Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Direzione Edilizia Privata

n. ord. 171

2011 04903/038

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 OTTOBRE 2011

 

(proposta dalla G.C. 21 settembre 2011)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

 

ALTAMURA Alessandro

ALUNNO Guido Maria

AMBROGIO Paola

APPENDINO Chiara

BERTHIER Ferdinando

BERTOLA Vittorio

CARBONERO Roberto

CAROSSA Mario

CARRETTA Domenico

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CURTO Michele

DELL'UTRI Michele

GENISIO Domenica

GRECO LUCCHINA Paolo

GRIMALDI Marco

LEVI Marta

LEVI-MONTALCINI Piera

LIARDO Enzo

LO RUSSO Stefano

MAGLIANO Silvio

MANGONE Domenico

MARRONE Maurizio

MORETTI Gabriele

MUSY Alberto

MUZZARELLI Marco

NOMIS Fosca

PAOLINO Michele

PORCINO Giovanni

RATTAZZI Giulio Cesare

RICCA Fabrizio

SCANDEREBECH Federica

TRICARICO Roberto

TRONZANO Andrea

VENTURA Giovanni

VIALE Silvio

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - LAVOLTA Enzo - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana.

 

Risultano assenti i Consiglieri: COPPOLA Michele - FURNARI Raffaella - SBRIGLIO Giuseppe.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO CON MODIFICHE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE A SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI IN MATERIA DI COMMISSIONE EDILIZIA.

 

Proposta dell'Assessore Curti, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta. 

 

          Il Consiglio Regionale con deliberazione dell'8 luglio 2009 n. 267-31038 ha variato il testo del Regolamento Edilizio Tipo regionale e, successivamente, ha approvato la Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 20 "Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica" (così detto "Piano Casa"), con cui sono state apportate modifiche al testo dell'articolo 4 della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19 "Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56", rendendo facoltativa la costituzione della Commissione Edilizia da parte dei comuni ed attribuendo il relativo potere di nomina, precedentemente assegnato al Consiglio Comunale, al "competente organo comunale".

          L'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) non contempla, tra gli atti attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale la nomina della Commissione Edilizia e la giurisprudenza prevalente considera le materie ivi indicate come tassative; la nomina della Commissione stessa ricade, pertanto, nelle competenze residuali della Giunta Comunale, come individuate dall'articolo 48, comma 2, del precitato Testo Unico.

          L'attuale composizione della Commissione risulta definita con il nuovo Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2004 (mecc. 2003 08280/038) e successivamente modificata in data 10 ottobre 2005 (mecc. 2005 05567/038).

          A distanza di alcuni anni si ravvisa la necessità di introdurre variazioni alla composizione della Commissione stessa al fine di dotare la Città di un organo consultivo più snello e, nel contempo, arricchito di competenze provenienti anche dal mondo accademico cittadino.

          Si rende, quindi, necessario procedere all'adeguamento dell'articolo 2 del vigente Regolamento Edilizio della Città, che prevede ancora la competenza di nomina della Commissione in capo al Consiglio Comunale, nonché opportuno, per i motivi sopra citati, modificare le disposizioni relative alla composizione, alle attribuzioni ed al funzionamento della Commissione stessa, contenute negli articoli 2, 3 e 4, come riportato nella parte dispositiva della presente deliberazione.

          Si ravvisa, inoltre, la necessità di provvedere con urgenza ad introdurre le presenti variazioni al Regolamento Edilizio al fine di poter avviare quanto prima le procedure per la nomina della nuova Commissione, in quanto l'attuale non risulta più in carica per scadenza naturale legata al termine del mandato dell'Amministrazione da cui è stata nominata.

          Si rende opportuno, altresì, considerati i tempi tecnici occorrenti per dare attuazione agli adempimenti finalizzati alla nomina della nuova Commissione, che il Consiglio Comunale dia mandato alla Giunta affinché adotti con urgenza atti che consentano la continuità della normale attività consultiva a favore degli Uffici comunali, tenuto conto del consistente numero di progetti sottoposti alla Commissione (circa 500 nel corso del 2010) ed autorizzi, inoltre, gli Uffici ad avviare le procedure amministrative per la presentazione delle candidature finalizzate alla formazione della nuova Commissione.

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

          Vista la Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19;

          Visto il Regolamento tipo regionale, come modificato dalla D.C.R. 8 luglio 2009 n. 267-31038;

          Vista la Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 20;

          Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di approvare, per i motivi espressi in narrativa che si richiamano integralmente, l'adeguamento, con modifiche, del Regolamento Edilizio comunale alle sopravvenute disposizioni normative regionali in materia di Commissione Edilizia, sostituendo integralmente il testo degli articoli 2, 3 e 4, come di seguito riportati:

 

"Articolo 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1.       La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, è composta da nove componenti.

2.       Tutti i componenti devono risultare cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici. I membri, la cui nomina spetta alla Giunta Comunale, devono avere provata competenza e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli, e devono risultare così articolati:

a)       quattro esperti in progettazione architettonica ed edilizia, progettazione urbanistica, storia e recupero dell'architettura urbana, trasformazione del paesaggio urbano e sostenibilità urbana;

b)      un membro scelto da una terna di candidati proposta dall'Ordine Professionale degli Architetti;

c)       un membro scelto da una terna di candidati proposta dall'Ordine Professionale degli Ingegneri;

d)      un membro scelto da una terna di candidati proposto dall'Ordine dei Geologi;

e)       un membro scelto da una terna di candidati proposta dal Collegio dei Geometri;

f)       un membro esperto in progettazione architettonica, edilizia ed urbana proposto dal Politecnico di Torino.

Almeno sette membri dovranno essere in possesso di laurea di tipo specialistico o magistrale (o titolo equivalente).

3.       Per i membri di cui ai punti b), c), d) e) ed f) è altresì prevista la designazione di un membro supplente, così per un totale di cinque membri supplenti, che partecipano alle sedute solo in assenza dei rispettivi membri titolari.

4.       Gli esperti di cui al punto a), sono individuati sulla base delle candidature, pervenute al Comune a seguito di apposito avviso di bando, adeguatamente pubblicato, e successivo vaglio dei requisiti effettuato da parte di una Commissione Tecnica che opererà facendo ricorso ad indirizzi e criteri di valutazione prestabiliti dalla Giunta. La Commissione Tecnica, nominata dalla Giunta Comunale stessa, è composta da dirigenti comunali in numero non inferiore a tre.

5.       I candidati, compresi i membri proposti da Ordini e Collegi Professionali e dal Politecnico, devono produrre curricula e referenze professionali.

6.       La selezione e la nomina dei candidati è effettuata dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione, prestando particolare attenzione alla copertura di tutte le competenze  - come indicate al comma 2 - necessarie alla verifica della qualità degli interventi e di un corretto inserimento architettonico delle nuove opere nel contesto urbano ed ambientale.

7.       La durata della carica nella Commissione è stabilita in cinque anni (se non sono subentrati fattori di ordine imprevisto o necessità di sostituzioni), con scadenza naturale legata a quella del mandato elettorale dell'Amministrazione da cui è stata nominata e potrà essere prorogata dalla data di insediamento della nuova Amministrazione per un periodo non superiore a 45 giorni, entro i quali deve essere rinnovata. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

8.       I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente ed all'Amministrazione; in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti dopo averne dichiarato la decadenza.

9.       Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi od Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono inoltre far parte della Commissione amministratori e dipendenti dell'Ente. Le stesse modalità di esclusione valgono nei confronti dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio in carica.

10.     I componenti della Commissione decadono, previa deliberazione della Giunta Comunale che ne dichiari la decadenza:

a)       nel caso in cui siano accertate le situazioni di cui al precedente comma 9 e di cui al successivo articolo 4, comma 5;

b)      per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

11.     I componenti della Commissione decaduti o dimissionari saranno sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

12.     La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso.

 

Articolo 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia

1.       La Commissione esprime parere, obbligatorio, non vincolante, sulle pratiche edilizie relative ad interventi che ai sensi di legge sono soggetti al preventivo rilascio di atto abilitativo (permessi di costruire, comunque denominati dalle vigenti disposizioni di legge) per la realizzazione delle opere, limitatamente ai seguenti casi:

a)       interventi su immobili compresi nella Zona Urbana Centrale Storica definita dal P.R.G.;

b)      interventi su immobili classificati dal P.R.G. come edifici di particolare interesse storico o su immobili a questi adiacenti;

c)       interventi su immobili definiti dal P.R.G. come caratterizzanti il tessuto storico o su immobili a questi adiacenti;

d)      interventi di nuova costruzione, ampliamento, sostituzione edilizia e ristrutturazione;

e)       interventi eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici di proprietà pubblica sottoposti a pareri, approvazioni od autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale;

f)       proposte di strumenti urbanistici esecutivi od atti equivalenti.

Possono, comunque, essere sottoposti alla Commissione interventi edilizi il cui progetto, a giudizio dell'Ufficio preposto all'istruttoria, necessiti, per un corretto inserimento architettonico, del parere della Commissione, nonché i pareri preliminari o di massima relativi ad aspetti architettonici.

2.       Rispetto ai progetti che le vengono sottoposti, la Commissione si esprime sulla qualità edilizia ed architettonica delle opere con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano sotto ogni profilo architettonico, urbanistico, edilizio, storico-ambientale e della gestione dei suoli. La Commissione, stanti le specifiche competenze attribuite dalla legge agli Uffici Comunali, non si esprime sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento e sulla conformità del progetto alla normativa vigente.

3.       Possono essere sottoposti all'esame della Commissione Edilizia progetti di massima per opere di particolare importanza per la Città, allo scopo di ottenere un parere preliminare ed eventuali indirizzi.

4.       Su richiesta del Sindaco, dell'Assessore delegato, della Giunta e del Consiglio Comunale, o degli Uffici comunali - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - la Commissione, anche integrata da esperti designati dall'Amministrazione, può essere chiamata ad esprimere parere consultivo su qualunque argomento inerente il campo edilizio, architettonico, urbanistico ed ambientale, in particolare su proposte di varianti al P.R.G., programmi di riqualificazione, recupero e trasformazione urbana, progetti di piani esecutivi, accordi di programma aventi contenuto edilizio e/o urbanistico nonché opere pubbliche di rilevanza.

5.       La Commissione Edilizia, all'atto del suo insediamento, o entro i successivi tre mesi, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione sia dell'inserimento dei progetti edilizi nel contesto urbano, sia della qualità richiesta negli interventi. Al termine dell'incarico la Commissione fornisce all'Amministrazione un resoconto dell'attività svolta, con particolare riferimento ai contributi offerti sulle materie di competenza, fornendo eventuali suggerimenti alla Città.

 

Articolo 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia

1.       La Commissione si riunisce ordinariamente con cadenza quindicinale e, straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Dirigente degli Uffici titolari del provvedimento; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno cinque componenti.

2.       La Commissione elegge a maggioranza dei presenti, alla prima seduta, il proprio Presidente. In caso di assenza del Presidente assume la funzione di Presidente supplente il membro più anziano di età presente all'apertura di ogni seduta.

3.       Un funzionario degli uffici comunali per l'Edilizia Privata assiste la Commissione in qualità di segretario della Commissione e redige i verbali delle sedute. Sono presenti, in qualità di relatori senza diritto di voto, i Responsabili dei procedimenti istruttori dei progetti edilizi e degli atti di natura urbanistica sottoposti all'esame della Commissione stessa. Assistono alle sedute i dirigenti degli uffici titolari di tali procedimenti. Possono altresì presenziare senza diritto di voto eventuali esperti designati dall'Amministrazione.

4.       I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui ai successivi punti 9, 10 e 11.

5.       Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi, ancorché in forma associata, alla progettazione ed alla direzione lavori, anche parziale, dell'intervento, comprensiva delle opere di urbanizzazione afferenti; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di Permesso di Costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. Il componente della Commissione che abbia assistito all'esame, discusso o giudicato un progetto non deve, successivamente, assumere incarichi professionali inerenti l'opera.

6.       La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, a seguito di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7.       La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti il Permesso di Costruire, od i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

8.       La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. Eventuali prescrizioni imposte devono essere chiaramente definite e riportate sul verbale e non devono snaturare l'impostazione architettonica del progetto.

9.       Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su apposito registro.

10.     Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale viene pubblicato sul sito Internet della Città.

11.     Il verbale è firmato dal Segretario estensore e dal Presidente della Commissione.

12.     Possono assistere alle sedute della Commissione, senza diritto di voto e senza intervenire alle discussioni:

a)       un rappresentante proposto d'intesa tra il Collegio Costruttori di Torino e l'Unione Industriale;

b)      un rappresentante proposto d'intesa tra l'A.P.I. (Associazione piccole e medie industrie) e le Associazioni degli Artigiani;

c)       un rappresentante proposto d'intesa dalla Cooperazione Edilizia.

Per tali rappresentanti è prevista la designazione di un supplente che assista alle sedute della Commissione solo in assenza dei rispettivi rappresentanti titolari.

Il Presidente della Commissione Edilizia può richiedere, in via straordinaria, che i suddetti  non assistano alla discussione ed al giudizio di singoli progetti. In tal caso, quindi, i rappresentanti dovranno, successivamente alla fase di presentazione del progetto, allontanarsi dall'aula.";

2)      di dare mandato alla Giunta affinché adotti atti che consentano continuità della normale attività consultiva a favore degli Uffici;

2bis)  di impegnare la Giunta Comunale a comunicare, alla competente Commissione Consiliare, preventivamente alla pubblicazione del bando previsto per l'individuazione dei membri la cui nomina compete alla Giunta stessa, gli indirizzi ed i criteri di valutazione a cui dovrà fare ricorso la Commissione Tecnica prevista dall'articolo 2, comma 4, del Regolamento Edilizio ed a comunicare l'esito della procedura di selezione precedentemente alla delibera di nomina da parte della Giunta;

3)      di autorizzare gli Uffici, nelle more della pubblicazione delle modifiche al Regolamento Edilizio sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, ad avviare le procedure amministrative per la presentazione delle candidature per la formazione della nuova Commissione;

4)      di dare atto che le modifiche al Regolamento Edilizio illustrate nella presente deliberazione sono conformi al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione e sono pertanto soggette alle procedure di approvazione di cui ai commi 3, 4 e 10 dell'articolo 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19;

5)      di dare atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento, tale proposta di deliberazione, ravvisandosi carenza diretta di interesse circoscrizionale, non viene trasmessa alle Circoscrizioni per l'acquisizione del parere;

6)      di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che, quindi, non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

7)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Curti

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE

EDILIZIA PRIVATA

F.to Cortese

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Berthier Ferdinando, Carossa Mario, Greco Lucchina Paolo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio

 

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Musy Alberto, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 24

VOTANTI 23

 

ASTENUTI 1:

Levi-Montalcini Piera

 

FAVOREVOLI 23:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Carossa Mario, Greco Lucchina Paolo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio

 

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Musy Alberto, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 24

VOTANTI 24

 

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris