
disposizioni del Regolamento vigente (n. 255) con quelle introdotte con la
nuova disciplina regolamentare, gli attuali beneficiari del servizio e
possessori dei buoni taxi dovranno presentarsi, personalmente o a mezzo di
delegati, presso gli Uffici di competenza, per la conversione dei buoni, i
quali saranno adeguati al valore della corsa.
Per esigenze tecniche, la data di entrata
in vigore dei nuovi buoni verrà stabilita dall'Amministrazione entro un mese
dalla data di approvazione della presente deliberazione.
Nei
tre mesi successivi alla data di approvazione della deliberazione potranno
essere utilizzati i buoni già in possesso dei beneficiari con le regole
previgenti.
Decorso
tale termine potranno essere utilizzati unicamente buoni convertiti o titoli
rilasciati in base al presente Regolamento.
L'adeguamento al valore della corsa e le
modalità di rilascio dei nuovi buoni valgono anche per i soggetti attualmente
in lista di attesa.
L'Amministrazione si impegna a
verificare, entro tre mesi dalla data di approvazione del provvedimento, la
sostenibilità economica dell'inserimento nel servizio di mobilità reso con
mezzo attrezzato, delle persone con cecità assoluta che svolgono attività
lavorativa.
Le norme del nuovo Regolamento si
applicano a far data dall'approvazione della deliberazione del Consiglio
Comunale che modifica e sostituisce il Regolamento vigente sino alla emanazione della disciplina
regionale in materia di mobilità e trasporti collettivi, ai sensi dell'articolo
26, comma 1, della Legge n. 104/1992.
L'attuazione del nuovo Regolamento sarà
subordinata alla previsione che siano comunque garantiti i servizi essenziali
rivolti alla disabilità che costituiscono LEA ai sensi della D.G.R. 51-11389
del 23 dicembre 2003 di attuazione del DPCM 29 novembre 2001, allegato 1 punto
1c "Applicazione livelli essenziali di assistenza all'area
dell'integrazione socio-sanitaria".
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del
Decentramento, la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle
Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza (lettera del 30 marzo
2012 prot. 5699). Le Circoscrizioni, come da richiesta, hanno espresso il
parere di competenza (all. 3 da 3/1 a 3/10 - nn. ).
Hanno espresso parere favorevole la Circoscrizione 1 (che invita
l'Amministrazione Comunale a proseguire il percorso di confronto con le
Associazioni che rappresentano le istanze dei disabili) e la Circoscrizione 8.
La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole
condizionato:
- al fatto che
all'articolo 1 ("Oggetto e finalità") della bozza di Regolamento
venga inserito il riferimento esplicito alla finalità di consentire
l'accessibilità totale ai mezzi di trasporto pubblico da parte dei cittadini
con disabilità, anche attraverso l'abbattimento di tutte le barriere
architettoniche presenti nel sistema di Trasporto Pubblico Locale;
- al fatto che
nel prospetto allegato alla bozza di Regolamento ("Tariffe per la
compartecipazione al valore dei titoli per il servizio trasporto
disabili") il valore della quota di compartecipazione relativa alla
seconda fascia ISE (da Euro 10.001 ad Euro 20.000) venga ridotto da Euro 2,00 a
Euro 1,00 e che, contestualmente, il valore riferito alla quinta fascia ISE
(oltre Euro 50.000) venga incrementato da Euro 7,00 a Euro 8,00.
La prima osservazione risulta già espressa, in quanto, come
evidenziato nella narrativa della deliberazione in esame, in questi anni
l'Amministrazione si è adoperata al fine di rendere sempre più accessibile il
TPL alla utenza disabile (attualmente oltre l'80% del TPL è accessibile). E'
attualmente in fase di studio e realizzazione da parte della società GTT
S.p.A., un piano finalizzato a fornire una informazione sempre più capillare
all'utenza disabile, anche sulle varie fermate da essa fruibili.
Si ritiene di non poter accogliere la
seconda osservazione, in quanto i diversi valori della quota di
compartecipazione su ogni buono sono stati definiti in modo da assicurare il
rispetto di criteri di proporzionalità ed equità in relazione alla fascia ISE
di appartenenza.
La Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole a condizione
che:
- dal servizio di
trasporto disabili vengano esclusi coloro che rientrano nella fascia ISE oltre
Euro 50.000.
Si ritiene di non poter condividere tale
osservazione, in quanto anche in accoglimento delle istanze delle Associazioni
di categoria maggiormente rappresentative, l'Amministrazione intende assicurare
alle persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici, il
diritto alla mobilità, a prescindere dal possesso di un reddito particolarmente
elevato. In tale ipotesi, per ragioni di equità sociale, il valore del buono
taxi è stato drasticamente ridotto.
La
Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole a condizione che:
- dal servizio di trasporto disabili vengano
esclusi tutti i possessori di patente, anche coloro che non siano intestatari
di una riserva personalizzata di sosta (nei pressi dell'abitazione e/o luogo di
lavoro);
- coloro che
rientrano nella fascia ISE oltre Euro 50.000, utilizzando i fondi così risparmiati
per diminuire il taglio in essere alle fasce reddituali inferiori ed inoltre,
tenendo in debita considerazione gli spostamenti legati al proprio lavoro da
cui deriva la fascia ISE, garantendo a questi ultimi il contributo minimo di 9
Euro.
Si ritiene di non poter accogliere la prima osservazione, in
quanto, sulla base dell'esperienza acquisita, essere titolare di patente non
comporta necessariamente la disponibilità di un veicolo.
Il requisito significativo per affermare l'incompatibilità con
il servizio in esame è per l'appunto il possesso di uno stallo.
Si ritiene di non poter accogliere la
seconda osservazione, in quanto anche in accoglimento delle istanze delle
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, l'Amministrazione intende
assicurare alle persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi
pubblici, il diritto alla mobilità, a prescindere dal possesso di un reddito
particolarmente elevato. In tale ipotesi, per ragioni di equità sociale, il
valore del buono taxi è stato drasticamente ridotto.
La Circoscrizione 5 ha espresso parere favorevole condizionato
a:
- l'articolo 3 -
Organizzazione ed ammissione al servizio, al comma 3 (comma 2) specifica che
tra i documenti richiesti per l'accesso al servizio vi sia la presentazione
della dichiarazione ISE che certifica e fotografa la situazione reddituale e
patrimoniale individuale. Crediamo sia più consono adottare la dichiarazione
ISEE, che rappresenta la situazione economica e patrimoniale famigliare, onde
individuare tra i possibili utilizzatori della prestazione soprattutto coloro
che sprovvisti di rete famigliare e parentale, non potrebbero sostenere il
costo degli spostamenti autonomamente;
- a tal fine si
propone di valutare la tabella di valorizzazione del servizio/compartecipazione
in base a scaglioni ISEE progressivi, così da graduare al meglio le prestazioni
sulle situazioni economiche (vedasi allegato delibera Consiglio
Circoscrizionale). E' prevista l'esclusione dal servizio per gli utenti con
oltre 40.000 Euro di reddito;
- l'articolo 7 - Assegnazione e gestione
della dotazione mensile/valore economico equivalente, specifica che la
dotazione assegnata, "il cosiddetto buono", se non utilizzata entro
un mese perde di validità. La nostra proposta estende il valore della
"dotazione" a tre mesi (perdendo di validità allo scadere dei 90
giorni), consentendo agli utenti di gestire le risorse messe a loro
disposizione autonomamente e sulla base delle loro necessità, che possono
variare notevolmente (visite mediche non programmate o urgenze non
preventivate);
- richiesta che
il servizio in esame venga assicurato "con uno sforzo straordinario e con
risorse che siano pari a quelle investite sull'anno 2011".
Si ritiene di non poter accogliere la prima osservazione, in
quanto l'adozione del parametro ISEE, inizialmente proposta
dall'Amministrazione, non era stata condivisa da varie Associazioni di
categoria, perché iniquo.
Si ritiene di non poter accogliere la seconda osservazione per
ragioni di semplificazione nella gestione.
Si ritiene di non poter accogliere la terza osservazione, in
quanto l'introduzione della scadenza mensile del buono/valore economico
equivalente, oltre ad un più puntuale monitoraggio della spesa, tiene conto
della periodicità dell'assegnazione della dotazione che è per l'appunto
rapportata al mese.
Si ritiene di non poter accogliere l'ultima osservazione, in
quanto tale servizio sarà garantito subordinatamente alle risorse finanziarie
disponibili.
La Circoscrizione 6 (sollecita una verifica delle possibilità
di attivare una contrattazione con le Associazioni di categoria dei tassisti al
fine di rivedere le tariffe per categorie svantaggiate) ha espresso parere
favorevole a condizione che:
1) venga
considerata, al fine della determinazione della quota di compartecipazione da
parte dei beneficiari, la fascia di reddito calcolata in base al valore ad essi
più favorevole (ISE o ISEE);
2) venga
sostituito il punto 7 dell'articolo 7 come segue: "la dotazione/valore
economico equivalente se non utilizzata entro il trimestre perde
validità";
3) venga soppresso
il punto 2 dell'articolo 9 chiedendo che il costo del percorso extraurbano sia
parificato al costo del percorso urbano;
4) sia prevista
l'attivazione di un trasporto collettivo, su prenotazione, per i residenti
nella medesima zona.
Si ritiene di non poter accogliere la prima osservazione, in
quanto l'adozione del parametro ISEE, inizialmente proposta
dall'Amministrazione, non era stata condivisa da varie Associazioni di
categoria, perché iniquo. Inoltre occorre preventivamente stabilire un
parametro oggettivo certo per valutare la compartecipazione dell'utente.
Si ritiene di non accogliere la seconda osservazione, in
quanto l'introduzione della scadenza mensile del buono/valore economico
equivalente, oltre ad un più puntuale monitoraggio della spesa, tiene conto
della periodicità dell'assegnazione della dotazione, che è per l'appunto
rapportata al mese.
Si ritiene di non accogliere la terza osservazione, in quanto,
posto che il servizio di trasporto è garantito nell'ambito del territorio
cittadino e che quest'ultimo è meno oneroso, non sarebbe sostenibile
economicamente qualora il servizio venga richiesto fuori dal confine
territoriale.
Si ritiene di non accogliere l'ultima osservazione, in quanto
la competenza del servizio in esame è centralizzata. Attualmente la normativa
locale non consente una organizzazione a livello periferico.
La Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole a condizione
che:
- venga
sostituito il testo dell'articolo 8 comma 1 con il seguente : "L'utente,
nel servizio con mezzo ordinario, oltre al pagamento del costo ordinario del
titolo di viaggio per i mezzi cittadini, contribuisce al valore della corsa in
modo graduato sulla base dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente
individuale (ISEE), (calcolato con le modalità previste dalla legislazione
vigente) che consente la distribuzione dei beneficiari per fasce di
reddito";
- per le fasce
indicate nell'allegato 2 si rinvia al provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale.
Si ritiene di non poter accogliere la prima osservazione, in
quanto l'adozione del parametro ISEE, inizialmente proposta
dall'Amministrazione, non era stata condivisa da varie Associazioni di
categoria, perché iniquo.
La Circoscrizione 9 (chiede che venga riaperto un confronto
con le Associazioni di categoria ed i taxisti, al fine di ridefinire i termini
e le modalità della collaborazione e del servizio) ha espresso parere
favorevole condizionato a:
- articolo 3 -
Organizzazione ed ammissione al servizio, comma 2: prevede, da parte del
richiedente, la presentazione della dichiarazione ISE relativamente alla
propria situazione reddituale e patrimoniale individuale. Si chiede di
considerare la valutazione della situazione reddituale del nucleo anagrafico
convivente, al fine di verificarne la condizione economica complessiva,
salvaguardando, in ogni caso, la situazione più favorevole (da un punto di
vista contributivo) per il destinatario delle prestazioni;
- articolo 7 -
Assegnazione e gestione della dotazione mensile/valore economico equivalente:
prevede che la dotazione di buoni assegnata al beneficiario, in caso di mancato
utilizzo nel mese di riferimento, perde validità. Si propone di estendere la
validità del buono da uno a tre mesi, introducendo una maggiore flessibilità
temporale nel suo utilizzo, tenendo presente esigenze personali che possono
subire sensibili variazioni in un arco temporale molto ristretto. L'attenzione
a tale aspetto permette di coniugare le esigenze della persona disabile con il
necessario monitoraggio della spesa effettivamente erogata.
Si ritiene di non poter accogliere la prima osservazione, in
quanto l'adozione del parametro ISEE, inizialmente proposta
dall'Amministrazione, non era stata condivisa da varie Associazioni di
categoria, perché iniquo. Inoltre occorre preventivamente stabilire un
parametro oggettivo certo per valutare la compartecipazione dell'utente.
Si ritiene di non accogliere la seconda osservazione, in
quanto l'introduzione della scadenza mensile del buono/valore economico
equivalente, oltre ad un più puntuale monitoraggio della spesa, tiene conto
della periodicità dell'assegnazione della dotazione, che è per l'appunto
rapportata al mese.
La Circoscrizione 10 ha espresso parere favorevole con le
seguenti modifiche:
- l'articolo 3 -
Organizzazione ed ammissione al servizio, comma 2, specifica che tra i
documenti richiesti per l'accesso al servizio vi sia la presentazione della
dichiarazione ISEE che certifica e fotografa la situazione reddituale e patrimoniale
individuale. Crediamo sia più consono adottare la dichiarazione ISEE, che
rappresenta la situazione economica e patrimoniale famigliare, onde individuare
tra i possibili utilizzatori della prestazione soprattutto coloro che
sprovvisti di rete famigliare e parentale, non potrebbe sostenere il costo
degli spostamenti autonomamente;
- l'articolo 7 -
Assegnazione e gestione della dotazione mensile/valore economico equivalente,
specifica che la dotazione assegnata, il "cosiddetto buono", se non
utilizzata entro un mese perde di validità. La nostra proposta estende il
valore della "dotazione" a due mesi (perdendo di validità allo
scadere dei 60 giorni), consentendo agli utenti di gestire le risorse messe a
loro disposizione autonomamente e sulla base delle loro necessità, che possono
variare notevolmente (visite mediche non programmate o urgenze non
preventivate);
- sostituire la
tabella dell'allegato 2 del Regolamento con la tabella di cui alla delibera del
Consiglio Circoscrizionale (cui si rinvia) prevedendo l'esclusione dal servizio
per gli utenti con oltre 40.000 Euro di reddito.
Si ritiene di non poter accogliere la prima osservazione, in
quanto l'adozione del parametro ISEE, inizialmente proposta
dall'Amministrazione, non era stata condivisa da varie Associazioni di
categoria, perché iniquo.
Si ritiene di non accogliere la seconda osservazione, in quanto l'introduzione della scadenza mensile del buono/valore economico equivalente, oltre ad un più puntuale monitoraggio della spesa, tiene conto della periodicità dell'assegnazione della dotazione, che è per l'appunto rapportata al mese.
Si ritiene di non accogliere la terza
osservazione, per ragioni di semplificazione nella gestione.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di
cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di approvare la
tabella (allegato 2 "Tariffe per la compartecipazione al valore dei titoli
per il servizio trasporto disabili) (all. 2 - n. ), facente parte integrante del presente provvedimento,
indicante il valore del buono rapportato alle fasce ISE stabilite;
3) di rinviare a
successivi provvedimenti deliberativi e dirigenziali l'attuazione degli
ulteriori aspetti gestionali/operativi non definiti nel Regolamento di cui al
punto 1).
Per esigenze
tecniche, la data di entrata in vigore dei nuovi buoni verrà stabilita
dall'Amministrazione entro un mese dalla data di approvazione della presente
deliberazione;
4) di dichiarare,
attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267.
L'ASSESSORE AI
SERVIZI SOCIALI
F.to
Tisi
L'ASSESSORE
AI TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE,
VIABILITA'
E MOBILITA'
F.to Lubatti
Si
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE SERVIZIO
DISABILI
F.to Pia
IL DIRIGENTE SERVIZIO
ESERCIZIO
F.to Nigra
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to
Tornoni
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti
dall'Aula, al momento della votazione:
Curto Michele, Viale
Silvio
PRESENTI 37
VOTANTI 37
FAVOREVOLI 21:
Altamura Alessandro, Alunno
Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Dell'Utri
Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi
Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico,
Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino
Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni
CONTRARI 16:
Ambrogio Paola,
Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto,
Cervetti Barbara Ingrid, Coppola Michele, D'Amico Angelo, il Sindaco Fassino
Piero, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano
Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano
Andrea.
Si dà atto che il
Sindaco Fassino Piero ed il Consigliere Viale Silvio hanno inteso esprimere
voto favorevole.
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale
sopra emendato.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Non partecipano alla votazione:
Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Ricca Fabrizio,
Scanderebech Federica
PRESENTI 35
VOTANTI 35
FAVOREVOLI 24:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico,
Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il
Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica,
Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone
Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele,
Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale
Silvio
CONTRARI 11:
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola
Vittorio, Coppola Michele, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo,
il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Tronzano Andrea.
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del
provvedimento.
Allegato 1
REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE ASSOLUTAMENTE IMPEDITE
ALL'ACCESSO E ALLA SALITA SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO ED AI CIECHI ASSOLUTI
Articolo 1 -
Oggetto e Finalità
1. La Città di Torino, nell'ambito
delle proprie ordinarie risorse di bilancio disponibili, conformemente al
disposto dell'articolo 26 della Legge n. 104/1992, nel quadro complessivo delle
politiche e degli interventi volti a migliorare l'autonomia delle persone con
disabilità, al fine di favorirne l'integrazione sociale e la vita di relazione,
sostiene i percorsi riferiti alla mobilità.
Articolo 2 -
Natura del servizio
1. Il servizio di
trasporto disabili è riservato ai soggetti residenti in Torino ed ivi
stabilmente domiciliati, di età superiore ai 2 anni, con impedimento assoluto e
permanente alla salita e discesa dai mezzi pubblici ed a persone con cecità
assoluta di cui all'articolo 2 della Legge n. 138/2001. Per i minori di età
inferiore ai due anni la Commissione Medica valuterà situazioni di particolare
gravità.
2. Poiché detta
impossibilità può impedire sia l'uso del servizio di trasporto pubblico sia
l'utilizzo di mezzi comuni, il servizio di facilitazione alla mobilità
differenzia la sua modalità di effettuazione in:
a) servizio reso con
mezzo attrezzato;
b) servizio reso con
mezzo ordinario (non attrezzato).
3. Il servizio di cui al
precedente punto a) è a totale carico comunale, ad esclusione del pagamento del
costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, tratta
urbana.
4. Il servizio di cui al
precedente punto b) prevede invece una compartecipazione alla spesa da parte
del soggetto che ne beneficia, calcolata sulla base della situazione economica
individuale (ISE), come stabilito all'articolo 8.
Articolo 3 -
Organizzazione ed ammissione al servizio
1. In armonia con le
finalità espresse all'articolo 1, il servizio è organizzato, attraverso mezzi
attrezzati e mezzi ordinari, in modo da rispondere alle diverse esigenze di
mobilità e, a seconda che il servizio richiesto sia continuativo o occasionale,
in modo da garantirne l'appropriatezza, l'efficacia, l'efficienza e
l'economicità. L'Amministrazione gestisce il servizio, compatibilmente con le
risorse finanziarie ordinarie disponibili nell'esercizio, e predispone apposita
graduatoria con priorità per:
- i minori;
- i casi particolarmente
gravi che necessitano di risposte urgenti;
- persone che
necessitano di utilizzo di mezzi attrezzati;
- persone inserite in
attività lavorative;
- casi formalmente segnalati
dall'Unità Spinale Unipolare;
- beneficiari di borse
di studio o coloro inseriti nei percorsi di formazione professionale, a cui non
sia già in altro modo assicurato il servizio (per la durata della borsa di
studio o formazione).
2. Per accedere al
servizio, la persona interessata (o chi la rappresenta) deve presentare la
domanda, corredata dalla documentazione medico sanitaria relativa
all'impedimento motorio e/o alla condizione di cecità assoluta nonché dalla
dichiarazione ISE.
3. L'ammissione al
servizio mobilità, disciplinato dal presente regolamento, è esclusa quando il
bisogno attenga alla frequenza di servizi comunali, sanitari, scolastici e
formativi che già prevedano modalità di trasporto ed accompagnamento dedicate,
nonché qualora la persona disabile sia già titolare della riserva personale di
sosta di cui all'articolo 381 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di attuazione
del Codice della Strada) presso l'abitazione e/o luogo di lavoro. Per far
fronte ad esigenze impreviste di mobilità della persona disabile, la
Commissione Tecnica è autorizzata a concedere fino a n. 20 corse annuali,
previa presentazione di apposita documentazione giustificativa.
4. L'erogazione del
servizio è affidata ad un gestore in conformità alla normativa vigente.
Articolo 4 -
Comitato Consultivo
1. La Civica
Amministrazione promuove l'istituzione di un "Comitato Consultivo"
per la mobilità in rappresentanza dell'utenza e, anche in collaborazione con il
gestore del servizio, indice incontri periodici per il monitoraggio
sull'andamento del servizio e per la presentazione di proposte migliorative.
2. Tale comitato è
costituito da rappresentanti delle Associazioni che compongono il Coordinamento
Interassociativo disabilità - Torino.
Articolo 5 -
Commissione per la valutazione dell'impedimento motorio e sensoriale (C.I.M.S.)
1. La Commissione per la
valutazione dell'impedimento motorio (C.I.M.S.) appositamente istituita e
disciplinata per il suo funzionamento con apposito provvedimento, valuta la
limitazione funzionale, motoria o sensoriale, alla salita e discesa dal mezzo
pubblico sulla base:
- degli accertamenti
sanitari già presentati unitamente alla domanda di ammissione al servizio di
cui al comma precedente;
- della verifica medica
di competenza, laddove non dirimente la documentazione prodotta.
La C.I.M.S., in caso di valutazione positiva all'ammissione al
servizio, stabilisce la necessaria modalità di effettuazione:
- servizio reso con
mezzo attrezzato;
- servizio reso con
mezzo ordinario.
2. La convocazione avanti
la Commissione per l'eventuale verifica medica di competenza avviene secondo le
modalità indicate in apposito provvedimento.
Articolo 6 -
Commissione Tecnica
1. Una volta effettuata
positivamente la valutazione funzionale da parte della C.I.M.S.,
l'Amministrazione, attraverso una propria Commissione Tecnica, valutate le
finalità prevalenti di trasporto ed in particolare, in relazione alla natura
occasionale o continuativa delle esigenze di mobilità, assegna il servizio e
definisce la quantità delle attribuzioni mensili (corse)/valore economico
equivalente.
2. La Commissione Tecnica
verifica, sulla base delle fasce ISE di cui alla tabella allegata (allegato 2)
alla deliberazione che approva il presente regolamento, la contribuzione a
carico dell'utente per il servizio con mezzo ordinario.
3. La Commissione Tecnica
è composta da 3 membri. Con apposito provvedimento si provvederà a
disciplinarne la designazione dei componenti, il funzionamento, la durata in
carica e le modalità operative (criteri di assegnazione e dotazioni).
Articolo 7 -
Assegnazione e gestione della dotazione mensile/valore economico equivalente
1. La Commissione
Tecnica, valutate le esigenze di mobilità documentate dal richiedente, assegna
all'utente la dotazione mensile spettante/valore economico equivalente.
2. Ogni assegnatario sarà
dotato di tesserino identificativo di riconoscimento (o di titolo equivalente).
3. L'Amministrazione
richiederà al gestore le soluzioni tecnologiche ed innovative (preferibilmente
il Biglietto Integrato Piemonte - BIP, o, se non fattibile, una smart-card
dedicata o il pagamento tramite P.O.S.) utili ad una razionale organizzazione
del servizio ed ai relativi controlli; è altresì compito del gestore assicurare
il controllo individuale e generale sul funzionamento e qualità del servizio
erogato e segnalare tempestivamente all'Amministrazione eventuali irregolarità
ed anomalie riscontrate.
4. Nelle more
dell'attivazione delle soluzioni tecnologiche ed innovative di pagamento, il
servizio continuerà ad essere gestito mediante buoni cartacei; la differenza
tra il valore della corsa ed il valore nominale del buono verrà corrisposta
direttamente al vettore. In caso di corsa inferiore al valore nominale nulla
sarà dovuto all'utente.
5. L'utente è tenuto a
comunicare tutte le informazioni che riguardano l'erogazione del servizio,
quali, a titolo esemplificativo, i cambi di residenza, l'inizio/cessazione di
un'attività lavorativa, eccetera; l'Amministrazione ed il gestore del servizio
effettuano controlli sul corretto utilizzo del servizio da parte degli utenti e
sul permanere dei requisiti di fruizione del servizio.
6. Nel caso di
trasferimento della residenza (o del domicilio) fuori città o presso un
presidio socio-sanitario, con esclusione dei presidi di autonomia, l'utente
decade dalla fruizione del servizio.
7. La dotazione
assegnata/valore economico equivalente se non utilizzata entro il mese di
competenza perde validità.
Articolo 8
-Tariffe
1. L'utente, nel caso di
servizio con mezzo ordinario, oltre al pagamento del costo ordinario del titolo
di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, contribuisce al valore della corsa
in modo graduato sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica
individuale (ISE), (calcolato con le modalità previste dalla legislazione
vigente) che consente la distribuzione dei beneficiari per fasce di reddito.
2. Il valore della quota
a carico della Civica Amministrazione per ogni singola corsa, così come le
fasce di reddito, vengono definite nell'allegato 2 della deliberazione che
approva il presente regolamento.
Articolo 9 -
Percorsi extraurbani
1. Per i beneficiari del
servizio reso con mezzo attrezzato preventivamente autorizzati, è possibile
recarsi al di fuori del territorio comunale esclusivamente per ragioni di
lavoro, corsi formazione professionale o pre-lavorativi, cure riabilitative
presso presidi sanitari e attività della vita quotidiana.
2. L'utente dovrà
corrispondere il costo del percorso extraurbano secondo le sotto indicate fasce
e come previsto da specifico provvedimento:
- FASCIA 1
Moncalieri - Nichelino - Beinasco - Grugliasco - Collegno -
Venaria - Borgaro T.se - Settimo T.se - San Mauro T.se. - Presidi Ospedalieri:
I.R.C.C. di Candiolo - San Luigi Gonzaga di Orbassano.
- FASCIA 2
Vinovo - Candiolo - Orbassano - Rivalta - Rivoli - Alpignano -
Pianezza - Druento - Caselle (aeroporto compreso) - Leinì - Baldissero T.se -
Pino T.se - Pecetto T.se - Chieri - Cambiano - Trofarello - Santena.
Articolo 10
- Monitoraggio della spesa
1. Il gestore del
servizio comunica all'Amministrazione ed ai Settori competenti, con cadenza
periodica, i dati relativi all'andamento della spesa del servizio trasporto
disabili, con le modalità previste nel contratto di affidamento.
Articolo 11
- Infrazioni e sanzioni
1. L'uso del tesserino di
riconoscimento di cui all'articolo 7 comma 2 e del buono cartaceo (o del titolo
equivalente) che consente di usufruire del servizio è strettamente personale, e
pertanto non può essere utilizzato da persone diverse dal beneficiario.
2. Le modalità di
utilizzo dei documenti di cui al comma 1 nonché le altre disposizioni di natura
gestionale verranno puntualmente indicate con apposito provvedimento.
3. In caso di
inosservanza di quanto stabilito ai commi precedenti e/o di violazione degli
obblighi di cui all'articolo 7 comma 5, l'Amministrazione ha facoltà di
sospendere il servizio per un periodo massimo di 4 mesi e, in caso di ulteriori
violazioni di tali obblighi, può revocare definitivamente il servizio.
4. In caso di commissione
di reato legata alla fruizione del servizio, l'Amministrazione provvede a
sospendere immediatamente il servizio e ad inviare denuncia all'Autorità
Giudiziaria competente. La condanna penale irrevocabile determinerà la revoca
del beneficio.
5. L'Amministrazione
Comunale richiederà il rimborso delle spese per prestazioni usufruite
dall'utente senza titolo.
Articolo 12
- Disposizioni finali
1. Al fine di assicurare
la sostenibilità finanziaria del servizio, che come previsto dalla Legge n.
104/1992 è reso compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, e per
raccordare le disposizioni del Regolamento vigente (n. 255) con quelle
introdotte con la nuova disciplina regolamentare, gli attuali beneficiari del
servizio e possessori dei buoni taxi dovranno presentarsi, personalmente o a
mezzo di delegati, presso gli Uffici di competenza, per la conversione dei
buoni, i quali saranno adeguati al valore della corsa. Nei tre mesi successivi
alla data di approvazione della deliberazione potranno essere utilizzati i
buoni già in possesso dei beneficiari con le regole previgenti.
Decorso tale termine potranno essere utilizzati unicamente buoni
convertiti o titoli rilasciati in base al presente regolamento.
2. L'adeguamento al
valore della corsa e le modalità di rilascio dei nuovi buoni valgono anche per
i soggetti attualmente in lista di attesa.
3. Le norme del nuovo
regolamento si applicano a far data dall'approvazione della deliberazione del
Consiglio Comunale che modifica e sostituisce il regolamento vigente sino alla
emanazione della disciplina regionale in materia di mobilità e trasporti
collettivi, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge n. 104/1992.
Allegato 2
TARIFFE PER LA
COMPARTECIPAZIONE AL VALORE DEI TITOLI PER IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI
Fasce ISE (EURO) (Indicatore
situazione economica individuale del solo beneficiario del servizio) |
Compartecipazione su ogni
buono |
Valore buono taxi rapportato
alle fasce di valori ISE |
1 - 10000 |
0,00 |
9,00 |
10001 - 20000 |
2,00 |
7,00 |
20001 - 30000 |
4,00 |
5,00 |
30001 - 50000 |
6,00 |
3,00 |
oltre 50000 |
7,00 |
2,00 |
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Penasso
Ferraris