Divisione Infrastrutture e Mobilità
2010 02058/119
Settore Esercizio
/GG
6




CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

27 aprile 2010

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono presenti gli Assessori:



Fiorenzo ALFIERI
Marco BORGIONE
Giuseppe BORGOGNO
Ilda CURTI
Marta LEVI



Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI
Giuseppe SBRIGLIO
Maria Grazia SESTERO
Roberto TRICARICO









Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Sergio CHIAMPARINO, gli Assessori: Alessandro ALTAMURA - Michele DELL'UTRI - Mario VIANO.




Con l’assistenza del Segretario Generale Adolfo REPICE.






OGGETTO: DELIBERA NUOVA ZTL. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2010 - 00659/119. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Sestero
di concerto con gli Assessori Tricarico e Mangone.

Con deliberazione del 12 febbraio 2010 (mecc. 1000659/119), è stato approvato il nuovo perimetro della ZTL Centrale, la disciplina di tale area (allegato 2) e dei permessi di circolazione (allegato 3) revocando, a far data dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, tutti i provvedimenti in contrasto adottati in materia di disciplina della ZTL Centrale e della ZTLA.
A seguito di successive valutazioni sia tecniche che procedurali, si intende accogliere alcune proposte formulate dai vari operatori ed utenti al fine di agevolare l’attuazione della nuova disciplina di limitazione del traffico nell’area centrale. Occorre pertanto procedere, con il presente provvedimento, ad alcune modificazioni ed integrazioni sia nella parte narrativa della suddetta deliberazione che negli allegati.
Modificazioni nella parte narrativa della deliberazione:
per “Istituti scolastici” si devono intendere le scuole statali e paritarie alle quali vanno aggiunti i nidi d’infanzia comunali convenzionati.
Il paragrafo “Il genitore che accompagna il figlio minore a scuola potrà richiedere e ottenere il rilascio di un permesso al quale potrà essere abbinata una sola targa” sarà integrato da: “per particolari esigenze e situazioni potranno essere rilasciati ulteriori permessi. Si prevede pertanto il rilascio di uno o più permessi per l’accompagnamento del minore; nel caso di concessione di più permessi è vietato l’utilizzo contestuale degli stessi. In merito saranno attivati gli opportuni controlli”. I veicoli autorizzati dovranno avere classe di omologazione pari o superiore all’Euro 3 oppure essere alimentati a gas metano o GPL o elettrici mono o bifuel anche trasformati successivamente all’immatricolazione.
“Parcheggi ubicati in ZTL” si integra la disposizione di pag. 5 con :
“i titolari di abbonamento mensile/annuale, potranno transitare in ZTL Centrale solo per raggiungere i parcheggi pubblici in struttura/barriera; si intende inoltre estendere la modalità di accesso anche agli utenti occasionali con obbligo di segnalazione della targa”. I veicoli autorizzati dovranno avere classe di omologazione pari o superiore all’Euro 3 oppure essere alimentati a gas metano o GPL o elettrici mono o bifuel anche trasformati successivamente all’immatricolazione”.
Modificazioni all’allegato 2 della deliberazione:
“Veicoli esenti in ZTL Centrale” (per una migliore lettura si ritiene opportuno elencare tutti i casi di esenzione, anziché operare un rinvio ai veicoli esenti nella ZTL Centrale aggiungendo a questi altre ipotesi). Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 mecc. 1000387/021 possono transitare e sostare senza necessità di permesso di circolazione i seguenti veicoli, purché di categoria almeno Euro 1, se a benzina, e, se diesel, almeno Euro 2 immatricolati da meno di dieci anni:
a) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
b) veicoli di soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di raccolta carta da recupero (Progetto Cartesio);
c) veicoli di soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei servizi igienici della Città;
d) autovetture del Corpo Diplomatico munite di segni distintivi;
e) autovetture di Car Sharing (e di altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;
f) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l’espletamento dei rispettivi servizi (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
g) veicoli di trasporto collettivo di persone che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Torino, la cui attività sia chiaramente riconoscibile all'esterno;
h) autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile per riscaldamento o carburante, agli stabili o agli impianti di distribuzione siti nella Zona a Traffico Limitato;
i) veicoli di servizio degli enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, Città Metropolitane, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede, anche decentrata, nel Comune di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
j) veicoli delle Società controllate dalla Città di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
k) veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento di un servizio nella Zona a Traffico Limitato;
l) ciclomotori e quadricicli leggeri (microvetture), se Euro 0, a 4 tempi;
  1. motoveicoli, se Euro 0, a 4 tempi;

ad eccezione dei:

n) veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di persone, durante l’orario di pubblico servizio
o) veicoli AMIAT , esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia e di raccolta rifiuti e dei quali sia palese la funzione e la destinazione all’espletamento di un pubblico servizio;
p) autoambulanze, veicoli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale della Città di Torino e dei Comuni della Regione Piemonte, ai Servizi Sanitari (diversi dalle autoambulanze) e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni d’Istituto;
q) veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Piemonte), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) con sede in Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
r) veicoli di trasporto disabili, che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Torino, la cui attività sia chiaramente riconoscibile all'esterno;
  1. veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie.

“Veicoli esenti nella ZTL Trasporto Pubblico” (escluse le Vie P. Micca e Rossini) (per una migliore lettura si ritiene opportuno elencare tutti i casi di esenzione, anziché operare un rinvio ai veicoli esenti nella ZTL Centrale aggiungendo a questi altre ipotesi). Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc. 1000387/021) possono transitare, senza necessità di permesso di circolazione, purché di categoria almeno Euro 1, se a benzina, e, se diesel, almeno Euro 2 immatricolati da meno di dieci anni:
a) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
b) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di raccolta carta da recupero (Progetto Cartesio);
c) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei servizi igienici della Città;
d) autovetture del Corpo Diplomatico munite di segni distintivi;
e) autovetture di Car Sharing (e di altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;
f) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l’espletamento dei rispettivi servizi (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
g) veicoli di trasporto collettivo di persone (scuolabus, trasporti disabili, ecc.) che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Torino, la cui attività sia chiaramente riconoscibile all'esterno;
h) autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile per riscaldamento o carburante, agli stabili o agli impianti di distribuzione siti nella Zona a Traffico Limitato;
i) veicoli di servizio degli enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, Città Metropolitane, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede, anche decentrata, nel Comune di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
j) veicoli delle Società controllate dalla Città di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
k) veicoli di assistenza e manutenzione del G.T.T. Spa e 5 T Srl individuati da evidenti segni sulla carrozzeria;
l) motocicli e ciclomotori, se Euro 0, a quattro tempi;

ad eccezione dei:

m) veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di persone, durante l’orario di pubblico servizio;
n) veicoli AMIAT , esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia e di raccolta rifiuti e dei quali sia palese la funzione e la destinazione all’espletamento di un pubblico servizio;
o) veicoli di trasporto disabili, che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Torino, la cui attività sia chiaramente riconoscibile all'esterno;
p) veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Piemonte), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) con sede in Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
q) autoambulanze, veicoli appartenenti agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale di Torino individuati dai contrassegni d’Istituto;
r) veicoli appartenenti ai Servizi Sanitari (diversi dalle autoambulanze) e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto, in emergenza;
s) veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie.

“Veicoli esenti in Via P. Micca e Via Rossini “(per una migliore lettura si ritiene opportuno elencare tutti i casi di esenzione, anziché operare un rinvio ai veicoli esenti nella ZTL Centrale aggiungendo a questi altre ipotesi). Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc. 1000387/021) possono transitare, senza necessità di permesso di circolazione, purché di categoria almeno Euro 1, se a benzina, e, se diesel, almeno Euro 2 immatricolati da meno di dieci anni:
a) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
b) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di raccolta carta da recupero (Progetto Cartesio);
c) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei servizi igienici della Città;
d) autovetture del Corpo Diplomatico munite di segni distintivi;
e) autovetture di Car Sharing (e di altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;
f) veicoli AMIAT , esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia e dei quali sia palese la funzione e la destinazione all’espletamento di un pubblico servizio;
g) veicoli di assistenza e manutenzione del G.T.T. Spa e 5 T Srl individuati da evidenti segni sulla carrozzeria;
h) veicoli dei concessionari dei servizi postali, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
i) veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie;

ad eccezione dei:

j) veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di persone, durante l’orario di pubblico servizio;
k) veicoli della Città di Torino e individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento di un servizio di trasporto di giovani con handicaps psico-fisici oppure gravemente ammalati;
l) autoambulanze, veicoli appartenenti agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale di Torino individuati dai contrassegni d’Istituto;
m) veicoli appartenenti ai Servizi Sanitari (diversi dalle autoambulanze) e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto, in emergenza.

“Veicoli esenti nella ZTL Pedonale” (per una migliore lettura si ritiene opportuno elencare tutti i casi di esenzione, anziché operare un rinvio ai veicoli esenti nella ZTL Centrale aggiungendo a questi altre ipotesi). Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 mecc. 1000387/021 possono transitare e sostare senza necessità di permesso di circolazione, purché di categoria almeno Euro 1, se a benzina, e, se diesel, almeno Euro 2 immatricolati da meno di dieci anni:
a) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
b) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di raccolta carta da recupero (Progetto Cartesio);
c) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei servizi igienici della Città;
d) veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento di un servizio nella “ZTL Pedonale”;
e) motocarrozzette ad uso dei disabili;
f) veicoli dei residenti per il tempo strettamente necessario al carico e scarico bagagli e per situazioni di emergenza;

ad eccezione dei:

g) veicoli AMIAT esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia e di raccolta rifiuti e dei quali sia palese la funzione e la destinazione all’espletamento di un pubblico servizio;
h) veicoli in emergenza appartenenti agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale di Torino, ai Servizi Sanitari e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto;
i) veicoli di noleggio con conducente e taxi, il cui servizio abbia origine o destinazione nella “ZTL Pedonale”;
j) veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie;

“Veicoli esenti nella ZTL Area Romana”. (per una migliore lettura si ritiene opportuno elencare tutti i casi di esenzione, anziché operare un rinvio ai veicoli esenti nella ZTL Centrale aggiungendo a questi altre ipotesi). Possono transitare e sostare senza necessità di permesso di circolazione:
a) biciclette e quadricicli a pedalata assistita;
b) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
c) veicoli al servizio dei titolari dei contrassegni invalidi residenti fuori Torino che si recano frequentemente in Città (situazione che dovrà essere adeguatamente comprovata);
d) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di raccolta carta da recupero (Progetto Cartesio);
e) veicoli dei soggetti destinatari del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei servizi igienici della Città;
f) veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di persone, durante l’orario di pubblico servizio;
g) autovetture del Corpo Diplomatico munite di segni distintivi;
h) autovetture di Car Sharing (e di altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;
i) veicoli AMIAT , esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia e di raccolta rifiuti e dei quali sia palese la funzione e la destinazione all’espletamento di un pubblico servizio;
j) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l’espletamento dei rispettivi servizi (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
k) veicoli di trasporto collettivo di persone (scuolabus, trasporti disabili, ecc.) che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Torino, la cui attività sia chiaramente riconoscibile all'esterno;
l) autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile per riscaldamento o carburante, agli stabili o agli impianti di distribuzione siti nella Zona a Traffico Limitato;
m) veicoli di servizio degli enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, Città Metropolitane, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede, anche decentrata, nel Comune di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
n) veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Piemonte), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) con sede in Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
o) veicoli delle Società controllate dalla Città di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
p) veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento di un servizio nella Zona a Traffico Limitato;
q) autoambulanze, veicoli appartenenti alle Forze Armate agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale della Città di Torino e dei Comuni della Regione Piemonte, ai Servizi Sanitari (diversi dalle autoambulanze) e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni d’Istituto.

Carico/scarico merci nella” ZTL Trasporto Pubblico”: per ragioni di uniformità con la ZTL Pedonale l’orario sarà fissato tra le ore 10,30 e le ore 12,30 anziché tra le ore 10,30 e le ore 16.00.
Modificazione all’allegato 3:
Per i veicoli elettrici si prevede il rilascio di un permesso ZTL “ROSSO”.
Si ritiene opportuno precisare che ad ogni persona fisica può essere concesso un solo permesso di circolazione ad eccezione del permesso “ARANCIONE” e “LILLA” che potrà essere rilasciato in relazione al numero di posti auto disponibili (che non potrà superare il doppio dei posti a disposizione). Si precisa che per il permesso “LILLA” ciò varrà solo per i possessori di posti auto.
Con il presente provvedimento si intendono confermare le categorie di soggetti indicati nella deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 0306079/006) ai quali possono essere rilasciati i rispettivi permessi, ivi compresi i titolari di veicoli elettrici secondo quanto su indicato.
Si intende inoltre precisare che la circolazione in ZTL Centrale è assoggettata agli stessi limiti di circolazione esistente sul territorio cittadino disciplinati con deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 mecc. 1000387/021 (modificativa ed integrativa della deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2007 mecc. 0707009/021) recepita dall’ordinanza n. 283 del 26 gennaio 2010 e modificata ed integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010 (mecc. 1000813/021) recepita dall’ordinanza n. 577 del 17 febbraio 2010.
Con lettera del 4 marzo 2010 prot. 19334 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato il Comune di Torino all’installazione e all’esercizio di ulteriori 28 impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli alla ZTL Centrale, (sussistendo le condizioni di cui al D.P.R. 22 giugno 1990 n. 250), in corrispondenza dei varchi denominati:
Lagrange, Carlo Alberto, Accademia Albertina, San Massimo, Della Rocca, Dei Mille, Giolitti, Plana, Amedeo, Po, Sant’Ottavio, Egidi, Orfane/C. Ignazio Giulio, Giulio, San Domenico, Bertrandi, Juvarra, Valfrè, De Sonnaz, Donati, Avogadro, Galileo Ferraris, Re Umberto, Matteotti, M. Gioia, Arsenale e XX Settembre/Bertola.
Il Ministero ha inoltre precisato che, considerata la complessità delle procedure connesse all’utilizzo di impianti automatici per la rilevazione degli accessi e l’accertamento delle violazioni, si ritiene necessario, per gli impianti spostati e per quelli di nuova installazione, un periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 30 giorni, da realizzare sotto il controllo della Polizia Municipale.
Si stabilisce pertanto che il periodo di pre-esercizio decorrerà dal 31 maggio 2010 e che avrà durata fino al 4 luglio p.v.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

  1. di modificare ed integrare, per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano, la deliberazione mecc. 1000659/119 prevedendo:
- l’autorizzazione al transito dei veicoli utilizzati dai cittadini esclusivamente per accedere alle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate. I veicoli autorizzati dovranno avere una omologazione almeno pari o superiore all’Euro 3 oppure dovranno essere alimentati a gas metano o GPL o elettrico mono o bifuel anche trasformato successivamente all’immatricolazione;
- “per particolari esigenze potranno essere rilasciati ulteriori permessi per l’accompagnamento del minore per raggiungere scuole statali e paritarie nonché nidi d’infanzia comunali e convenzionati; nel caso di concessione di più permessi, è vietato l’utilizzo contestuale degli stessi. In merito saranno attivati gli opportuni controlli”. I veicoli autorizzati dovranno avere classe di omologazione pari o superiore all’Euro 3 oppure essere alimentati a gas metano o GPL o elettrici mono o bifuel anche trasformati successivamente all’immatricolazione;
- il raggiungimento dei parcheggi pubblici in struttura/barriera e l’estensione della modalità di accesso anche agli utenti occasionali con obbligo di segnalazione della targa. I veicoli autorizzati dovranno avere classe di omologazione pari o superiore all’Euro 3 oppure essere alimentati a gas metano o GPL o elettrici mono o bifuel anche trasformati successivamente all’immatricolazione;
2) di modificare altresì l’allegato 2 della deliberazione di cui al punto 1) prevedendo che i
“Veicoli esenti nella ZTL Centrale” sono:
Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc. 1000387/021) possono transitare e sostare senza necessità di permesso di circolazione i seguenti veicoli, purché di categoria almeno Euro 1, se a benzina, e, se diesel, almeno Euro 2 immatricolati da meno di dieci anni:
a) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
b) veicoli di soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di raccolta carta da recupero (Progetto Cartesio);
c) veicoli di soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei servizi igienici della Città;
d) autovetture del Corpo Diplomatico munite di segni distintivi;
e) autovetture di Car Sharing (e di altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;
f) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l’espletamento dei rispettivi servizi (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
g) veicoli di trasporto collettivo di persone che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Torino, la cui attività sia chiaramente riconoscibile all'esterno;
h) autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile per riscaldamento o carburante, agli stabili o agli impianti di distribuzione siti nella Zona a Traffico Limitato;
i) veicoli di servizio degli enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, Città Metropolitane, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede, anche decentrata, nel Comune di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
j) veicoli delle Società controllate dalla Città di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
k) veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento di un servizio nella Zona a Traffico Limitato;
l) ciclomotori e quadricicli leggeri (microvetture), se euro 0, a 4 tempi;
m) motoveicoli, se euro 0, a 4 tempi;

ad eccezione dei:

n) veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di persone, durante l’orario di pubblico servizio;
o) veicoli AMIAT , esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia e di raccolta rifiuti e dei quali sia palese la funzione e la destinazione all’espletamento di un pubblico servizio;
p) autoambulanze, veicoli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale della Città di Torino e dei Comuni della Regione Piemonte, ai Servizi Sanitari (diversi dalle autoambulanze) e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni d’Istituto;
q) veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Piemonte), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) con sede in Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
r) veicoli di trasporto disabili, che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Torino, la cui attività sia chiaramente riconoscibile all'esterno;
s) veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie.

“Veicoli esenti nella ZTL Trasporto Pubblico” (escluse le Vie P. Micca e Rossini). Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc. 1000387/021) possono transitare, senza necessità di permesso di circolazione, purché di categoria almeno Euro 1, se a benzina, e, se diesel, almeno Euro 2 immatricolati da meno di dieci anni:
a) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
b) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di raccolta carta da recupero (Progetto Cartesio);
c) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei servizi igienici della Città;
d) autovetture del Corpo Diplomatico munite di segni distintivi;
e) autovetture di Car Sharing (e di altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;
f) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l’espletamento dei rispettivi servizi (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
g) veicoli di trasporto collettivo di persone (scuolabus, trasporti disabili, ecc.) che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Torino, la cui attività sia chiaramente riconoscibile all'esterno;
h) autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile per riscaldamento o carburante, agli stabili o agli impianti di distribuzione siti nella Zona a Traffico Limitato;
i) veicoli di servizio degli enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, Città Metropolitane, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede, anche decentrata, nel Comune di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
j) veicoli delle Società controllate dalla Città di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
k) veicoli di assistenza e manutenzione del G.T.T. Spa e 5 T Srl individuati da evidenti segni sulla carrozzeria;
l) motocicli e ciclomotori, se Euro 0, a quattro tempi;

ad eccezione dei:

m) veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di persone, durante l’orario di pubblico servizio;
n) veicoli AMIAT , esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia e di raccolta rifiuti e dei quali sia palese la funzione e la destinazione all’espletamento di un pubblico servizio;
o) veicoli di trasporto disabili, che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Torino, la cui attività sia chiaramente riconoscibile all'esterno;
p) veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Piemonte), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) con sede in Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
q) autoambulanze, veicoli appartenenti agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale di Torino individuati dai contrassegni d’Istituto;
r) veicoli appartenenti ai Servizi Sanitari (diversi dalle autoambulanze) e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto, in emergenza;
s) veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie;

“Veicoli esenti in Via P. Micca e Via Rossini“.Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc. 1000387/021) possono transitare, senza necessità di permesso di circolazione, purché di categoria almeno Euro 1, se a benzina, e, se diesel, almeno Euro 2 immatricolati da meno di dieci anni:
a) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
b) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di raccolta carta da recupero (Progetto Cartesio);
c) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei servizi igienici della Città;
d) autovetture del Corpo Diplomatico munite di segni distintivi;
e) autovetture di Car Sharing (e di altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;
f) veicoli AMIAT , esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia e dei quali sia palese la funzione e la destinazione all’espletamento di un pubblico servizio;
g) veicoli di assistenza e manutenzione del G.T.T. Spa e 5 T Srl individuati da evidenti segni sulla carrozzeria;
h) veicoli dei concessionari dei servizi postali, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
i) veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie;

ad eccezione dei:

j) veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di persone, durante l’orario di pubblico servizio;
k) veicoli della Città di Torino e individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento di un servizio di trasporto di giovani con handicaps psico-fisici oppure gravemente ammalati;
l) autoambulanze, veicoli appartenenti agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale di Torino individuati dai contrassegni d’Istituto;
m) veicoli appartenenti ai Servizi Sanitari (diversi dalle autoambulanze) e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto, in emergenza.
“Veicoli esenti nella ZTL Pedonale”. Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc. 1000387/021) possono transitare e sostare senza necessità di permesso di circolazione, purché di categoria almeno Euro 1, se a benzina, e, se diesel, almeno Euro 2 immatricolati da meno di dieci anni:
a) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
b) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di raccolta carta da recupero (Progetto Cartesio);
c) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei servizi igienici della Città;
d) veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento di un servizio nella “ZTL Pedonale”;
e) motocarrozzette ad uso dei disabili;
f) veicoli dei residenti per il tempo strettamente necessario al carico e scarico bagagli e per situazioni di emergenza;

ad eccezione dei:

g) veicoli AMIAT esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia e di raccolta rifiuti e dei quali sia palese la funzione e la destinazione all’espletamento di un pubblico servizio;
h) veicoli in emergenza appartenenti agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale di Torino, ai Servizi Sanitari e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto;
i) veicoli di noleggio con conducente e taxi, il cui servizio abbia origine o destinazione nella “ZTL Pedonale”;
j) veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie.

“Veicoli esenti nella ZTL Area Romana” . Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc. 1000387/021), possono transitare e sostare senza necessità di permesso di circolazione:
a) biciclette e quadricicli a pedalata assistita;
b) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
c) veicoli al servizio dei titolari dei contrassegni invalidi residenti fuori Torino che si recano frequentemente in Città (situazione che dovrà essere adeguatamente comprovata);
d) veicoli dei soggetti affidatari della Città di Torino del servizio di raccolta carta da recupero (Progetto Cartesio);
e) veicoli dei soggetti destinatari del servizio di pulizia e piccola manutenzione dei servizi igienici della Città;
f) veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di persone, durante l’orario di pubblico servizio;
g) autovetture del Corpo Diplomatico munite di segni distintivi;
h) autovetture di Car Sharing (e di altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;
i) veicoli AMIAT , esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia e di raccolta rifiuti e dei quali sia palese la funzione e la destinazione all’espletamento di un pubblico servizio;
j) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l’espletamento dei rispettivi servizi (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
k) veicoli di trasporto collettivo di persone (scuolabus, trasporti disabili, ecc.) che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Torino, la cui attività sia chiaramente riconoscibile all'esterno;
l) autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile per riscaldamento o carburante, agli stabili o agli impianti di distribuzione siti nella Zona a Traffico Limitato;
m) veicoli di servizio degli enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, Città Metropolitane, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede, anche decentrata, nel Comune di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
n) veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Piemonte), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) con sede in Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
o) veicoli delle Società controllate dalla Città di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
p) veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento di un servizio nella Zona a Traffico Limitato;
q) autoambulanze, veicoli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale della Città di Torino e dei Comuni della Regione Piemonte, ai Servizi Sanitari (diversi dalle autoambulanze) e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni d’Istituto;
- che l’orario di carico/scarico merci in ZTL Trasporto Pubblico sia fissato tra le ore 10,30 e le ore 12,30;
  1. di integrare l’allegato 3 della deliberazione mecc. 1000659/119 prevedendo che:
- ai veicoli elettrici potrà essere rilasciato un permesso ZTL “ROSSO”;
- che ad ogni persona fisica potrà essere concesso un solo permesso di circolazione ad eccezione del permesso “ARANCIONE” e “LILLA” che potrà essere rilasciato in relazione al numero di posti auto disponibili (che non potrà superare il doppio dei posti a disposizione). Si precisa che per il permesso “LILLA” ciò varrà solo per i possessori di posti auto;
4) di confermare le categorie di soggetti indicati nella deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 mecc. 0306079/006 ai quali possono essere rilasciati i rispettivi permessi, ivi compresi i titolari di veicoli elettrici di cui al precedente punto 3 della presente deliberazione;
5) di stabilire che la circolazione in ZTL Centrale è assoggettata agli stessi limiti di circolazione esistente sul territorio cittadino disciplinati con deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 mecc. 1000387/021 (modificativa ed integrativa della deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2007 mecc. 0707009/021) recepita dall’ordinanza n. 283 del 26 gennaio 2010 e modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010 mecc. 1000813/021 recepita dall’ordinanza n. 577 del 17 febbraio 2010;
6) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’attuazione della presente deliberazione nonché l’integrazione della medesima qualora si tratti di aspetti meramente procedurali;
7) di autorizzare per gli impianti spostati e per quelli di nuova installazione, un periodo di pre-esercizio che decorrerà dal 31 maggio 2010 e che avrà durata fino al 4 luglio p.v., conformemente al decreto del Ministero dei Trasporti, da realizzare sotto il controllo della Polizia Municipale. Nel periodo di sospensione estiva della ZTL verrà sospeso anche il pre-esercizio;
8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime,il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



L’Assessore all’Ambiente L’Assessore alla Viabilità
alle Politiche per la Casa e il Verde ed ai Trasporti
Roberto Tricarico Maria Grazia Sestero


L’Assessore alla Polizia Municipale
Domenico Mangone



Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.


Il Dirigente Settore Il Dirigente Settore
Tutela Ambiente Esercizio
Gabriella Bianciardi Luisella Nigra



Il Dirigente Settore
Amministrazione/Comando P.M.
Fulvio Cagnani




In originale firmato:

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Tommaso Dealessandri Adolfo Repice
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 1° maggio 2010 al 15 maggio 2010;

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall'11 maggio 2010.