DETERMINAZIONE: APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI
SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560, DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA - TRENTASEIESIMO ELENCO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA
SPESA DI EURO 607.178,16 .
La Legge 23 dicembre 1993, n. 560 consente l'alienazione di immobili di Edilizia
Residenziale Pubblica a favore dei soggetti aventi titolo, nella misura massima
del 75% del patrimonio abitativo nel territorio di ciascuna provincia.
L’alienazione di tali immobili è consentita esclusivamente per la
realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della stessa Edilizia
Pubblica.
Il piano di vendita deve essere formulato, a norma della citata
Legge, dalla Regione, su proposta degli Enti proprietari.
La Regione
Piemonte, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 730 - C. R. 2982 del 15
marzo 1994, integrata con provvedimento n. 874/12045 del 13 settembre 1994, ha
approvato il piano di alienazione di alcuni immobili di Edilizia Residenziale
Pubblica di proprietà della Città di Torino, in attuazione della
Legge in oggetto.
Il Consiglio Comunale di Torino con Deliberazione n.
378/1996 (numero meccanografico 1996 06204/12) dell’11 novembre 1996,
esecutiva il 6 dicembre 1996, ha approvato il piano di alienazione formulato
dalla Regione.
La Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 30 giugno
1995 n. 31 ha previsto la possibilità di integrazione o di modifica dei
piani di vendita, su proposta degli Enti proprietari, qualora sia stata adottata
una percentuale inferiore al massimo ammissibile, in vista di possibilità
di reinvestimento o di migliore gestione del patrimonio.
Il Consiglio
Comunale, con deliberazione n. 329/1998 del 19 ottobre 1998 (numero
meccanografico 1998 07008/12), esecutiva il 2 novembre 1998, ha approvato
un'integrazione del piano di vendita precedentemente adottato, precisando che i
proventi delle vendite devono essere destinati alla realizzazione di programmi
di sviluppo dell'Edilizia Residenziale Pubblica, conformemente a quanto previsto
dalla Legge 560/1993.
La Giunta Regionale, con Deliberazioni n. 92-29581 del
1° marzo 2000 e n. 6-29961 del 2 maggio 2000, assunte con i poteri del
Consiglio, ha approvato tale integrazione al piano di vendita.
Il Consiglio
Comunale, con deliberazione n. 145 dell’8 novembre 2004 (numero
meccanografico 2003 09350/104), esecutiva il 22 novembre 2004, ha approvato
un'integrazione del piano di vendita.
Il Consiglio Regionale, con
deliberazione n. 27-31186 dell’11 ottobre 2005 ha approvato le modifiche
al piano di vendita.
Con precedenti provvedimenti è stata approvata
la vendita di alloggi box e posti-auto compresi, rispettivamente, in
trentacinque elenchi.
È ora necessario approvare, in esecuzione alla
Deliberazione della Giunta Comunale n. 317 del 2 marzo 1999 (numero
meccanografico 1999 01147/12 ), esecutiva dal 23 marzo1999, l’alienazione
di n. 15 alloggi e 10 boxes poiché la procedura di mobilità
finalizzata alla vendita ha avuto esito positivo.
Tale alienazione
costituisce il trentaseiesimo elenco di vendita unità immobiliari di
E.R.P, così come previsto dalla Legge 560/1993, accertando e
contestualmente impegnando la somma di euro 607.178,16 (allegato n. 1).
La
Regione Piemonte in data 17 febbraio 2010 ha approvato la Legge numero 3/2010
che disciplina, tra l’altro, le alienazioni di ERP dando tuttavia,
all’articolo 52 “ facoltà agli enti proprietari di procedere
all’alienazione degli alloggi inseriti in piani di vendita approvati dalla
Regione ai sensi della Legge 560/93 alle condizioni dalla stessa
previste”.
Con deliberazione del 6 luglio 2010, numero meccanografico
2010 03754/104, il Consiglio Comunale ha approvato “...l’alienazione
degli alloggi di proprietà della Città inclusi nel patrimonio di
ERP e già compresi nei piani di vendita approvati dalla Regione Piemonte,
alle condizioni previste dalla Legge 560/93...”
I proventi delle
alienazioni dei beni di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi del comma 13
dell'articolo unico della Legge 560/1993, rimangono nella disponibilità
degli enti proprietari e sono contabilizzati, a cura dell'Istituto Autonomo Case
Popolari competente per territorio, nella Gestione Speciale di cui all'art. 10
del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati
in apposito conto corrente denominato "Fondi C.E.R. destinati alle
finalità della Legge n. 560/1993", Istituito presso la Sezione di
Tesoreria Provinciale, a norma dell'art. 10 dodicesimo comma, della Legge 26
aprile 1983, n. 130.
Tutto ciò premesso,