Direzione Partecipazioni Comunali
2011 01072/064
Settore No-Profit e Cimiteri




CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1 marzo 2011

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:



Alessandro ALTAMURA
Giuseppe BORGOGNO
Ilda CURTI
Giovanni Maria FERRARIS
Domenico MANGONE
Giuseppe SBRIGLIO
Maria Grazia SESTERO
Roberto TRICARICO
Mario VIANO










Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Fiorenzo ALFIERI - Marco BORGIONE - Marta LEVI - Gianguido PASSONI.




Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.







OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. NUOVE MODALITÀ DI SEPOLTURA DEGLI INFANTI, FETI E NATI MORTI.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale 19 aprile 2005, (mecc. 0409386/040), dichiarata immediatamente eseguibile, ha affidato ad AFC Torino S.p.A. la gestione dei Servizi Cimiteriali, nonché dei relativi beni patrimoniali e strumentali, secondo apposito Contratto di Servizio approvato contestualmente e modificato in alcuni articoli con deliberazione del Consiglio Comunale 22 gennaio 2007 (mecc. 0609187/040), esecutiva dal 5 febbraio 2007. Il contratto è stato stipulato tra le parti in data 19 dicembre 2005 e le successive modificazioni in data 29 maggio 2007.
La società AFC Torino S.p.A. - in seguito ad un’analisi della situazione sia normativa che operativa relativa al campo speciale per sepolture di infanti, feti e nati morti con nota del 21/12/2010, agli atti del Settore - ha comunicato che la situazione in essere di inumazione individuale quinquennale dei feti e dei nati morti nei due riquadri con sistemazione a ghiaino (A e B) del campo 9 dell’Ottava Ampliazione del cimitero Monumentale presenta da qualche anno alcune problematicità, che stanno diventando più acute rilevato il crescere dell’interesse delle famiglie. Le sepolture in terra, necessariamente ravvicinate, mal si prestano al posizionamento di elementi di arredo fissi da parte dei familiari e risulta inoltre particolarmente difficoltoso da parte del gestore cimiteriale garantire il decoroso mantenimento dei riquadri, anche in relazione ad una rilevante presenza di sepolture abbandonate. Molte famiglie infatti si disinteressano della destinazione di sepoltura dei feti e la vista di piccole tombe senza nessun segno di pietà e di molte nelle quali elementi di arredo precariamente fissati sono variamente dispersi crea ulteriori motivi di disagio per i visitatori per la desolazione complessiva dell’area.
A parere di AFC, la soluzione di queste criticità potrebbe essere trovata nel cambiamento di tipologia di sepoltura dei feti e dei nati morti, dalla attuale inumazione quinquennale al conferimento dei piccoli contenitori lignei, per analogo periodo, nei cellari che perimetrano l’interno dell’attuale campo 9 e che sono in gran parte liberi o liberabili per scadenza del periodi di concessione.
Non vi sono norme cimiteriali specifiche che definiscono positivamente per i feti la tipologia ed il dimensionamento delle relative sepolture, la durata e le modalità di esumazione.
Al riguardo il Regolamento del servizio mortuario e dei cimiteri, dispone
L’ordinanza sindacale di disciplina dell’attività cimiteriale n. 2217 del 14 luglio 2000 prevede poi alla Tabella TIPOLOGIE DI SISTEMAZIONE DELLE SEPOLTURE AD INUMAZIONE, nel rigo DURATE, che la sepoltura dei feti ha durata di cinque anni.
Alla luce delle osservazioni sopra evidenziate, la soluzione prospettata da AFC pare accoglibile sia perché la normativa cimiteriale non specifica le modalità di sepoltura dei feti e nati morti in modo vincolante e quindi consente di modificarne la tipologia rispetto al pregresso, sia perché dal punto di vista funzionale, essa appare più agevole e decorosa. Accogliere infatti per cinque anni in una celletta il feto o il nato morto comporta l’impiego di un manufatto di sepoltura più stabile verso il quale le manifestazioni di cordoglio dei familiari troverebbero una rap-presentazione più ordinata attraverso elementi di arredo fissi e personalizzabili.
Dal punto di vista sanitario, la proposta non ha ricevuto particolari rilievi da parte dei competenti Servizi di Medicina Legale e di Igiene pubblica sentiti in merito.
Dal punto di vista urbanistico, l’adozione della soluzione proposta, permetterà di mantenere nel campo 9 la destinazione dell’area per la sepoltura separata di cadaveri di infanti, nati morti e feti. Le cellette eccedenti il fabbisogno per la sepoltura quinquennale di feti e nati morti, comprese quelle in scadenza successivamente al 2010, potrebbero infatti essere tenute libere e via via assegnate per la tumulazione in concessione 40.le delle spoglie mortali degli infanti una volta esumati. Mentre le aree liberate dall’impegno di sepoltura dei feti-nati morti saranno attrezzate con stradini per permettere l’inumazione degli infanti e assicurare alle famiglie migliori agibilità per la visita alla sepoltura.
L’adozione di queste misure non comporta riflessi tariffari significativi, salvo il cambio di denominazione della tariffa da “Servizio Inumazione - feti e nati morti” a “Sepoltura quinquennale - feti e nati morti”, Euro 620,00 oltre IVA 20% e rimarrebbero inalterati gli altri oneri per la fornitura dell’arredo (lastrina di copertura della celletta e targhetta identificativa) se richiesta dalle famiglie interessate.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di approvare il cambiamento di tipologia di sepoltura da inumazione quinquennale dei feti e dei nati morti a conferimento dei contenitori lignei, per la stessa durata, nelle cellette del campo 9 del Cimitero Monumentale divenute libere per scadenza del periodo di concessione;
2) di riservare la disponibilità eccedentaria di cellette libere del medesimo campo 9 alla tumulazione di spoglie mortali infanti con possibilità di avvicinamento estesa ai loro familiari;
3) di incaricare AFC di attrezzare con stradini le aree non più destinate all’inumazione dei feti e dei nati morti per permettere l’inumazione degli infanti secondo criteri di maggiore accessibilità;
4) tale variazione avrà effetto a decorrere dal prossimo mese di marzo concluse le inumazioni nel riquadro in uso; di approvare il cambiamento di tipologia di sepoltura dalla inumazione al conferimento dei piccoli contenitori nei cellari dei feti e dei nati morti, nonché di attrezzare le aree liberate con stradini per permettere l’inumazione degli infanti e dei nati morti;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.







Il Vicesindaco
Tommaso Dealessandri

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.


Il Dirigente
Elisabetta Bove



In originale firmato:


IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Sergio Chiamparino Mauro Penasso
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 5 marzo 2011 al 19 marzo 2011;

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 marzo 2011.