Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco
Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: Giovanni Maria FERRARIS – Gianguido
PASSONI .
Con l’assistenza del Segretario Generale
Reggente Carla PICCOLINI.
OGGETTO: DISCIPLINA ZTL.
ESENZIONE A POSTERIORI. RIDUZIONE TERMINI. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore
Sestero,
di concerto con l’Assessore Mangone.
Con deliberazione del 12 febbraio 2010 (mecc.
1000659/119), è stato approvato il nuovo perimetro della ZTL Centrale, la
disciplina di tale area e dei permessi di circolazione revocando, a far data
dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, tutti i provvedimenti in
contrasto adottati in materia di disciplina della ZTL Centrale e della
ZTLA.
Tra i provvedimenti deliberativi che in parte continuano ad essere
applicati nella materia in esame, figura la deliberazione della Giunta Comunale
del 29 luglio 2003 (mecc. 0306079/006), la quale detta anche la disciplina dei
veicoli “esenti a posteriori” in ZTL (e nelle altre aree in essa
comprese soggette ad ulteriori limitazioni della circolazione) ossia di coloro
che, privi di permesso, necessitano in via occasionale di accedere alla
ZTL.
Nell’allegato 1 della deliberazione su richiamata sono chiarite
le modalità con le quali i conduttori dei veicoli “esenti a
posteriori” (veicoli di coloro che si recano presso centri e strutture
sanitarie siti in ZTL, veicoli dei clienti di hotel, veicoli per il trasporto
turistico collettivo di persone provenienti da fuori Torino, veicoli di servizio
a manifestazioni autorizzate all’occupazione di suolo pubblico, veicoli
adibiti a trasporto merci che esercitano l’attività di consegna
occasionale, macchine operatrici ed altri veicoli impiegati per attività
di cantiere, veicoli di coloro che partecipano a cerimonie religiose o laiche in
ZTL), possono evitare l’irrogazione della sanzione amministrativa dopo il
transito in ZTL. A tal fine, i soggetti su indicati hanno l’onere di
presentare al GTT S.p.A., entro il termine perentorio di 20 gg., idonea
documentazione attestante lo svolgimento delle attività sopraccitate
(bolla di accompagnamento, fatture di albergo, ticket sanitari, giustificativi
pronto soccorso, contratti di appalto, di viaggio e di trasporto ecc.).
A
tali categorie di soggetti che possono fruire della procedura c.d.
“esenzione a posteriori” è stata aggiunta, con deliberazione
del 12 febbraio 2010 (mecc 1000659/119), modificata dalla deliberazione del 27
aprile 2010 (mecc. 1002058/119) citata in premessa, anche la categoria degli
utenti occasionali dei parcheggi pubblici in struttura/barriera ubicati in
ZTL.
Il legislatore nazionale, con Legge del 29 luglio 2010 n. 120 entrata
in vigore il 13 agosto u.s., ha innovato il C.d.S. apportando tra le varie
modifiche quella inerente la riduzione dei termini per la notifica delle
violazioni (art. 201 D.Lgs. 285/1992); in particolare tale norma prevede che:
“qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il
verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la
indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata,
deve, entro 90 giorni dall’accertamento, essere notificato
all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e
si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito
di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai
pubblici registri alla data dell’accertamento.......”
Da
ciò discende che, al fine di assicurare il rispetto del termine previsto
dalla norma succitata per la notifica dei verbali, occorre ridurre il termine
stabilito dalla deliberazione (mecc. 0306079/006) entro il quale le categorie di
“esenti a posteriori” devono presentare documentazione
giustificativa a GTT S.p.A. fissandolo perentoriamente in 10 giorni
anziché in 20 giorni.
Tutto ciò
premesso,
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene
dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile,
in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul
bilancio;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
L’Assessore alla Polizia Municipale L’Assessore alla
Viabilità e Trasporti
Domenico Mangone
Maria Grazia Sestero
Si esprime parere favorevole
sulla regolarità tecnica.
Il Dirigente Settore P.M
Il Dirigente Settore Esercizio
Fulvio Cagnani
Luisella Nigra
In
originale firmato:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Sergio Chiamparino
Carla Piccolini
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