Direzione Partecipazioni Comunali
2011 02128/064
Settore No profit e Cimiteri
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

12 aprile 2011

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:



Fiorenzo ALFIERI
Alessandro ALTAMURA
Marco BORGIONE
Giuseppe BORGOGNO
Ilda CURTI
Giovanni Maria FERRARIS
Gianguido PASSONI
Marta LEVI
Giuseppe SBRIGLIO
Maria Grazia SESTERO
Roberto TRICARICO
Mario VIANO










Assente per giustificati motivi l’Assessore Domenico MANGONE.



Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.







OGGETTO: ART. 30 E 43 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI. DEFINIZIONE CRITERI DEGLI AVVICINAMENTI FRA SEPOLTURE

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

Premesso che:
Con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9906143/40), esecutiva dal 15 novembre 1999, ed in data 20 maggio 2002 (mecc. 0201347/040), esecutiva dal 3 giugno 2002, veniva approvato e successivamente modificato il Regolamento comunale del Servizio Mortuario e dei Cimiteri.
Da allora, l’assegnazione delle sepolture nei cimiteri risponde a canoni predeterminati.
Per le sepolture ad inumazione, vige il disposto dell’articolo 69 del DPR 285/90 “I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedono senza soluzione di continuità”.
Per le sepolture a tumulazione l'ordine di concessione viene stabilito, secondo criteri di progressività, di equilibrio e di equità (Regolamento comunale, art. 50, comma 5)
Per le sole sepolture a tumulazione, si sono però consolidate due prassi che costituiscono poi sostanziali deroghe alla disciplina suesposta:
a. la prima – parziale – denominata “abbinamento” (di sepolture) che consiste nell’accoglimento dell’istanza di concessione di due (o più) sepolture nuove contigue, la prima delle quali destinata al defunto in ingresso nel cimitero, la seconda (o le altre) che vengono destinate a defunti sepolti nel cimitero da traslare successivamente alle esequie del primo;
b. l’altra – più radicale – il cosiddetto “avvicinamento” (di sepolture), che consiste nell’accoglimento dell’istanza di concessione, all’interno del complesso edilizio che già ospita un familiare, di un altro posto libero da destinare alla sepoltura di un altro familiare defunto in ingresso al cimitero. La concessione tuttavia viene assentita per la durata prevista dal regolamento (40 anni).
Dal punto di vista regolamentare non sussiste una disciplina compiuta di queste prassi che mirano a dare risposte alle legittime aspettative di chi vuole costituire sepolcri fra loro vicini per i propri defunti (anche senza ricorrere all’istituto del sepolcro familiare).
Il Regolamento comunale prevede infatti all’art. 30, commi 2-3,: “2. ... la Giunta definisce la ricettività delle singole strutture cimiteriali fissandone bacini territoriali di utenza in modo da bilanciare le disponibilità. 3. Nel provvedimento di cui al comma precedente sono inoltre determinati criteri che favoriscano la vicinanza delle sepolture di componenti di uno stesso nucleo, familiare o di fatto.” All’art. 43 comma 3, stabilisce poi che: “3. A richiesta di chi ha facoltà di disporre della salma, possono essere consentite estumulazioni straordinarie: a) Per abbinamento o avvicinamento da loculo a loculo, secondo la disciplina stabilita dalla Giunta ai sensi dell'articolo 30;”.
Con Ordinanza del sindaco n. 2800 del 19 novembre 1999, citata a corredo dell’ordinanza 2217/2000, veniva precisato “1. che, in sede di ammissione ai cimiteri di cui all'art. 30 del Regolamento Comunale, possa derogarsi al principio di zonizzazione cimiteriale per attrazione con salme già sepolte in altri cimiteri cittadini, qualora ciò venga richiesto per collocare in un'unica struttura cimiteriale le salme di persone che in vita erano appartenenti ad un unico nucleo familiare, anche di fatto: coniugi, genitori, figli, fratelli o sorelle, altre persone conviventi; ovvero qualora l'avente titolo ai sensi dell'art. dichiari la sussistenza, riferita alla sua persona, dei rapporti citati tanto verso salme da accogliere nel cimitero quanto avuto riguardo alle salme già sepolte; 2. che analogamente a quanto previsto dal comma precedente si proceda per le richieste di abbinamento ed avvicinamento;”
Sempre in ambito di sepolture a tumulazione un’ultima deroga ai citati principi si rinviene anche nella possibilità data, nei cimiteri di Torino, di sovra-utilizzare anche le cellette ossario / cinerarie (oltre al loculo) per la sepoltura cassettine di resti o urne, in una sorta di applicazione estensiva di una norma ministeriale (Circ. del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24, 13.2 “E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro”).
Decenni di applicazione di queste prassi (soprattutto quella dell’avvicinamento) hanno tuttavia sedimentato nei cimiteri significativi effetti distorsivi che consiglierebbero una revisione di comportamenti fin qui tenuti.
Un primo effetto negativo è dato dalla riviviscenza di utilizzo di vecchi complessi di sepoltura a causa dell’inserimento di defunti recenti, con conseguente crescita del numero dei reclami riguardo alle crescenti necessità manutentive che questi manufatti palesano.
Il secondo effetto sta nella difficoltà di mettere mano con interventi efficaci sul patrimonio edilizio vetusto proprio per la presenza di sepolture non ancora scadute.
La terza conseguenza è quella di favorire nei vecchi complessi le richieste dei familiari di rinnovare le sepolture dei propri cari giunte al termine del periodo di concessione, proprio per raccordarle a quelle di altri familiari subentrate per avvicinamento.
In ultimo, vi è la tendenza a sovra-occupare, fin quasi al limite del decoro, le cellette ossario o cinerarie singole con altre cassettine e urne di dimensioni strane e più ridotte.
E’ maturata quindi nel servizio cimiteriale la necessità di un superamento delle vecchie prassi che rendono ingestibile nel suo insieme la struttura cimiteriale, anche e soprattutto ai fini della necessaria riqualificazione/riutilizzo del vecchio patrimonio edilizio giunto a scadenza.
Pertanto, fatta salva la possibilità di consentire di norma l’abbinamento nel complesso in quel momento in uso, di loculi e di cellette , occorre adottare i criteri di seguito elencati, in modo da evitare il protrarsi di distorsioni ingestibili. In particolare, si stabilisce che:
I) L’utilizzo per avvicinamento di vecchie sepolture è ammesso esclusivamente per i loculi siti in complessi di sepoltura realizzati da meno di venti anni rispetto alla data dell’istanza di nuova occupazione. La concessione d’uso del loculo chiesto per avvicinamento viene assentita, con proporzionale riduzione del corrispettivo, fino alla scadenza della sepoltura del defunto già sepolto;
II) Non possono essere accolte, salvo che per i cellari in uso alla data della richiesta, istanze di concessione in avvicinamento di cellette ossario o cinerarie;
III) Al termine del periodo di concessione di un loculo o celletta, il rinnovo della concessione d’uso anche per avvicinamento viene assentito con traslazione del defunto nei complessi o cellari in uso alla data della richiesta;
IV) La capienza della cosiddetta “celletta singola” (ossario o cineraria) viene fissata in una cassettina per la conservazione dei resti ossei e in due urne cinerarie opportunamente dimensionate;
V) La capienza della cosiddetta “celletta doppia” viene fissata in due cassettine ossario o quattro urne cinerarie al massimo sovrapponibili a due a due ovvero una cassettina ossario e fino a due urne cinerarie.
Si dà mandato al gestore AFC S.p.A. di dare applicazione ai criteri sopra evidenziati nell’assegnazione di loculi, cellette e sepolture, con le seguenti tempistiche:
- relativamente alle cellette a partire dal 1° luglio 2011;
- per i loculi a partire dal 1° luglio 2011, a condizione di non creare limitazioni alla disponibilità di loculi per l’accoglienza ordinaria dei funerali in arrivo ai cimiteri.
Si demanda al gestore AFC l’onere di dare adeguata informativa del provvedimento nei cimiteri cittadini e alle associazioni di categoria delle imprese funebri.
Nelle more di una più ampia revisione del Regolamento comunale permane la vigenza della vigente disciplina sindacale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di adottare, ai sensi degli artt. 30, commi 2 e 3 e 43 comma 3 del Regolamento del Servizio Mortuario e dei Cimiteri, i seguenti criteri:
I) L’utilizzo per avvicinamento di vecchie sepolture è ammesso esclusivamente per i loculi siti in complessi di sepoltura realizzati da meno di venti anni rispetto alla data dell’istanza di nuova occupazione. La concessione d’uso del loculo chiesto per avvicinamento viene assentita, con proporzionale riduzione del corrispettivo, fino alla scadenza della sepoltura del defunto già sepolto;
II) Non possono essere accolte, salvo che per i cellari in uso alla data della richiesta, istanze di concessione in avvicinamento di cellette ossario o cinerarie;
III) Al termine del periodo di concessione di un loculo o celletta, il rinnovo della concessione d’uso, anche per avvicinamento, viene assentito con traslazione del defunto nei complessi o cellari in uso alla data della richiesta;
IV) La capienza della cosiddetta “celletta singola” (ossario o cineraria) viene fissata in una cassettina per la conservazione dei resti ossei e in due urne cinerarie opportunamente dimensionate;
V) La capienza della cosiddetta “celletta doppia” viene fissata in due cassettine ossario o quattro urne cinerarie al massimo sovrapponibili a due a due, ovvero una cassettina ossario e fino a due urne cinerarie;
2) di dare mandato al gestore AFC S.p.A. di applicare i criteri sopra evidenziati nell’assegnazione di locali, cellette e sepolture, con le seguenti tempistiche:
- relativamente alle cellette a partire dal 1° luglio 2011;
- per i loculi a partire dal 1° luglio 2011, a condizione di non creare limitazioni alla disponibilità di loculi per l’accoglienza ordinaria dei funerali in arrivo ai cimiteri;
3) che il gestore AFC S.p.A. dia adeguata informativa del provvedimento nei cimiteri cittadini e alle associazioni di categoria delle imprese funebri;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.


Il Vicesindaco
Tommaso Dealessandri


Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Elisabetta Bove





In originale firmato:


IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Sergio Chiamparino Mauro Penasso

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 aprile 2011 al 30 aprile 2011;

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 aprile 2011.