Divisione Infrastrutture e Mobilità
|
|
|
|
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
27 aprile 2010
Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco
Tommaso DEALESSANDRI, sono presenti gli Assessori:
Fiorenzo
ALFIERI
Marco BORGIONE
Giuseppe BORGOGNO
Ilda CURTI
Marta
LEVI
Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI
Giuseppe
SBRIGLIO
Maria Grazia SESTERO
Roberto
TRICARICO
Assenti per giustificati
motivi, oltre al Sindaco Sergio CHIAMPARINO, gli Assessori: Alessandro ALTAMURA
- Michele DELL'UTRI - Mario VIANO.
Con
l’assistenza del Segretario Generale Adolfo REPICE.
OGGETTO: DELIBERA NUOVA ZTL. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA
DELIBERAZIONE MECC. 2010 - 00659/119. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore
Sestero
di concerto con gli Assessori Tricarico e Mangone.
Con deliberazione del 12 febbraio 2010 (mecc.
1000659/119), è stato approvato il nuovo perimetro della ZTL Centrale, la
disciplina di tale area (allegato 2) e dei permessi di circolazione (allegato 3)
revocando, a far data dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni,
tutti i provvedimenti in contrasto adottati in materia di disciplina della ZTL
Centrale e della ZTLA.
A seguito di successive valutazioni sia tecniche che
procedurali, si intende accogliere alcune proposte formulate dai vari operatori
ed utenti al fine di agevolare l’attuazione della nuova disciplina di
limitazione del traffico nell’area centrale. Occorre pertanto procedere,
con il presente provvedimento, ad alcune modificazioni ed integrazioni sia nella
parte narrativa della suddetta deliberazione che negli allegati.
Modificazioni nella parte narrativa della deliberazione:
- a pag. 4 del provvedimento succitato occorre sostituire la dicitura
“Presidi sanitari pubblici e privati” con “Presidi sanitari
pubblici e convenzionati”. I veicoli autorizzati dovranno avere una
omologazione almeno pari o superiore all’Euro 3 oppure dovranno essere
alimentati a gas metano o GPL o elettrici mono o bifuel anche trasformati
successivamente all’immatricolazione;
per “Istituti
scolastici” si devono intendere le scuole statali e paritarie alle quali
vanno aggiunti i nidi d’infanzia comunali convenzionati.
Il paragrafo
“Il genitore che accompagna il figlio minore a scuola potrà
richiedere e ottenere il rilascio di un permesso al quale potrà essere
abbinata una sola targa” sarà integrato da: “per particolari
esigenze e situazioni potranno essere rilasciati ulteriori permessi. Si prevede
pertanto il rilascio di uno o più permessi per l’accompagnamento
del minore; nel caso di concessione di più permessi è vietato
l’utilizzo contestuale degli stessi. In merito saranno attivati gli
opportuni controlli”. I veicoli autorizzati dovranno avere classe
di omologazione pari o superiore all’Euro 3 oppure essere alimentati a gas
metano o GPL o elettrici mono o bifuel anche trasformati successivamente
all’immatricolazione.
“Parcheggi ubicati in ZTL” si integra
la disposizione di pag. 5 con :
“i titolari di abbonamento
mensile/annuale, potranno transitare in ZTL Centrale solo per raggiungere i
parcheggi pubblici in struttura/barriera; si intende inoltre estendere la
modalità di accesso anche agli utenti occasionali con obbligo di
segnalazione della targa”. I veicoli autorizzati dovranno avere classe di
omologazione pari o superiore all’Euro 3 oppure essere alimentati a gas
metano o GPL o elettrici mono o bifuel anche trasformati successivamente
all’immatricolazione”.
Modificazioni all’allegato 2
della deliberazione:
“Veicoli esenti in ZTL Centrale”
(per una migliore lettura si ritiene opportuno elencare tutti i casi di
esenzione, anziché operare un rinvio ai veicoli esenti nella ZTL Centrale
aggiungendo a questi altre ipotesi). Ai sensi della deliberazione della Giunta
Comunale del 26 gennaio 2010 mecc. 1000387/021 possono transitare e sostare
senza necessità di permesso di circolazione i seguenti veicoli,
purché di categoria almeno Euro 1, se a benzina, e, se diesel, almeno
Euro 2 immatricolati da meno di dieci anni:
a) veicoli di soggetti pubblici
istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma
5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto
ministeriale;
b) veicoli di soggetti affidatari della Città di Torino
del servizio di raccolta carta da recupero (Progetto Cartesio);
c) veicoli
di soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di pulizia e
piccola manutenzione dei servizi igienici della Città;
d) autovetture
del Corpo Diplomatico munite di segni distintivi;
e) autovetture di Car
Sharing (e di altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di
persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di
mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;
f) veicoli dei
concessionari dei servizi pubblici essenziali per l’espletamento dei
rispettivi servizi (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di
acqua ed energia), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
g) veicoli di trasporto collettivo di persone che esercitano stabilmente
l'attività nel Comune di Torino, la cui attività sia chiaramente
riconoscibile all'esterno;
h) autocisterne impiegate per il rifornimento di
combustibile per riscaldamento o carburante, agli stabili o agli impianti di
distribuzione siti nella Zona a Traffico Limitato;
i) veicoli di servizio
degli enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi,
Città Metropolitane, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede,
anche decentrata, nel Comune di Torino, individuati da evidenti simboli apposti
sulla carrozzeria;
j) veicoli delle Società controllate dalla
Città di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla
carrozzeria;
k) veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza
prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento
di un servizio nella Zona a Traffico Limitato;
l) ciclomotori e quadricicli
leggeri (microvetture), se Euro 0, a 4 tempi;
- motoveicoli, se Euro 0, a 4 tempi;
ad eccezione
dei:
n) veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di
piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per
trasporto di persone, durante l’orario di pubblico servizio
o) veicoli
AMIAT , esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia e di raccolta
rifiuti e dei quali sia palese la funzione e la destinazione
all’espletamento di un pubblico servizio;
p) autoambulanze, veicoli
appartenenti alle Forze Armate, agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei
Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale della Città di Torino e dei
Comuni della Regione Piemonte, ai Servizi Sanitari (diversi dalle autoambulanze)
e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni d’Istituto;
q) veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA
Piemonte), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie
Ospedaliere (ASO) con sede in Torino, individuati da evidenti simboli apposti
sulla carrozzeria;
r) veicoli di trasporto disabili, che esercitano
stabilmente l'attività nel Comune di Torino, la cui attività sia
chiaramente riconoscibile all'esterno;
- veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta
spoglie.
“Veicoli esenti nella ZTL Trasporto
Pubblico” (escluse le Vie P. Micca e Rossini) (per una migliore
lettura si ritiene opportuno elencare tutti i casi di esenzione, anziché
operare un rinvio ai veicoli esenti nella ZTL Centrale aggiungendo a questi
altre ipotesi). Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 26
gennaio 2010 (mecc. 1000387/021) possono transitare, senza necessità di
permesso di circolazione, purché di categoria almeno Euro 1, se a
benzina, e, se diesel, almeno Euro 2 immatricolati da meno di dieci
anni:
a) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle
attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della
Strada, individuati con decreto ministeriale;
b) veicoli dei soggetti
affidatari della Città di Torino del servizio di raccolta carta da
recupero (Progetto Cartesio);
c) veicoli dei soggetti affidatari della
Città di Torino del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei
servizi igienici della Città;
d) autovetture del Corpo Diplomatico
munite di segni distintivi;
e) autovetture di Car Sharing (e di altri
veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla
Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile)
dotate di segno distintivo;
f) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici
essenziali per l’espletamento dei rispettivi servizi (servizi postali, di
telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti
simboli apposti sulla carrozzeria;
g) veicoli di trasporto collettivo di
persone (scuolabus, trasporti disabili, ecc.) che esercitano stabilmente
l'attività nel Comune di Torino, la cui attività sia chiaramente
riconoscibile all'esterno;
h) autocisterne impiegate per il rifornimento di
combustibile per riscaldamento o carburante, agli stabili o agli impianti di
distribuzione siti nella Zona a Traffico Limitato;
i) veicoli di servizio
degli enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi,
Città Metropolitane, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede,
anche decentrata, nel Comune di Torino, individuati da evidenti simboli apposti
sulla carrozzeria;
j) veicoli delle Società controllate dalla
Città di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla
carrozzeria;
k) veicoli di assistenza e manutenzione del G.T.T. Spa e 5 T
Srl individuati da evidenti segni sulla carrozzeria;
l) motocicli e
ciclomotori, se Euro 0, a quattro tempi;
ad eccezione dei:
m) veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per
trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di
persone, durante l’orario di pubblico servizio;
n) veicoli AMIAT ,
esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia e di raccolta rifiuti e dei
quali sia palese la funzione e la destinazione all’espletamento di un
pubblico servizio;
o) veicoli di trasporto disabili, che esercitano
stabilmente l'attività nel Comune di Torino, la cui attività sia
chiaramente riconoscibile all'esterno;
p) veicoli dell'Azienda Regionale per
la Protezione Ambientale (ARPA Piemonte), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e
delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) con sede in Torino, individuati da
evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
q) autoambulanze, veicoli
appartenenti agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e
della Polizia Municipale di Torino individuati dai contrassegni
d’Istituto;
r) veicoli appartenenti ai Servizi Sanitari (diversi dalle
autoambulanze) e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di
Istituto, in emergenza;
s) veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura
animali vaganti e raccolta spoglie.
“Veicoli esenti in Via P.
Micca e Via Rossini “(per una migliore lettura si ritiene opportuno
elencare tutti i casi di esenzione, anziché operare un rinvio ai veicoli
esenti nella ZTL Centrale aggiungendo a questi altre ipotesi). Ai sensi della
deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc. 1000387/021)
possono transitare, senza necessità di permesso di circolazione,
purché di categoria almeno Euro 1, se a benzina, e, se diesel, almeno
Euro 2 immatricolati da meno di dieci anni:
a) veicoli di soggetti pubblici
istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma
5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto
ministeriale;
b) veicoli dei soggetti affidatari della Città di
Torino del servizio di raccolta carta da recupero (Progetto
Cartesio);
c) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino
del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei servizi igienici della
Città;
d) autovetture del Corpo Diplomatico munite di segni
distintivi;
e) autovetture di Car Sharing (e di altri veicoli destinati ai
servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine
di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno
distintivo;
f) veicoli AMIAT , esclusivamente quando effettuano servizi di
pulizia e dei quali sia palese la funzione e la destinazione
all’espletamento di un pubblico servizio;
g) veicoli di assistenza e
manutenzione del G.T.T. Spa e 5 T Srl individuati da evidenti segni sulla
carrozzeria;
h) veicoli dei concessionari dei servizi postali, individuati da
evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
i) veicoli adibiti a servizi
pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie;
ad eccezione
dei:
j) veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di
piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per
trasporto di persone, durante l’orario di pubblico servizio;
k) veicoli
della Città di Torino e individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e
dei quali sia palese l'espletamento di un servizio di trasporto di giovani con
handicaps psico-fisici oppure gravemente ammalati;
l) autoambulanze, veicoli
appartenenti agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e
della Polizia Municipale di Torino individuati dai contrassegni
d’Istituto;
m) veicoli appartenenti ai Servizi Sanitari (diversi dalle
autoambulanze) e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di
Istituto, in emergenza.
“Veicoli esenti nella ZTL
Pedonale” (per una migliore lettura si ritiene opportuno elencare
tutti i casi di esenzione, anziché operare un rinvio ai veicoli esenti
nella ZTL Centrale aggiungendo a questi altre ipotesi). Ai sensi della
deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 mecc. 1000387/021
possono transitare e sostare senza necessità di permesso di circolazione,
purché di categoria almeno Euro 1, se a benzina, e, se diesel, almeno
Euro 2 immatricolati da meno di dieci anni:
a) veicoli di soggetti pubblici
istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma
5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto
ministeriale;
b) veicoli dei soggetti affidatari della Città di
Torino del servizio di raccolta carta da recupero (Progetto
Cartesio);
c) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino
del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei servizi igienici della
Città;
d) veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza
prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento
di un servizio nella “ZTL Pedonale”;
e) motocarrozzette ad uso
dei disabili;
f) veicoli dei residenti per il tempo strettamente necessario
al carico e scarico bagagli e per situazioni di emergenza;
ad eccezione
dei:
g) veicoli AMIAT esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia
e di raccolta rifiuti e dei quali sia palese la funzione e la destinazione
all’espletamento di un pubblico servizio;
h) veicoli in emergenza
appartenenti agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco,
della Polizia Municipale di Torino, ai Servizi Sanitari e alla Protezione
Civile, individuati dai contrassegni di Istituto;
i) veicoli di noleggio con
conducente e taxi, il cui servizio abbia origine o destinazione nella “ZTL
Pedonale”;
j) veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura animali
vaganti e raccolta spoglie;
“Veicoli esenti nella ZTL Area
Romana”. (per una migliore lettura si ritiene opportuno elencare tutti
i casi di esenzione, anziché operare un rinvio ai veicoli esenti nella
ZTL Centrale aggiungendo a questi altre ipotesi). Possono transitare e sostare
senza necessità di permesso di circolazione:
a) biciclette e
quadricicli a pedalata assistita;
b) veicoli di soggetti pubblici
istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma
5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto
ministeriale;
c) veicoli al servizio dei titolari dei contrassegni invalidi
residenti fuori Torino che si recano frequentemente in Città (situazione
che dovrà essere adeguatamente comprovata);
d) veicoli dei soggetti
affidatari della Città di Torino del servizio di raccolta carta da
recupero (Progetto Cartesio);
e) veicoli dei soggetti destinatari del
servizio di pulizia e piccola manutenzione dei servizi igienici della
Città;
f) veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di
piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per
trasporto di persone, durante l’orario di pubblico servizio;
g) autovetture del Corpo Diplomatico munite di segni distintivi;
h) autovetture di Car Sharing (e di altri veicoli destinati ai servizi
alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di
promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno
distintivo;
i) veicoli AMIAT , esclusivamente quando effettuano servizi di
pulizia e di raccolta rifiuti e dei quali sia palese la funzione e la
destinazione all’espletamento di un pubblico servizio;
j) veicoli dei
concessionari dei servizi pubblici essenziali per l’espletamento dei
rispettivi servizi (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di
acqua ed energia), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
k) veicoli di trasporto collettivo di persone (scuolabus, trasporti
disabili, ecc.) che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di
Torino, la cui attività sia chiaramente riconoscibile
all'esterno;
l) autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile
per riscaldamento o carburante, agli stabili o agli impianti di distribuzione
siti nella Zona a Traffico Limitato;
m) veicoli di servizio degli enti
pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, Città
Metropolitane, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede, anche
decentrata, nel Comune di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla
carrozzeria;
n) veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale
(ARPA Piemonte), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie
Ospedaliere (ASO) con sede in Torino, individuati da evidenti simboli apposti
sulla carrozzeria;
o) veicoli delle Società controllate dalla
Città di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla
carrozzeria;
p) veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza
prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento
di un servizio nella Zona a Traffico Limitato;
q) autoambulanze, veicoli
appartenenti alle Forze Armate agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei
Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale della Città di Torino e dei
Comuni della Regione Piemonte, ai Servizi Sanitari (diversi dalle autoambulanze)
e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni d’Istituto.
“Carico/scarico merci nella” ZTL Trasporto
Pubblico”: per ragioni di uniformità con la ZTL Pedonale
l’orario sarà fissato tra le ore 10,30 e le ore 12,30
anziché tra le ore 10,30 e le ore 16.00.
Modificazione
all’allegato 3:
Per i veicoli elettrici si prevede il rilascio di
un permesso ZTL “ROSSO”.
Si ritiene opportuno precisare che ad
ogni persona fisica può essere concesso un solo permesso di circolazione
ad eccezione del permesso “ARANCIONE” e “LILLA” che
potrà essere rilasciato in relazione al numero di posti auto disponibili
(che non potrà superare il doppio dei posti a disposizione). Si precisa
che per il permesso “LILLA” ciò varrà solo per i
possessori di posti auto.
Con il presente provvedimento si intendono
confermare le categorie di soggetti indicati nella deliberazione della Giunta
Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 0306079/006) ai quali possono essere
rilasciati i rispettivi permessi, ivi compresi i titolari di veicoli elettrici
secondo quanto su indicato.
Si intende inoltre precisare che la circolazione
in ZTL Centrale è assoggettata agli stessi limiti di circolazione
esistente sul territorio cittadino disciplinati con deliberazione della Giunta
Comunale del 26 gennaio 2010 mecc. 1000387/021 (modificativa ed integrativa
della deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2007 mecc. 0707009/021)
recepita dall’ordinanza n. 283 del 26 gennaio 2010 e modificata ed
integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010 (mecc.
1000813/021) recepita dall’ordinanza n. 577 del 17 febbraio 2010.
Con
lettera del 4 marzo 2010 prot. 19334 il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha autorizzato il Comune di Torino all’installazione e
all’esercizio di ulteriori 28 impianti per la rilevazione degli accessi
dei veicoli alla ZTL Centrale, (sussistendo le condizioni di cui al D.P.R. 22
giugno 1990 n. 250), in corrispondenza dei varchi denominati:
Lagrange, Carlo
Alberto, Accademia Albertina, San Massimo, Della Rocca, Dei Mille, Giolitti,
Plana, Amedeo, Po, Sant’Ottavio, Egidi, Orfane/C. Ignazio Giulio, Giulio,
San Domenico, Bertrandi, Juvarra, Valfrè, De Sonnaz, Donati, Avogadro,
Galileo Ferraris, Re Umberto, Matteotti, M. Gioia, Arsenale e XX
Settembre/Bertola.
Il Ministero ha inoltre precisato che, considerata la
complessità delle procedure connesse all’utilizzo di impianti
automatici per la rilevazione degli accessi e l’accertamento delle
violazioni, si ritiene necessario, per gli impianti spostati e per quelli di
nuova installazione, un periodo di pre-esercizio di durata non inferiore
a 30 giorni, da realizzare sotto il controllo della Polizia
Municipale.
Si stabilisce pertanto che il periodo di pre-esercizio
decorrerà dal 31 maggio 2010 e che avrà durata fino al 4 luglio
p.v.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene
dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile,
in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul
bilancio;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
D E L I B E R A
- di modificare ed integrare, per le motivazioni indicate
in narrativa che qui integralmente si richiamano, la deliberazione mecc.
1000659/119 prevedendo:
- l’autorizzazione al transito dei
veicoli utilizzati dai cittadini esclusivamente per accedere alle strutture
sanitarie pubbliche e convenzionate. I veicoli autorizzati dovranno avere una
omologazione almeno pari o superiore all’Euro 3 oppure dovranno essere
alimentati a gas metano o GPL o elettrico mono o bifuel anche trasformato
successivamente all’immatricolazione;
- “per particolari esigenze
potranno essere rilasciati ulteriori permessi per l’accompagnamento del
minore per raggiungere scuole statali e paritarie nonché nidi
d’infanzia comunali e convenzionati; nel caso di concessione di più
permessi, è vietato l’utilizzo contestuale degli stessi. In merito
saranno attivati gli opportuni controlli”. I veicoli autorizzati dovranno
avere classe di omologazione pari o superiore all’Euro 3 oppure essere
alimentati a gas metano o GPL o elettrici mono o bifuel anche trasformati
successivamente all’immatricolazione;
- il raggiungimento dei parcheggi
pubblici in struttura/barriera e l’estensione della modalità di
accesso anche agli utenti occasionali con obbligo di segnalazione della targa. I
veicoli autorizzati dovranno avere classe di omologazione pari o superiore
all’Euro 3 oppure essere alimentati a gas metano o GPL o elettrici mono o
bifuel anche trasformati successivamente all’immatricolazione;
2) di
modificare altresì l’allegato 2 della deliberazione di cui al punto
1) prevedendo che i
“Veicoli esenti nella ZTL Centrale”
sono:
Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2010
(mecc. 1000387/021) possono transitare e sostare senza necessità di
permesso di circolazione i seguenti veicoli, purché di categoria almeno
Euro 1, se a benzina, e, se diesel, almeno Euro 2 immatricolati da meno di dieci
anni:
a) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle
attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della
Strada, individuati con decreto ministeriale;
b) veicoli di soggetti
affidatari della Città di Torino del servizio di raccolta carta da
recupero (Progetto Cartesio);
c) veicoli di soggetti affidatari della
Città di Torino del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei
servizi igienici della Città;
d) autovetture del Corpo Diplomatico
munite di segni distintivi;
e) autovetture di Car Sharing (e di altri
veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla
Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile)
dotate di segno distintivo;
f) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici
essenziali per l’espletamento dei rispettivi servizi (servizi postali, di
telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti
simboli apposti sulla carrozzeria;
g) veicoli di trasporto collettivo di
persone che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Torino, la
cui attività sia chiaramente riconoscibile
all'esterno;
h) autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile
per riscaldamento o carburante, agli stabili o agli impianti di distribuzione
siti nella Zona a Traffico Limitato;
i) veicoli di servizio degli enti
pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, Città
Metropolitane, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede, anche
decentrata, nel Comune di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla
carrozzeria;
j) veicoli delle Società controllate dalla Città
di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
k) veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia,
individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento di un
servizio nella Zona a Traffico Limitato;
l) ciclomotori e quadricicli leggeri
(microvetture), se euro 0, a 4 tempi;
m) motoveicoli, se euro 0, a 4
tempi;
ad eccezione dei:
n) veicoli in servizio di noleggio con
conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in
servizio di linea per trasporto di persone, durante l’orario di pubblico
servizio;
o) veicoli AMIAT , esclusivamente quando effettuano servizi di
pulizia e di raccolta rifiuti e dei quali sia palese la funzione e la
destinazione all’espletamento di un pubblico
servizio;
p) autoambulanze, veicoli appartenenti alle Forze Armate, agli
Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia
Municipale della Città di Torino e dei Comuni della Regione Piemonte, ai
Servizi Sanitari (diversi dalle autoambulanze) e alla Protezione Civile,
individuati dai contrassegni d’Istituto;
q) veicoli dell'Azienda
Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Piemonte), delle Aziende Sanitarie
Locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) con sede in Torino,
individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
r) veicoli di
trasporto disabili, che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di
Torino, la cui attività sia chiaramente riconoscibile
all'esterno;
s) veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura animali vaganti
e raccolta spoglie.
“Veicoli esenti nella ZTL Trasporto
Pubblico” (escluse le Vie P. Micca e Rossini). Ai sensi della
deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc. 1000387/021)
possono transitare, senza necessità di permesso di circolazione,
purché di categoria almeno Euro 1, se a benzina, e, se diesel, almeno
Euro 2 immatricolati da meno di dieci anni:
a) veicoli di soggetti pubblici
istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma
5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto
ministeriale;
b) veicoli dei soggetti affidatari della Città di
Torino del servizio di raccolta carta da recupero (Progetto
Cartesio);
c) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino
del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei servizi igienici della
Città;
d) autovetture del Corpo Diplomatico munite di segni
distintivi;
e) autovetture di Car Sharing (e di altri veicoli destinati ai
servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine
di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno
distintivo;
f) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per
l’espletamento dei rispettivi servizi (servizi postali, di
telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti
simboli apposti sulla carrozzeria;
g) veicoli di trasporto collettivo di
persone (scuolabus, trasporti disabili, ecc.) che esercitano stabilmente
l'attività nel Comune di Torino, la cui attività sia chiaramente
riconoscibile all'esterno;
h) autocisterne impiegate per il rifornimento di
combustibile per riscaldamento o carburante, agli stabili o agli impianti di
distribuzione siti nella Zona a Traffico Limitato;
i) veicoli di servizio
degli enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi,
Città Metropolitane, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede,
anche decentrata, nel Comune di Torino, individuati da evidenti simboli apposti
sulla carrozzeria;
j) veicoli delle Società controllate dalla
Città di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla
carrozzeria;
k) veicoli di assistenza e manutenzione del G.T.T. Spa e 5 T
Srl individuati da evidenti segni sulla carrozzeria;
l) motocicli e
ciclomotori, se Euro 0, a quattro tempi;
ad eccezione dei:
m) veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per
trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di
persone, durante l’orario di pubblico servizio;
n) veicoli AMIAT ,
esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia e di raccolta rifiuti e dei
quali sia palese la funzione e la destinazione all’espletamento di un
pubblico servizio;
o) veicoli di trasporto disabili, che esercitano
stabilmente l'attività nel Comune di Torino, la cui attività sia
chiaramente riconoscibile all'esterno;
p) veicoli dell'Azienda Regionale per
la Protezione Ambientale (ARPA Piemonte), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e
delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) con sede in Torino, individuati da
evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
q) autoambulanze, veicoli
appartenenti agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e
della Polizia Municipale di Torino individuati dai contrassegni
d’Istituto;
r) veicoli appartenenti ai Servizi Sanitari (diversi dalle
autoambulanze) e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di
Istituto, in emergenza;
s) veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura
animali vaganti e raccolta spoglie;
“Veicoli esenti in Via P.
Micca e Via Rossini“.Ai sensi della deliberazione della Giunta
Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc. 1000387/021) possono transitare, senza
necessità di permesso di circolazione, purché di categoria almeno
Euro 1, se a benzina, e, se diesel, almeno Euro 2 immatricolati da meno di dieci
anni:
a) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle
attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della
Strada, individuati con decreto ministeriale;
b) veicoli dei soggetti
affidatari della Città di Torino del servizio di raccolta carta da
recupero (Progetto Cartesio);
c) veicoli dei soggetti affidatari della
Città di Torino del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei
servizi igienici della Città;
d) autovetture del Corpo Diplomatico
munite di segni distintivi;
e) autovetture di Car Sharing (e di altri
veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla
Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile)
dotate di segno distintivo;
f) veicoli AMIAT , esclusivamente quando
effettuano servizi di pulizia e dei quali sia palese la funzione e la
destinazione all’espletamento di un pubblico servizio;
g) veicoli di
assistenza e manutenzione del G.T.T. Spa e 5 T Srl individuati da evidenti segni
sulla carrozzeria;
h) veicoli dei concessionari dei servizi postali,
individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
i) veicoli
adibiti a servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta
spoglie;
ad eccezione dei:
j) veicoli in servizio di noleggio con
conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in
servizio di linea per trasporto di persone, durante l’orario di pubblico
servizio;
k) veicoli della Città di Torino e individuati da evidenti
segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento di un servizio di
trasporto di giovani con handicaps psico-fisici oppure gravemente ammalati;
l) autoambulanze, veicoli appartenenti agli Organi Statali di Polizia, al
Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale di Torino individuati dai
contrassegni d’Istituto;
m) veicoli appartenenti ai Servizi Sanitari
(diversi dalle autoambulanze) e alla Protezione Civile, individuati dai
contrassegni di Istituto, in emergenza.
“Veicoli esenti nella ZTL
Pedonale”. Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 26
gennaio 2010 (mecc. 1000387/021) possono transitare e sostare senza
necessità di permesso di circolazione, purché di categoria almeno
Euro 1, se a benzina, e, se diesel, almeno Euro 2 immatricolati da meno di dieci
anni:
a) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle
attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della
Strada, individuati con decreto ministeriale;
b) veicoli dei soggetti
affidatari della Città di Torino del servizio di raccolta carta da
recupero (Progetto Cartesio);
c) veicoli dei soggetti affidatari della
Città di Torino del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei
servizi igienici della Città;
d) veicoli degli Istituti di Vigilanza
titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla
carrozzeria, per l'espletamento di un servizio nella “ZTL
Pedonale”;
e) motocarrozzette ad uso dei disabili;
f) veicoli dei
residenti per il tempo strettamente necessario al carico e scarico bagagli e per
situazioni di emergenza;
ad eccezione dei:
g) veicoli AMIAT
esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia e di raccolta rifiuti e dei
quali sia palese la funzione e la destinazione all’espletamento di un
pubblico servizio;
h) veicoli in emergenza appartenenti agli Organi Statali
di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale di Torino,
ai Servizi Sanitari e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di
Istituto;
i) veicoli di noleggio con conducente e taxi, il cui servizio abbia
origine o destinazione nella “ZTL Pedonale”;
j) veicoli adibiti
a servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta
spoglie.
“Veicoli esenti nella ZTL Area Romana” . Ai
sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc.
1000387/021), possono transitare e sostare senza necessità di permesso di
circolazione:
a) biciclette e quadricicli a pedalata assistita;
b) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle
attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della
Strada, individuati con decreto ministeriale;
c) veicoli al servizio dei
titolari dei contrassegni invalidi residenti fuori Torino che si recano
frequentemente in Città (situazione che dovrà essere adeguatamente
comprovata);
d) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino
del servizio di raccolta carta da recupero (Progetto Cartesio);
e) veicoli
dei soggetti destinatari del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei
servizi igienici della Città;
f) veicoli in servizio di noleggio con
conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in
servizio di linea per trasporto di persone, durante l’orario di pubblico
servizio;
g) autovetture del Corpo Diplomatico munite di segni distintivi;
h) autovetture di Car Sharing (e di altri veicoli destinati ai servizi
alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di
promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno
distintivo;
i) veicoli AMIAT , esclusivamente quando effettuano servizi di
pulizia e di raccolta rifiuti e dei quali sia palese la funzione e la
destinazione all’espletamento di un pubblico servizio;
j) veicoli dei
concessionari dei servizi pubblici essenziali per l’espletamento dei
rispettivi servizi (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di
acqua ed energia), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
k) veicoli di trasporto collettivo di persone (scuolabus, trasporti
disabili, ecc.) che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di
Torino, la cui attività sia chiaramente riconoscibile
all'esterno;
l) autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile
per riscaldamento o carburante, agli stabili o agli impianti di distribuzione
siti nella Zona a Traffico Limitato;
m) veicoli di servizio degli enti
pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, Città
Metropolitane, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede, anche
decentrata, nel Comune di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla
carrozzeria;
n) veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale
(ARPA Piemonte), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie
Ospedaliere (ASO) con sede in Torino, individuati da evidenti simboli apposti
sulla carrozzeria;
o) veicoli delle Società controllate dalla
Città di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla
carrozzeria;
p) veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza
prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento
di un servizio nella Zona a Traffico Limitato;
q) autoambulanze, veicoli
appartenenti alle Forze Armate, agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei
Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale della Città di Torino e dei
Comuni della Regione Piemonte, ai Servizi Sanitari (diversi dalle autoambulanze)
e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni d’Istituto;
- che l’orario di carico/scarico merci in ZTL Trasporto Pubblico sia
fissato tra le ore 10,30 e le ore 12,30;
- di integrare l’allegato 3 della deliberazione mecc. 1000659/119
prevedendo che:
- ai veicoli elettrici potrà essere
rilasciato un permesso ZTL “ROSSO”;
- che ad ogni persona fisica
potrà essere concesso un solo permesso di circolazione ad eccezione del
permesso “ARANCIONE” e “LILLA” che potrà essere
rilasciato in relazione al numero di posti auto disponibili (che non
potrà superare il doppio dei posti a disposizione). Si precisa che per il
permesso “LILLA” ciò varrà solo per i possessori di
posti auto;
4) di confermare le categorie di soggetti indicati nella
deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 mecc. 0306079/006 ai
quali possono essere rilasciati i rispettivi permessi, ivi compresi i titolari
di veicoli elettrici di cui al precedente punto 3 della presente
deliberazione;
5) di stabilire che la circolazione in ZTL Centrale è
assoggettata agli stessi limiti di circolazione esistente sul territorio
cittadino disciplinati con deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio
2010 mecc. 1000387/021 (modificativa ed integrativa della deliberazione della
Giunta Comunale del 23 ottobre 2007 mecc. 0707009/021) recepita
dall’ordinanza n. 283 del 26 gennaio 2010 e modificata e integrata dalla
deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010 mecc. 1000813/021
recepita dall’ordinanza n. 577 del 17 febbraio 2010;
6) di demandare a
successivi provvedimenti dirigenziali l’attuazione della presente
deliberazione nonché l’integrazione della medesima qualora si
tratti di aspetti meramente procedurali;
7) di autorizzare per gli impianti
spostati e per quelli di nuova installazione, un periodo di pre-esercizio che
decorrerà dal 31 maggio 2010 e che avrà durata fino al 4 luglio
p.v., conformemente al decreto del Ministero dei Trasporti, da realizzare sotto
il controllo della Polizia Municipale. Nel periodo di sospensione estiva della
ZTL verrà sospeso anche il pre-esercizio;
8) di dichiarare, attesa
l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime,il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L’Assessore all’Ambiente
L’Assessore alla Viabilità
alle Politiche per la Casa e il
Verde ed ai Trasporti
Roberto Tricarico Maria Grazia
Sestero
L’Assessore alla Polizia Municipale
Domenico
Mangone
Si esprime parere favorevole sulla regolarità
tecnica.
Il Dirigente Settore Il Dirigente
Settore
Tutela Ambiente Esercizio
Gabriella
Bianciardi Luisella Nigra
Il Dirigente Settore
Amministrazione/Comando P.M.
Fulvio Cagnani
In originale firmato:
IL VICESINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Tommaso Dealessandri Adolfo Repice
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
1° ai sensi dell’art. 124,
1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.
(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 1° maggio 2010 al 15
maggio 2010;
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo
18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall'11 maggio 2010.