Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
2010 02331/008
Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
MP
4




CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

25 maggio 2010

Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono presenti gli Assessori:



Fiorenzo ALFIERI
Alessandro ALTAMURA
Marco BORGIONE
Giuseppe BORGOGNO
Ilda CURTI
Giovanni Maria FERRARIS
Marta LEVI
Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI
Giuseppe SBRIGLIO
Maria Grazia SESTERO
Roberto TRICARICO
Mario VIANO










Assente per giustificati motivi il Sindaco Sergio CHIAMPARINO.






Con l’assistenza del Segretario Generale Adolfo REPICE.


OGGETTO: AREA DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ UBICATA IN PROSSIMITÀ DELLA VIA VEGLIA. PERMUTA CON AREA DI PROPRIETÀ CONDOMINIO «RESIDENZA VEGLIA». ULTERIORI PROVVEDIMENTI. PRECISAZIONI.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0907212/008) del 21 dicembre 2009, esecutiva dal 4 gennaio 2010, veniva approvata la stipulazione di un atto di permuta di immobili tra la Città ed il Condominio “Residenza Veglia”, ubicato in via Veglia n. 69.
La Città, in particolare, avrebbe dovuto cedere la proprietà dell’area individuata al C.T. al Fg. 1389 particelle 182 e 185, sulla base di un valore di cessione pari ad Euro 3.990,00, somma da maggiorarsi dell’importo di Euro 1.100,00 a titolo di indennità di occupazione delle aree da parte del condominio nel corso del quinquennio antecedente.
Quest’ultimo, a propria volta, avrebbe dovuto trasferire alla Città la proprietà dell’area individuata al C.T. al Fg. 1389, mappali 184 e 186, avente anche tale cessione il valore di Euro 3.990,00.
Nell’ambito del medesimo provvedimento veniva inoltre preso atto dell’acquisizione al patrimonio della Città (mediante accessione ex art. 936 comma 2° codice civile) della porzione di box auto insistente nel sottosuolo dell’area di titolarità comunale descritta al C.T. al Fg. 1389, mappale 181, quale individuata al Catasto Fabbricati al Fg. 1389 n. 2 sub. 14 parte (ora identificata al C.F. al Fg. 1389 particella 2, sub. 120), di cui si disponeva la successiva alienazione in favore dei signori Dentis Carla e Gagnor Armando, già titolari della più ampia porzione di box contigua.
In particolare, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 936 comma 2° codice civile, veniva approvata la corresponsione in favore dei sig.ri Dentis Carla e Gagnor Armando, a titolo di indennizzo, della somma di Euro 1.000,00.
A propria volta i suddetti signori Dentis Carla e Gagnor Armando avrebbero dovuto corrispondere per l’acquisizione della suddetta porzione di box auto il prezzo di Euro 3.400,00, somma da incrementarsi dell’importo di Euro 375,00 a titolo di indennità di occupazione pregressa (nei limiti del quinquennio antecedente).
Nel medesimo provvedimento si dava atto che con la suddetta alienazione della porzione di box interrato in favore dei sig.ri Dentis Carla e Gagnor Armando la soprastante porzione di area cortilizia, individuata al C.T. al Fg. 1389 particella 181, destinata a cortile comune, doveva intendersi acquista alla proprietà condominiale.
Successivi approfondimenti giuridici in ordine alle operazioni negoziali di cui sopra ed un accurato esame della documentazione allegata all’atto di deposito del regolamento condominiale (effettuato con atto notaio Merzari rep. n. 52869/16933 del 1° marzo 2007), hanno fatto tuttavia emergere alcune discrepanze rispetto a quanto disposto con la sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0907212/008) ed ai risultati che la stessa mirava a far conseguire in capo a ciascuna delle parti.
L’approfondito esame delle planimetrie evidenzianti le proprietà condominiali allegate al suddetto atto di deposito del regolamento di condominio, in particolare, ha consentito di acclarare che, mentre è da considerarsi di proprietà condominiale il sedime identificato al Catasto Terreni della Città al Fg. 1389, mappale 184, analoghe considerazioni non possono essere tratte con riferimento al terreno individuato al Fg. 1389, mappale 186 (che dovevano essere entrambi oggetto di cessione alla Città).
La mancata inclusione di tale ultima particella tra i beni condominali, implica, necessariamente, che detto bene va considerato all’attualità di proprietà, per la quota di relativa spettanza, delle singole persone fisiche che hanno dato vita al condominio.
Anteriormente alla costituzione del citato condominio, l’intero complesso immobiliare con le relative aree di insistenza dell’edificio e con le particelle 184 e 186 del Fg. 1389 (già identificate al V.C.T. al Fg. 83 n. 67 parte) era di proprietà dei sotto elencati comproprietari:
A quest’ultima, deceduta in data 23 giugno 2009, devono intendersi succeduti, ai sensi dell’art. 581 del codice civile e della dichiarazione di successione presentata presso l’Ufficio del Registro di Torino 3 il 20 luglio 2009, il coniuge sig. Vallese Francesco ed i due figli, Vallese Ivano e Vallese Lorena, ognuno nella misura di 1/3.
Pertanto, alla luce di quanto precede, fermo restando il prezzo di cessione a metro quadrato a suo tempo concordato e deliberato, l’area individuata al C.T. al Fg. 1389, mappale 184, verrà ceduta alla Città dal Condominio, mentre quella identificata al Fg. 1389, particella 186, verrà ceduta dai suddetti condomini.
Inoltre, a parziale modifica di quanto disposto con la sopra citata deliberazione consiliare del 21 dicembre 2009, la Città trasferirà al Condominio “Residenza Veglia” la piena proprietà delle aree individuate al C.T. al Fg. 1389, mappali 182 e 185, nonché la nuda proprietà del terreno identificato al C.T. al Fg. 1389, particella 181, della superficie complessiva di mq. 21 circa; il valore di tale cessione è da quantificarsi in Euro 4.410,00.
La porzione di box auto interrato individuata al Catasto Fabbricati al Fg. 1389 n. 2, sub. 120 (previa presa d’atto dell’avvenuta acquisizione al patrimonio della Città mediante accessione ex art. 936 comma 2° codice civile e corresponsione dell’indennizzo di Euro 1.000,00), verrà infine trasferita in proprietà superficiaria ai signori Dentis Carla e Gagnor Armando, già titolari della più ampia porzione contigua verso il prezzo di Euro 3.400,00, somma da incrementarsi dell’importo di Euro 375,00 a titolo di indennità di occupazione pregressa. Nel relativo atto dovrà farsi peraltro constare che a seguito del trasferimento della nuda proprietà del sedime soprastante il suddetto manufatto in favore del Condominio (particella 181 del Fg. 1389) i signori Dentis Carla e Gagnor Armando, in quanto condomini, dovranno intendersi divenuti pieni proprietari della porzione di box auto interrata individuata a C.F. al Fg. 1389, particella 2, sub. 120.
Alla luce di quanto sopra appare pertanto opportuno procedere alle necessarie precisazioni nei confronti di quanto disposto con la summenzionata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0907212/008) del 21 dicembre 2009, esecutiva dal 4 gennaio 2010, dando atto che il presente provvedimento nulla innova rispetto alla volontà consiliare.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0907212/008) del 21 dicembre 2009, esecutiva dal 4 gennaio 2010;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa, di precisare il disposto di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0907212/008) del 21 dicembre 2009, esecutiva dal 4 gennaio 2010, nel seguente modo:
1) di prendere atto dell’acquisto della proprietà mediante accessione, ex art. 936 comma 2° codice civile, della porzione di box auto insistente nel sottosuolo dell’area di titolarità comunale descritta al C.T. al Fg. 1389, mappale 181. Detta porzione di immobile, dell’estensione di mq. 2 circa, è individuata al Catasto Fabbricati al Fg. 1389 n. 2 sub. 120 ed è raffigurata con campitura gialla nell’allegata planimetria catastale (all. 1 – n. ). In ottemperanza a quanto disposto dalla suddetta disposizione codicistica, la Città corrisponderà ai signori Dentis Carla e Gagnor Armando l’importo di Euro 1.000,00, come meglio precisato al punto 2 della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0907212/008);
2) di approvare l’alienazione in favore dei signori Dentis Carla (nata a Torino il 9 luglio 1937, codice fiscale DNTCRL37L49L219G) e Gagnor Armando (nato a Torino il 9 agosto 1932, codice fiscale GGNRND32M09L219L, coniugati in regime di comunione dei beni ed entrambi residenti in Torino, via Veglia n. 69) della proprietà superficiaria, nell’interrato, della porzione di box auto individuata al Catasto Fabbricati al Fg. 1389 n. 2 sub. 120. Detta alienazione, in conformità al sopra citato provvedimento consiliare, avverrà per la quota di 1/3, nei confronti dei suddetti coniugi e per la rimanente quota di 2/3 a favore della sola signora Dentis Carla ed alle seguenti ulteriori condizioni:
  1. i signori Dentis Carla e Gagnor Armando dovranno riconoscere la piena e pacifica titolarità della Città sulla porzione di box interrato in questione, rinunciando a qualsiasi rivendicazione, come meglio descritto al punto 3 del dispositivo di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0907212/008) del 21 dicembre 2009;
  2. la porzione verrà ceduta a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera da diritti reali, pesi, vincoli, ipoteche, privilegi, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, garantendone la Città ogni evizione a norma di legge;
  3. il prezzo di trasferimento della proprietà superficiaria, determinato in Euro 3.400,00, oltre ad Euro 375,00 a titolo di indennità di occupazione pregressa (nei limiti del quinquennio antecedente), verrà versato dai signori Dentis Carla e Gagnor Armando in sede d’atto;
3) di approvare la permuta degli immobili infra descritti tra la Città ed il Condominio “Residenza Veglia”, di via Veglia 69, alle seguenti condizioni:
  1. la Città trasferisce al Condominio “Residenza Veglia”, avente sede in via Veglia 69, codice fiscale 97687310017, la piena proprietà dell’area individuata al C.T. al Fg. 1389 particelle 182 e 185, della superficie di mq. 19 circa (rappresentata con campitura rossa nell’estratto di mappa costituente allegato 2 – n. ), nonché la nuda proprietà del sedime di mq. 2 circa, individuato al Fg. 1389, particella 181 (raffigurato con campitura rossa nell’estratto di mappa costituente allegato 3 – n. ); a fronte di detta acquisizione il condominio corrisponderà alla Città il valore dei beni oggetto di cessione, pari ad Euro 4.410,00, oltre ad Euro 1.100,00, a titolo di indennità d’occupazione pregressa (nei limiti del quinquennio antecedente), così per complessivi Euro 5.510,00;
  2. il Condominio “Residenza Veglia”, avente sede in via Veglia 69, codice fiscale 97687310017, trasferisce in piena proprietà alla Città l’area individuata al C.T. al Fg. 1389, mappali 184, dell’estensione di mq. 1 circa (raffigurata con campitura blu nell’allegato estratto di mappa - all. 4 – n. ); a fronte di detta acquisizione la Civica Amministrazione corrisponderà al Condominio il valore del bene ceduto, quantificato in Euro 210,00 fuori campo I.V.A.;
  3. per effetto delle operazioni negoziali di cui alle precedenti lettere a) e b), il Condominio “Residenza Veglia” corrisponderà alla Città, a titolo di conguaglio, la somma complessiva di Euro 5.300,00;
  4. l’area della Città viene ceduta a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera da diritti reali, pesi, vincoli, ipoteche, privilegi, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, garantendone la proprietà ogni evizione a norma di legge. L’area di proprietà condominale viene acquisita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera comunque da persone e cose, diritti reali e personali, pesi, vincoli, ipoteche, privilegi, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, liti pendenti, arretrati di imposte e tasse, garantendone il condominio ogni evizione a norma di legge;
4) di approvare l’acquisto dell’area individuata al C.T. della Città di Torino al Fg. 1389, particella 186, alle seguenti condizioni:
  1. i signori Dentis Maria Giovanna (nata a Torino il 7 giugno 1933 – codice fiscale: DNTMGV33H47L219M), Dentis Pietro Paolo (nato a Torino il 20 ottobre 1928 – codice fiscale: DNTPRP28R20L219E), Pallaziol Lucia (nata a Valle d’Istria – Croazia, il 10 gennaio 1931 – codice fiscale: PLLLCU31A50L602W), Dentis Carla (nata a Torino il 9 luglio 1937, codice fiscale DNTCRL37L49L219G), Gagnor Armando (nato a Torino il 9 agosto 1932, codice fiscale GGNRND32M09L219L), Demarchi Mariacarla (nata a Torino il 18 settembre 1955 – codice fiscale DMRMCR55P58L219O), Bruno Salvatore (nato a Paola (CS), il 15 gennaio 1948 – codice fiscale: BRNSVT48A15G317R), Vallese Francesco (nato a Torino il 20 novembre 1930, codice fiscale: VLLFNC30S20L219I), Vallese Lorena (nata a Torino il 18 febbraio 1969 – codice fiscale: VLLLRN69B58L219N) e Vallese Ivano (nato a Torino il 17 marzo 1962, codice fiscale: VLLVNI62C17L219W) trasferiscono in piena proprietà alla Città, ciascuno per la propria quota e così per l’intero, l’area di mq. 18 circa, identificata al C.T. al Fg. 1389, particella 186 (raffigurata con campitura verde nell’allegato estratto di mappa – all. 5 – n. );
  2. l’area viene acquisita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera comunque da persone e cose, diritti reali e personali, pesi, vincoli, ipoteche, privilegi, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, liti pendenti, arretrati di imposte e tasse, garantendone i comproprietari ogni evizione a norma di legge;
  3. il corrispettivo d’acquisto per tale area resta stabilito in Euro 3.780,00 fuori campo IVA, che la Città verserà integralmente subito dopo la stipula dell’atto;
5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’adozione dei provvedimenti di regolarizzazione contabile che si renderanno necessari, dando atto che la spesa di cui al punto 1) per Euro 1.000,00 e la spesa di cui al punto 4) lettera c) per Euro 3.780,00 così per complessivi Euro 4.780,00 verrà finanziata con mezzi straordinari di bilancio e verrà pertanto impegnata al verificarsi delle corrispondenti entrate;
6) di mantenere fermo ed invariato quant’altro disposto con la summenzionata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0907212/008) del 21 dicembre 2009, esecutiva dal 4 gennaio 2010.




L'Assessore all'Urbanistica, all’Edilizia Privata
ed al Patrimonio
Mario Viano



Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente Il Dirigente
Settore Valorizzazione Settore Valutazioni
Patrimonio Immobiliare Claudio Beltramino
Carla Villari



Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il V.D.G. Risorse Finanziarie
Il Dirigente Delegato
Anna Tornoni



In originale firmato:

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Tommaso Dealessandri Adolfo Repice
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 maggio 2010 al 12 giugno 2010;

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 giugno 2010.