Vice Direzione Generale Risorse
Finanziarie
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Settore Valorizzazione
Patrimonio Immobiliare MP 4
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
25 maggio 2010
Convocata la Giunta, presieduta dal
Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono presenti gli
Assessori:
Fiorenzo ALFIERI
Alessandro ALTAMURA
Marco
BORGIONE
Giuseppe BORGOGNO
Ilda CURTI
Giovanni Maria FERRARIS
Marta
LEVI
Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI
Giuseppe SBRIGLIO
Maria
Grazia SESTERO
Roberto TRICARICO
Mario
VIANO
Assente per giustificati
motivi il Sindaco Sergio CHIAMPARINO.
Con
l’assistenza del Segretario Generale Adolfo REPICE.
OGGETTO: AREA DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ UBICATA IN
PROSSIMITÀ DELLA VIA VEGLIA. PERMUTA CON AREA DI PROPRIETÀ
CONDOMINIO «RESIDENZA VEGLIA». ULTERIORI PROVVEDIMENTI. PRECISAZIONI.
Proposta dell'Assessore
Viano.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
(mecc. 0907212/008) del 21 dicembre 2009, esecutiva dal 4 gennaio 2010, veniva
approvata la stipulazione di un atto di permuta di immobili tra la Città
ed il Condominio “Residenza Veglia”, ubicato in via Veglia n. 69.
La Città, in particolare, avrebbe dovuto cedere la proprietà
dell’area individuata al C.T. al Fg. 1389 particelle 182 e 185, sulla base
di un valore di cessione pari ad Euro 3.990,00, somma da maggiorarsi
dell’importo di Euro 1.100,00 a titolo di indennità di occupazione
delle aree da parte del condominio nel corso del quinquennio
antecedente.
Quest’ultimo, a propria volta, avrebbe dovuto trasferire
alla Città la proprietà dell’area individuata al C.T. al Fg.
1389, mappali 184 e 186, avente anche tale cessione il valore di Euro 3.990,00.
Nell’ambito del medesimo provvedimento veniva inoltre preso atto
dell’acquisizione al patrimonio della Città (mediante accessione ex
art. 936 comma 2° codice civile) della porzione di box auto insistente nel
sottosuolo dell’area di titolarità comunale descritta al C.T. al
Fg. 1389, mappale 181, quale individuata al Catasto Fabbricati al Fg. 1389 n. 2
sub. 14 parte (ora identificata al C.F. al Fg. 1389 particella 2, sub. 120), di
cui si disponeva la successiva alienazione in favore dei signori Dentis Carla e
Gagnor Armando, già titolari della più ampia porzione di box
contigua.
In particolare, in conformità alle disposizioni di cui
all’art. 936 comma 2° codice civile, veniva approvata la
corresponsione in favore dei sig.ri Dentis Carla e Gagnor Armando, a titolo di
indennizzo, della somma di Euro 1.000,00.
A propria volta i suddetti signori
Dentis Carla e Gagnor Armando avrebbero dovuto corrispondere per
l’acquisizione della suddetta porzione di box auto il prezzo di Euro
3.400,00, somma da incrementarsi dell’importo di Euro 375,00 a titolo di
indennità di occupazione pregressa (nei limiti del quinquennio
antecedente).
Nel medesimo provvedimento si dava atto che con la suddetta
alienazione della porzione di box interrato in favore dei sig.ri Dentis Carla e
Gagnor Armando la soprastante porzione di area cortilizia, individuata al C.T.
al Fg. 1389 particella 181, destinata a cortile comune, doveva intendersi
acquista alla proprietà condominiale.
Successivi approfondimenti
giuridici in ordine alle operazioni negoziali di cui sopra ed un accurato esame
della documentazione allegata all’atto di deposito del regolamento
condominiale (effettuato con atto notaio Merzari rep. n. 52869/16933 del 1°
marzo 2007), hanno fatto tuttavia emergere alcune discrepanze rispetto a quanto
disposto con la sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc.
0907212/008) ed ai risultati che la stessa mirava a far conseguire in capo a
ciascuna delle parti.
L’approfondito esame delle planimetrie
evidenzianti le proprietà condominiali allegate al suddetto atto di
deposito del regolamento di condominio, in particolare, ha consentito di
acclarare che, mentre è da considerarsi di proprietà condominiale
il sedime identificato al Catasto Terreni della Città al Fg. 1389,
mappale 184, analoghe considerazioni non possono essere tratte con riferimento
al terreno individuato al Fg. 1389, mappale 186 (che dovevano essere entrambi
oggetto di cessione alla Città).
La mancata inclusione di tale ultima
particella tra i beni condominali, implica, necessariamente, che detto bene va
considerato all’attualità di proprietà, per la quota di
relativa spettanza, delle singole persone fisiche che hanno dato vita al
condominio.
Anteriormente alla costituzione del citato condominio,
l’intero complesso immobiliare con le relative aree di insistenza
dell’edificio e con le particelle 184 e 186 del Fg. 1389 (già
identificate al V.C.T. al Fg. 83 n. 67 parte) era di proprietà dei sotto
elencati comproprietari:
- Dentis Pietro Paolo per la quota di
12/72;
- Coniugi Dentis Pietro Paolo e
Pallaziol Lucia per la quota di 6/72;
- Dentis Maria Giovanna per la quota di
9/72;
- Dentis Carla per la quota di
12/72;
- Coniugi Dentis Carla e Gagnor Armando
per la quota di 6/72;
- Demarchi Mariacarla per la quota di
6/72;
- Coniugi Demarchi Mariacarla e Bruno
Salvatore per la quota di 3/72;
- Dentis Rosanna per la quota di
18/72.
A quest’ultima, deceduta in data 23 giugno 2009,
devono intendersi succeduti, ai sensi dell’art. 581 del codice civile e
della dichiarazione di successione presentata presso l’Ufficio del
Registro di Torino 3 il 20 luglio 2009, il coniuge sig. Vallese Francesco ed i
due figli, Vallese Ivano e Vallese Lorena, ognuno nella misura di 1/3.
Pertanto, alla luce di quanto precede, fermo restando il prezzo di cessione
a metro quadrato a suo tempo concordato e deliberato, l’area individuata
al C.T. al Fg. 1389, mappale 184, verrà ceduta alla Città dal
Condominio, mentre quella identificata al Fg. 1389, particella 186, verrà
ceduta dai suddetti condomini.
Inoltre, a parziale modifica di quanto
disposto con la sopra citata deliberazione consiliare del 21 dicembre 2009, la
Città trasferirà al Condominio “Residenza Veglia” la
piena proprietà delle aree individuate al C.T. al Fg. 1389, mappali 182 e
185, nonché la nuda proprietà del terreno identificato al C.T. al
Fg. 1389, particella 181, della superficie complessiva di mq. 21 circa; il
valore di tale cessione è da quantificarsi in Euro 4.410,00.
La
porzione di box auto interrato individuata al Catasto Fabbricati al Fg. 1389 n.
2, sub. 120 (previa presa d’atto dell’avvenuta acquisizione al
patrimonio della Città mediante accessione ex art. 936 comma 2°
codice civile e corresponsione dell’indennizzo di Euro 1.000,00),
verrà infine trasferita in proprietà superficiaria ai signori
Dentis Carla e Gagnor Armando, già titolari della più ampia
porzione contigua verso il prezzo di Euro 3.400,00, somma da incrementarsi
dell’importo di Euro 375,00 a titolo di indennità di occupazione
pregressa. Nel relativo atto dovrà farsi peraltro constare che a seguito
del trasferimento della nuda proprietà del sedime soprastante il suddetto
manufatto in favore del Condominio (particella 181 del Fg. 1389) i signori
Dentis Carla e Gagnor Armando, in quanto condomini, dovranno intendersi divenuti
pieni proprietari della porzione di box auto interrata individuata a C.F. al Fg.
1389, particella 2, sub. 120.
Alla luce di quanto sopra appare pertanto
opportuno procedere alle necessarie precisazioni nei confronti di quanto
disposto con la summenzionata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc.
0907212/008) del 21 dicembre 2009, esecutiva dal 4 gennaio 2010, dando atto che
il presente provvedimento nulla innova rispetto alla volontà consiliare.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la deliberazione del
Consiglio Comunale (mecc. 0907212/008) del 21 dicembre 2009, esecutiva dal 4
gennaio 2010;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
D E L I B E R A
Per le motivazioni espresse in premessa, di
precisare il disposto di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc.
0907212/008) del 21 dicembre 2009, esecutiva dal 4 gennaio 2010, nel seguente
modo:
1) di prendere atto dell’acquisto della proprietà mediante
accessione, ex art. 936 comma 2° codice civile, della porzione di box auto
insistente nel sottosuolo dell’area di titolarità comunale
descritta al C.T. al Fg. 1389, mappale 181. Detta porzione di immobile,
dell’estensione di mq. 2 circa, è individuata al Catasto Fabbricati
al Fg. 1389 n. 2 sub. 120 ed è raffigurata con campitura gialla
nell’allegata planimetria catastale (all. 1 – n. ). In
ottemperanza a quanto disposto dalla suddetta disposizione codicistica, la
Città corrisponderà ai signori Dentis Carla e Gagnor Armando
l’importo di Euro 1.000,00, come meglio precisato al punto 2 della
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0907212/008);
2) di approvare
l’alienazione in favore dei signori Dentis Carla (nata a Torino il 9
luglio 1937, codice fiscale DNTCRL37L49L219G) e Gagnor Armando (nato a Torino il
9 agosto 1932, codice fiscale GGNRND32M09L219L, coniugati in regime di comunione
dei beni ed entrambi residenti in Torino, via Veglia n. 69) della
proprietà superficiaria, nell’interrato, della porzione di box auto
individuata al Catasto Fabbricati al Fg. 1389 n. 2 sub. 120. Detta alienazione,
in conformità al sopra citato provvedimento consiliare, avverrà
per la quota di 1/3, nei confronti dei suddetti coniugi e per la rimanente quota
di 2/3 a favore della sola signora Dentis Carla ed alle seguenti ulteriori
condizioni:
- i signori Dentis Carla e Gagnor Armando dovranno riconoscere la piena e
pacifica titolarità della Città sulla porzione di box interrato in
questione, rinunciando a qualsiasi rivendicazione, come meglio descritto al
punto 3 del dispositivo di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc.
0907212/008) del 21 dicembre 2009;
- la porzione verrà ceduta a corpo nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova, libera da diritti reali, pesi, vincoli, ipoteche, privilegi,
trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, garantendone la Città ogni
evizione a norma di legge;
- il prezzo di trasferimento della proprietà superficiaria, determinato
in Euro 3.400,00, oltre ad Euro 375,00 a titolo di indennità di
occupazione pregressa (nei limiti del quinquennio antecedente), verrà
versato dai signori Dentis Carla e Gagnor Armando in sede
d’atto;
3) di approvare la permuta degli immobili
infra descritti tra la Città ed il Condominio “Residenza
Veglia”, di via Veglia 69, alle seguenti condizioni:
- la Città trasferisce al Condominio “Residenza Veglia”,
avente sede in via Veglia 69, codice fiscale 97687310017, la piena
proprietà dell’area individuata al C.T. al Fg. 1389 particelle 182
e 185, della superficie di mq. 19 circa (rappresentata con campitura rossa
nell’estratto di mappa costituente allegato 2 – n. ),
nonché la nuda proprietà del sedime di mq. 2 circa, individuato al
Fg. 1389, particella 181 (raffigurato con campitura rossa nell’estratto di
mappa costituente allegato 3 – n. ); a fronte di detta
acquisizione il condominio corrisponderà alla Città il valore dei
beni oggetto di cessione, pari ad Euro 4.410,00, oltre ad Euro 1.100,00, a
titolo di indennità d’occupazione pregressa (nei limiti del
quinquennio antecedente), così per complessivi Euro 5.510,00;
- il Condominio “Residenza Veglia”, avente sede in via Veglia 69,
codice fiscale 97687310017, trasferisce in piena proprietà alla
Città l’area individuata al C.T. al Fg. 1389, mappali 184,
dell’estensione di mq. 1 circa (raffigurata con campitura blu
nell’allegato estratto di mappa - all. 4 – n. ); a
fronte di detta acquisizione la Civica Amministrazione corrisponderà al
Condominio il valore del bene ceduto, quantificato in Euro 210,00 fuori campo
I.V.A.;
- per effetto delle operazioni negoziali di cui alle precedenti lettere a) e
b), il Condominio “Residenza Veglia” corrisponderà alla
Città, a titolo di conguaglio, la somma complessiva di Euro 5.300,00;
- l’area della Città viene ceduta a corpo nello stato di fatto e
di diritto in cui si trova, libera da diritti reali, pesi, vincoli, ipoteche,
privilegi, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, garantendone la
proprietà ogni evizione a norma di legge. L’area di
proprietà condominale viene acquisita a corpo, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova, libera comunque da persone e cose, diritti reali e
personali, pesi, vincoli, ipoteche, privilegi, trascrizioni ed iscrizioni di
pregiudizio, liti pendenti, arretrati di imposte e tasse, garantendone il
condominio ogni evizione a norma di legge;
4) di approvare
l’acquisto dell’area individuata al C.T. della Città di
Torino al Fg. 1389, particella 186, alle seguenti condizioni:
- i signori Dentis Maria Giovanna (nata a Torino il 7 giugno 1933 –
codice fiscale: DNTMGV33H47L219M), Dentis Pietro Paolo (nato a Torino il 20
ottobre 1928 – codice fiscale: DNTPRP28R20L219E), Pallaziol Lucia (nata a
Valle d’Istria – Croazia, il 10 gennaio 1931 – codice fiscale:
PLLLCU31A50L602W), Dentis Carla (nata a Torino il 9 luglio 1937, codice fiscale
DNTCRL37L49L219G), Gagnor Armando (nato a Torino il 9 agosto 1932, codice
fiscale GGNRND32M09L219L), Demarchi Mariacarla (nata a Torino il 18 settembre
1955 – codice fiscale DMRMCR55P58L219O), Bruno Salvatore (nato a Paola
(CS), il 15 gennaio 1948 – codice fiscale: BRNSVT48A15G317R), Vallese
Francesco (nato a Torino il 20 novembre 1930, codice fiscale: VLLFNC30S20L219I),
Vallese Lorena (nata a Torino il 18 febbraio 1969 – codice fiscale:
VLLLRN69B58L219N) e Vallese Ivano (nato a Torino il 17 marzo 1962, codice
fiscale: VLLVNI62C17L219W) trasferiscono in piena proprietà alla
Città, ciascuno per la propria quota e così per l’intero,
l’area di mq. 18 circa, identificata al C.T. al Fg. 1389, particella 186
(raffigurata con campitura verde nell’allegato estratto di mappa –
all. 5 – n. );
- l’area viene acquisita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova, libera comunque da persone e cose, diritti reali e personali,
pesi, vincoli, ipoteche, privilegi, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio,
liti pendenti, arretrati di imposte e tasse, garantendone i comproprietari ogni
evizione a norma di legge;
- il corrispettivo d’acquisto per tale area resta stabilito in Euro
3.780,00 fuori campo IVA, che la Città verserà integralmente
subito dopo la stipula dell’atto;
5) di demandare a
successiva determinazione dirigenziale l’adozione dei provvedimenti di
regolarizzazione contabile che si renderanno necessari, dando atto che la spesa
di cui al punto 1) per Euro 1.000,00 e la spesa di cui al punto 4) lettera c)
per Euro 3.780,00 così per complessivi Euro 4.780,00 verrà
finanziata con mezzi straordinari di bilancio e verrà pertanto impegnata
al verificarsi delle corrispondenti entrate;
6) di mantenere fermo ed
invariato quant’altro disposto con la summenzionata deliberazione del
Consiglio Comunale (mecc. 0907212/008) del 21 dicembre 2009, esecutiva dal 4
gennaio 2010.
L'Assessore all'Urbanistica,
all’Edilizia Privata
ed al Patrimonio
Mario Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità
tecnica.
Il Dirigente Il Dirigente
Settore Valorizzazione Settore
Valutazioni
Patrimonio Immobiliare Claudio
Beltramino
Carla Villari
Si esprime parere favorevole sulla regolarità
contabile.
p. Il V.D.G. Risorse Finanziarie
Il Dirigente
Delegato
Anna Tornoni
In originale firmato:
IL VICESINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Tommaso
Dealessandri Adolfo
Repice
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
1° ai sensi dell’art. 124,
1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.
(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 maggio 2010 al 12 giugno
2010;
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo
18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 giugno 2010.