Direzione Partecipazioni Comunali
|
|
Settore No-Profit e Cimiteri
|
|
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
1 marzo 2011
Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco
Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI,
gli Assessori:
Alessandro ALTAMURA
Giuseppe BORGOGNO
Ilda
CURTI
Giovanni Maria FERRARIS
Domenico MANGONE
Giuseppe
SBRIGLIO
Maria Grazia SESTERO
Roberto TRICARICO
Mario
VIANO
Assenti per giustificati
motivi gli Assessori: Fiorenzo ALFIERI - Marco BORGIONE - Marta LEVI -
Gianguido PASSONI.
Con l’assistenza del Segretario
Generale Mauro PENASSO.
OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. NUOVE
MODALITÀ DI SEPOLTURA DEGLI INFANTI, FETI E NATI MORTI.
Proposta del Vicesindaco
Dealessandri.
La Città di Torino, con
deliberazione del Consiglio Comunale 19 aprile 2005, (mecc. 0409386/040),
dichiarata immediatamente eseguibile, ha affidato ad AFC Torino S.p.A. la
gestione dei Servizi Cimiteriali, nonché dei relativi beni patrimoniali e
strumentali, secondo apposito Contratto di Servizio approvato contestualmente e
modificato in alcuni articoli con deliberazione del Consiglio Comunale 22
gennaio 2007 (mecc. 0609187/040), esecutiva dal 5 febbraio 2007. Il contratto
è stato stipulato tra le parti in data 19 dicembre 2005 e le successive
modificazioni in data 29 maggio 2007.
La società AFC Torino S.p.A. -
in seguito ad un’analisi della situazione sia normativa che operativa
relativa al campo speciale per sepolture di infanti, feti e nati morti con nota
del 21/12/2010, agli atti del Settore - ha comunicato che la situazione in
essere di inumazione individuale quinquennale dei feti e dei nati morti nei due
riquadri con sistemazione a ghiaino (A e B) del campo 9 dell’Ottava
Ampliazione del cimitero Monumentale presenta da qualche anno alcune
problematicità, che stanno diventando più acute rilevato il
crescere dell’interesse delle famiglie. Le sepolture in terra,
necessariamente ravvicinate, mal si prestano al posizionamento di elementi di
arredo fissi da parte dei familiari e risulta inoltre particolarmente
difficoltoso da parte del gestore cimiteriale garantire il decoroso mantenimento
dei riquadri, anche in relazione ad una rilevante presenza di sepolture
abbandonate. Molte famiglie infatti si disinteressano della destinazione di
sepoltura dei feti e la vista di piccole tombe senza nessun segno di
pietà e di molte nelle quali elementi di arredo precariamente fissati
sono variamente dispersi crea ulteriori motivi di disagio per i visitatori per
la desolazione complessiva dell’area.
A parere di AFC, la soluzione di
queste criticità potrebbe essere trovata nel cambiamento di tipologia di
sepoltura dei feti e dei nati morti, dalla attuale inumazione quinquennale al
conferimento dei piccoli contenitori lignei, per analogo periodo, nei cellari
che perimetrano l’interno dell’attuale campo 9 e che sono in gran
parte liberi o liberabili per scadenza del periodi di concessione.
Non vi
sono norme cimiteriali specifiche che definiscono positivamente per i feti la
tipologia ed il dimensionamento delle relative sepolture, la durata e le
modalità di esumazione.
Al riguardo il Regolamento del servizio
mortuario e dei cimiteri, dispone
- art. 9, comma 3, “Le AA.UU.SS.LL. provvedono ad emanare le
autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi e per le parti
anatomiche riconoscibili residuate dall'attività ospedaliera, i quali
saranno accolti ai cimiteri per essere sepolti o cremati. Il recupero degli
oneri sostenuti dal Comune avviene secondo le disposizioni di
legge”.
- art. 31, comma 1, “In almeno uno dei Cimiteri Generali sono
istituiti reparti speciali per la cremazione e per la sepoltura di nati-morti e
dei feti”.
L’ordinanza sindacale di disciplina
dell’attività cimiteriale n. 2217 del 14 luglio 2000 prevede poi
alla Tabella TIPOLOGIE DI SISTEMAZIONE DELLE SEPOLTURE AD INUMAZIONE, nel rigo
DURATE, che la sepoltura dei feti ha durata di cinque anni.
Alla luce delle
osservazioni sopra evidenziate, la soluzione prospettata da AFC pare accoglibile
sia perché la normativa cimiteriale non specifica le modalità di
sepoltura dei feti e nati morti in modo vincolante e quindi consente di
modificarne la tipologia rispetto al pregresso, sia perché dal punto di
vista funzionale, essa appare più agevole e decorosa. Accogliere infatti
per cinque anni in una celletta il feto o il nato morto comporta l’impiego
di un manufatto di sepoltura più stabile verso il quale le manifestazioni
di cordoglio dei familiari troverebbero una rap-presentazione più
ordinata attraverso elementi di arredo fissi e personalizzabili.
Dal punto
di vista sanitario, la proposta non ha ricevuto particolari rilievi da parte
dei competenti Servizi di Medicina Legale e di Igiene pubblica sentiti in
merito.
Dal punto di vista urbanistico, l’adozione della soluzione
proposta, permetterà di mantenere nel campo 9 la destinazione
dell’area per la sepoltura separata di cadaveri di infanti, nati morti e
feti. Le cellette eccedenti il fabbisogno per la sepoltura quinquennale di feti
e nati morti, comprese quelle in scadenza successivamente al 2010, potrebbero
infatti essere tenute libere e via via assegnate per la tumulazione in
concessione 40.le delle spoglie mortali degli infanti una volta esumati. Mentre
le aree liberate dall’impegno di sepoltura dei feti-nati morti saranno
attrezzate con stradini per permettere l’inumazione degli infanti e
assicurare alle famiglie migliori agibilità per la visita alla
sepoltura.
L’adozione di queste misure non comporta riflessi tariffari
significativi, salvo il cambio di denominazione della tariffa da “Servizio
Inumazione - feti e nati morti” a “Sepoltura quinquennale - feti e
nati morti”, Euro 620,00 oltre IVA 20% e rimarrebbero inalterati gli altri
oneri per la fornitura dell’arredo (lastrina di copertura della celletta e
targhetta identificativa) se richiesta dalle famiglie interessate.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene
dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile,
in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul
Bilancio;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
D E L I B E R A
1) di approvare il cambiamento di tipologia di
sepoltura da inumazione quinquennale dei feti e dei nati morti a conferimento
dei contenitori lignei, per la stessa durata, nelle cellette del campo 9 del
Cimitero Monumentale divenute libere per scadenza del periodo di
concessione;
2) di riservare la disponibilità eccedentaria di cellette
libere del medesimo campo 9 alla tumulazione di spoglie mortali infanti con
possibilità di avvicinamento estesa ai loro familiari;
3) di
incaricare AFC di attrezzare con stradini le aree non più destinate
all’inumazione dei feti e dei nati morti per permettere l’inumazione
degli infanti secondo criteri di maggiore accessibilità;
4) tale
variazione avrà effetto a decorrere dal prossimo mese di marzo concluse
le inumazioni nel riquadro in uso; di approvare il cambiamento di tipologia di
sepoltura dalla inumazione al conferimento dei piccoli contenitori nei cellari
dei feti e dei nati morti, nonché di attrezzare le aree liberate con
stradini per permettere l’inumazione degli infanti e dei nati
morti;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
|
Il Vicesindaco Tommaso
Dealessandri
|
Si esprime parere favorevole sulla regolarità
tecnica.
Il Dirigente
Elisabetta Bove
In originale firmato:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Sergio Chiamparino Mauro
Penasso
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
1° ai sensi dell’art. 124,
1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.
(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 5 marzo 2011 al 19 marzo
2011;
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo
18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 marzo 2011.