Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al
Cittadino
Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
n. ord. 145
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19
OTTOBRE 2009
(proposta dalla G.C. 24 luglio 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio |
GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MINA Alberto |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: BONINO Gian Luigi - CUTULI Salvatore - GHIGLIA Agostino - MORETTI Gabriele.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
del Sindaco, del Vice Sindaco Dealessandri e degli Assessori Viano e
Passoni.
Con il
mutamento del contesto normativo determinato dal "Patto di stabilità
interno" e dal federalismo fiscale, gli Enti Locali sono chiamati negli
ultimi anni a ridurre gli oneri gestionali e a finanziarsi cercando di incidere
il meno possibile sul livello di indebitamento pubblico. Anche per questi
scopi, la Città ha realizzato in passato rilevanti operazioni di valorizzazione
del proprio patrimonio immobiliare, che hanno condotto, attraverso il programma di
alienazioni del periodo 2003-2006 - avviato con la deliberazione del Consiglio
Comunale del 9 dicembre 2002 (mecc. 2002 08532/008) - alla vendita, attraverso
procedure di evidenza pubblica, di 88 beni immobili, tra cui terreni ed unità
immobiliari ad uso abitativo e commerciale, per un introito di oltre 85 milioni
di Euro.
Oltre a queste operazioni, e ad
ulteriori alienazioni ad Enti Pubblici, assume particolare rilievo la
dismissione immobiliare conclusa nel 2007, che ha consentito un incasso netto
di Euro 131.760.000,00= a fronte del trasferimento di proprietà di 18 lotti: la
Città si è fatta promotore, infatti, della costituzione del Fondo Immobiliare
denominato "Città di Torino - Fondo
Comune di Investimento Immobiliare Speculativo di Tipo Chiuso" riservato
ad investitori qualificati, gestito da "Pirelli & C. Real Estate
Società di Gestione del Risparmio S.p.A.", del quale si detengono tuttora
n. 24 quote di classe "A" del valore nominale di Euro 12.000.000,00=.
Tale operazione è consistita
nell'apporto/vendita degli asset individuati a fronte dell'emissione, da parte dell'SGR, di quote del Fondo e della loro
alienazione sul mercato finanziario.
Deve rilevarsi, peraltro, che l'utilizzazione di tale
strumento per ulteriori valorizzazioni di immobili di proprietà comunale
comporterebbe:
- la
costituzione di un nuovo comparto del Fondo stesso, anche per non alterare il
peso dei tre quotisti (Città, Pirelli Re, Equiter);
- la ricerca,
attraverso gara pubblica per garantire la migliore valorizzazione degli asset,
di un investitore disponibile a mettere in gioco risorse proprie per acquisire
le quote del comparto che la Città deciderà di collocare sul mercato.
Come intuibile, l'operazione risulta
piuttosto complessa e senza garanzie di successo in un momento in cui gli
investitori sono prudenti nel destinare risorse proprie in attività di sviluppo
immobiliare ed, in generale, si assiste alla tendenza a differenziare il
rischio puntando su singoli immobili di pregio.
D'altro canto, è di tutta evidenza come le esigenze della
finanza pubblica, non solo della Città di Torino, rendano indispensabile
trasformare ora, e non al momento della piena ripresa del mercato, immobili non
produttivi di redditi significativi in nuove risorse per gli investimenti e per
i servizi ai cittadini e per il contenimento del debito pubblico. In altri
termini, è necessario che gli enti pubblici:
- anticipino
l'introito di risorse derivanti dall'alienazione di asset immobiliari
trasferendoli ad una società che provvederà ad immetterli gradualmente nel
mercato, previa adozione di interventi ed azioni finalizzate al miglioramento
dell'efficienza gestionale ed eventualmente tramite modificazione della
destinazione urbanistica vigente al momento del trasferimento di proprietà così
da garantirne la massima valorizzazione;
- e contemporaneamente, siano garantiti affinché l'incremento di valore tra il prezzo di vendita da parte dell'ente pubblico e quello che verrà applicato ed introitato dalla società sia poi destinato, al netto dei costi sostenuti dalla società stessa, a finalità pubbliche.
Proprio per dare una risposta alla predetta necessità, il
legislatore ha espressamente previsto, estendendola anche alle amministrazioni
locali, la possibilità di "cartolarizzare" asset immobiliari.
L'articolo 84 della Legge 289/2002 autorizza, infatti, regioni, province,
comuni e altri enti locali a "costituire o promuovere la costituzione ? di
più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 Euro,
aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di
cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi
patrimoni immobiliari".
Si
tratta di uno strumento che consente alla Città ("originator") di
cedere un pre-individuato portafoglio immobiliare - di cui meglio si dirà infra
- ad una società appositamente costituita ("special purpose vehicle -
Spv"), che si procura i mezzi necessari per l'acquisto utilizzando risorse
ottenute dal collocamento sul mercato di titoli emessi a valere sui beni
oggetto della vendita, ovvero mediante l'assunzione di finanziamenti.
La società è costituita, quindi, come canale per veicolare
fondi dal soggetto finanziatore all'ente con l'obiettivo di assicurare a
quest'ultimo una immediata entrata di liquidità.
La cartolarizzazione trovò la prima disciplina normativa
nel Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito in Legge 23 novembre 2001
n. 410 in materia di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, in
forza del quale hanno avuto luogo le maggiori operazioni dello Stato,
"Scip 1" e "Scip 2".
L'ipotesi, oggetto della presente deliberazione, non
contempla la vendita di singole unità abitative occupate da nuclei famigliari,
bensì in gran parte terreni oggetto di futura valorizzazione (a breve-medio
termine) mediante varianti di P.R.G. che comporteranno aumenti di volumetria e
fabbricati liberi ovvero attualmente destinati alla logistica comunale, i cui
uffici saranno a breve rilocalizzati.
All'interno del settore pubblico, del resto, è in crescita
il peso delle operazioni di cartolarizzazione originate dagli enti territoriali
ed attualmente sono in corso esperienze che stanno incontrando esito
favorevole: il primo comune italiano ad avere intrapreso questa strada è stato
quello di Venezia, mediante la costituzione della sua società veicolo
"Vecart S.r.l."; la Regione Liguria ha proceduto alla
cartolarizzazione di circa 390 cespiti di proprietà delle ASL liguri; il comune
di Jesi (provincia di Ancona) ha costituito una S.r.l. unipersonale di
cartolarizzazione; il Comune di Foggia ha costituito la propria società di
cartolarizzazione all'inizio del 2008, prevedendo l'alienazione ad essa di
circa 800 immobili; infine il Comune di Settimo Torinese ha costituito nel 2007
la "S.C.S. Società Settimese di Cartolarizzazione S.r.l." ed altri
Comuni hanno effettuato analoghe scelte.
Le linee di indirizzo dettate con il presente provvedimento
- che costituiscono integrazione al programma del Sindaco, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 luglio 2006 (mecc. 2006
05033/002) e modificato con deliberazione del 18 giugno 2007 (mecc. 2007
01474/008) relativamente al paragrafo intitolato "Gestione innovativa del
patrimonio immobiliare" - sono volte, in sintesi, alla costituzione di una
società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione della Città,
costituita ai sensi dell'articolo 2463 Codice Civile e dell'articolo 84 della
Legge 289/2002. Quest'ultima disposizione, come accennato, estende agli enti
pubblici territoriali la normativa inizialmente dettata per lo Stato in tema di
cartolarizzazioni, richiamando, quale cornice normativa di riferimento, il
Decreto Legg 351/2001 convertito in Legge 410/2001 sopra citato, ma con regole
diverse che permettono una maggiore rapidità nel conseguimento dei risultati.
In questo senso, la scelta dell'Amministrazione, orientata alla costituzione di
una società di cartolarizzazione in grado di finanziarsi sul mercato è fondata
su un'apposita normativa, che consente alla Città di far fronte alle criticità
derivanti dalla gestione del proprio patrimonio in termini manutentivi e
gestionali e, nel contempo, di incassare con largo anticipo i proventi delle
vendite. Si intende che l'elenco degli immobili inseriti nel "Piano
Dismissioni" costituente Allegato 7 al Bilancio di Previsione approvato
con deliberazione del 31 marzo 2009 (mecc. 2009 00977/024) e redatto ai sensi
dell'articolo 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133, sarà oggetto di
integrazione/modificazione nelle prossime variazioni del bilancio 2009.
Di seguito si illustrano le principali caratteristiche
dell'operazione e del patrimonio immobiliare interessato dall'operazione
stessa.
In primo luogo occorre procedere, per quanto riguarda la
maggior parte degli asset in vendita, all'approvazione di apposite varianti
urbanistiche occorrenti per consentirne la dismissione - trattandosi
all'attualità di beni appartenenti al patrimonio indisponibile - e per
attivarne la massima valorizzazione, così come specificato per ciascun lotto
nell'elenco di cui infra.
Anche sotto questo profilo, sarà adeguato il vigente Piano
Dismissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 sopra citato in
coerenza con tale necessità.
La procedura giuridico amministrativa che si prevede di
seguire è la seguente:
- costituzione
di una società S.r.l. con capitale sociale minimo di Euro 115.000,00 a
partecipazione totalitaria del Comune;
- la predetta
società veicolo dovrà avere ad oggetto esclusivo operazioni di
cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni, anche in più fasi.
La costituzione da parte della Città di una società a
responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica incedibile, se da un
lato rappresenta una scelta obbligata in quanto imposta da specifica previsione normativa, dall'altro lato
consente alla stessa di perseguire l'interesse pubblico cui è preposta.
La costituzione di una società di capitali nella forma
della società a responsabilità limitata
permette, infatti, alla luce della riforma del diritto societario, di gestire
in maniera pregnante il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso
all'oggetto della società, in quanto il Socio, pur godendo del beneficio della
responsabilità limitata, non è soggetto alla rigidità di disciplina richiesta
per la società per azioni.
Con l'entrata in vigore dell'articolo 16 della Legge 2/2009
(di conversione del Decreto Legge 185/2008) sono state inoltre introdotte
importanti novità per tutte le S.r.l.; in particolare è stato abrogato il punto
1) dell'articolo 2478 del Codice Civile relativo all'obbligatorietà della
tenuta del libro dei soci.
Pertanto, nella costituenda società si ritiene opportuno
non prevedere volontariamente la tenuta.
In alternativa alla procedura summenzionata di costituzione
di società a responsabilità limitata si ritiene opportuno, al fine di contenere
la spesa e ridurre i tempi per l'operatività della medesima, di dare mandato agli uffici per esplorare
l'acquisto di una società già costituita avente ad oggetto attività di
cartolarizzazione e provvedendo successivamente, di conseguenza, a tutti gli
adempimenti che si renderanno necessari per adeguarne lo statuto alle esigenze
menzionate nella presente deliberazione.
In ragione di un'efficiente gestione
delle partecipazioni delle società che operano nel settore finanziario, la
Civica Amministrazione potrà valutare un eventuale intervento nell'operazione
di cartolarizzazione della propria società FCT Finanziaria Città di Torino
S.r.l..
E' necessario precisare che l'articolo 3 commi 27 e ss.
della Legge Finanziaria per l'anno 2008 prevede testualmente che "Al fine
di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di
minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che
producono servizi di interesse generale?..omissis... L'assunzione di nuove
partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati
dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei
presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è
trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.".
A tal proposito, la costituzione di una S.r.l. avente la
finalità di attuare il programma di cartolarizzazione è espressamente
consentita agli enti locali ai sensi dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e,
pertanto, riconosciuta sotto il profilo della legittimità da un'espressa
normativa speciale. In ogni caso non parrebbe che dette società possano
considerarsi produttrici di beni e servizi, avendo quale oggetto esclusivo la
realizzazione di operazioni di cartolarizzazione: non possono, pertanto,
produrre beni e servizi neppure incidentalmente nell'ambito della loro
attività.
Allo stesso modo si può affermare che l'acquisizione di una
partecipazione in una S.r.l. già costituita avente per oggetto attività di
cartolarizzazione risponde alla medesima finalità e pertanto soggiace alla
medesima normativa speciale che consente ai Comuni, così come a Regioni,
Province e altri Enti Locali, di operare mediante società di cartolarizzazione.
Tuttavia, in ogni caso, non essendo l'Amministrazione
scrivente il soggetto deputato a fornire l'interpretazione delle disposizioni
normative vigenti, si ritiene necessario autorizzare la costituzione ovvero
l'acquisizione di una società di cartolarizzazione trasmettendo comunque il
presente provvedimento alla competente sezione della Corte dei Conti.
Quanto allo Statuto della costituenda società, la cui bozza
è allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
(allegato 1), occorre esaminare alcune disposizioni in esso contenute in
parallelo con l'articolo 84 della Legge 289/2002. Si segnala, peraltro, che
tanto lo statuto quanto le funzioni di gestione potranno dover essere
modificati al fine di tenere conto delle esigenze dei soggetti finanziatori in
linea con la prassi di mercato. In particolare, occorre esaminare le seguenti
previsioni:
a) Oggetto: "La società ha per oggetto esclusivo la
realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi
derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Torino
mediante l'assunzione di finanziamenti e/o l'emissione di titoli, secondo
quanto disposto dall'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dalle
disposizioni ivi richiamate";
b) Durata:
"La durata della società è fissata al 31 dicembre 2025 salvo proroga o
anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea"; non bisogna, infatti,
dimenticare che la società di cartolarizzazione per definizione deve avere
durata limitata in quanto riferita alla realizzazione delle operazioni di
cartolarizzazione;
c) Capitale
sociale: "Il capitale sociale, a socio unico, è di Euro 115.000,00
(centoquindicimila virgola zero zero)";
d) Patrimonio separato: "In conformità alle disposizioni della Legge 289/2002, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione - individuati ai sensi della stessa Legge 289/2002 e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito, nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione, dalla società nei confronti del Comune di Torino o di terzi - costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti.";
e) Trasferimento delle partecipazioni: "La società è a totale capitale pubblico incedibile detenuto dal Comune di Torino";
f) Decisione del
socio: "Sono riservate alla competenza del socio le materie indicate
all'articolo 2479 Codice Civile. Il socio decide inoltre sulle seguenti
materie, autorizzando:
- emissione di
titoli di debito ai sensi dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e del Decreto
Legge 351/2001 convertito con modificazioni dalla Legge 410/2001;
- budget di esercizio;
- assunzione di mutui e altre forme di
finanziamento;
g) Amministrazione:
"La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dal Comune
di Torino o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque)
membri, tutti nominati dal Comune di Torino, secondo quanto deciso dal socio.
Gli amministratori sono nominati ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile e
durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della
nomina; (?)";
h) Collegio
Sindacale: "Qualora la nomina del Collegio Sindacale sia obbligatoria, il
Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti,
tutti nominati dal Comune di Torino. I sindaci restano in carica per tre
esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei
sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è
stato ricostituito (?).";
i) Scioglimento:
"Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società con
decisione del socio (?..), vengono nominati uno o più liquidatori, stabilendone
poteri e retribuzioni, e le modalità per la liquidazione;
j) Informativa:
"Devono essere inviati al socio: - il progetto di bilancio preventivo e di
bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come
predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea;
- il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, quali approvati
dall'Assemblea. Il Presidente è tenuto a trasmettere al socio i documenti di
volta in volta richiesti dal medesimo, relativamente a qualsiasi rilevante
iniziativa e/o procedura della società".
In concreto, la società di cartolarizzazione finanzierà
l'acquisizione dei beni immobili dall'Amministrazione Comunale con accensione
di finanziamenti, come previsto dall'articolo
2 comma 2 del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351. Il finanziamento
sarà rimborsato dalla società stessa utilizzando i proventi dell'incasso della
vendita degli immobili sul mercato.
La società potrà effettuare le operazioni di
cartolarizzazione anche in più fasi, purché (articolo 2 comma 2 citato) i beni
individuati nell'ambito dell'operazione medesima costituiscano un
"patrimonio separato della società stessa". Si ricorda che delle
obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i
finanziamenti accesi per l'operazione di cartolarizzazione risponde
esclusivamente il patrimonio separato, e, d'altro canto, su ogni patrimonio
separato costituito con i beni oggetto della cartolarizzazione non sono
consentite azioni esperite da creditori diversi dai portatori dei titoli emessi
dalla società ovvero da coloro che hanno concesso i finanziamenti alla stessa.
La legge che disciplina le cartolarizzazioni pubbliche
specifica, inoltre, quali sono i contenuti che debbono essere obbligatoriamente
previsti nella delibera autorizzativa:
- comunicazione preventiva al Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
- il prezzo
iniziale che la società di cartolarizzazione deve corrispondere a titolo
definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili;
- le modalità
di pagamento dell'eventuale residuo, che può anche essere rappresentato da
titoli;
- le
caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le società realizzano
per finanziare il pagamento del prezzo;
- l'immissione
delle società nel possesso dei beni immobili trasferiti;
- la gestione
dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via
convenzionale con criteri di remuneratività;
- le modalità
per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.
Ulteriori peculiarità dell'operazione di cartolarizzazione,
estese anche agli Enti Locali, riguardano l'applicazione del Testo Unico dei
Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), in particolare per quanto concerne
l'autorizzazione all'alienazione ed il successivo esercizio del diritto di
prelazione da parte degli Enti legittimati. Dispone, infatti, l'articolo 3
comma 17 della Legge 410/2001 che i trasferimenti relativi a cartolarizzazioni,
e le successive rivendite, non necessitano delle autorizzazioni di cui al Testo
Unico indicato; per quanto concerne, invece, la prelazione a favore dello Stato
nel caso di immobili di interesse storico, è dubbio che il citato comma 17,
nell'escludere la prelazione degli Enti Locali territoriali, abbia inteso
ricomprendere tra essi anche lo Stato. E' stato infatti sostenuto da uno studio
della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche che
i trasferimenti/conferimenti degli immobili vincolati alla società di
cartolarizzazione, pur non richiedendo la preventiva autorizzazione del
Ministero, debbano tuttavia essere denunciati alla Soprintendenza per l'avvio
del procedimento di esercizio della prelazione da parte dello Stato e degli
altri Enti legittimati. Pertanto, si ritiene opportuno procedere comunque alla
richiesta di verifica dell'interesse culturale e all'eventuale, conseguente,
comunicazione dell'intendimento ad alienare con contestuale richiesta di
esercizio della prelazione.
L'operazione si sostanzia dunque nel trasferimento di
proprietà di 11 beni immobili, quali infra individuati.
Il prezzo iniziale che la Società deve corrispondere alla
Città in via definitiva per l'acquisto dei beni dovrà essere determinato ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2465 del Codice Civile, comma 2, a tenore
del quale "in caso di acquisto da parte della società, per un
corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni ... dei
soci fondatori ..., nei due anni dalla iscrizione della società nel registro
delle imprese" deve essere presentata la relazione giurata di un esperto o
di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di
una società di revisione iscritta nell'albo speciale. Tale relazione deve
contenere, tra l'altro, la descrizione dei beni oggetto di acquisto e
l'indicazione dei criteri di valutazione adottati. Si sottolinea che l'acquisto
da parte della società, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve
essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479 del Codice
Civile.
L'impatto sul bilancio del Comune dell'operazione de qua è
disciplinato dall'articolo 3 comma 17 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350
(Legge Finanziaria 2004) che, con riferimento agli enti locali, sancisce:
"costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma,
della Costituzione, ..., le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata e le
cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del
prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da
un'unità indipendente e specializzata". Pertanto, il corrispettivo
riconosciuto dalla società di cartolarizzazione al Comune deve essere almeno
pari all'85% del valore di mercato degli immobili ceduti affinché l'operazione
di cartolarizzazione non incrementi il debito complessivo dell'Amministrazione
Comunale. Detta disposizione normativa, tuttora vigente, si rifà
all'orientamento del 2002 dell'Eurostat - Ente che esercita per la Commissione
Europea il ruolo di quest'ultima quale autorità statistica e quindi ha il
compito di adottare le decisioni sul trattamento contabile di un'operazione -
che aveva definito i criteri di contabilizzazione delle operazioni di
cartolarizzazione originate del settore pubblico affinché il rischio connesso
alla performance degli asset venga trasferito dal settore pubblico agli
investitori.
Sempre in ordine alle operazioni di cartolarizzazione
realizzate da pubbliche amministrazioni è stata enunciata da Eurostat, su
parere conforme del CMFB (Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e
della bilancia di pagamenti), la decisione metodologica n. 88/2007 del 25
giugno 2007 che integra e modifica la precedente decisione del 2002 sopra
citata. Secondo la stessa, per quanto più interessa in questa sede, se esiste
una clausola di prezzo d'acquisto differito o altre disposizioni simili,
l'operazione di cartolarizzazione deve essere trattata come indebitamento
dell'Amministrazione.
In attesa di un adeguamento normativo a tali più recenti
indicazioni dell'Eurostat, in Italia continua a trovare applicazione la
disposizione citata (articolo 3 comma 17 Legge 350/2003).
In ogni caso, in un'ottica prudenziale, è intendimento
della Città di Torino procedere all'alienazione dei propri beni immobili alla
società unicamente al valore di mercato atteso così come complessivamente
indicato, senza prevedere la corresponsione di un prezzo differito al Comune.
Il diritto alla ricezione degli eventuali proventi in eccesso rispetto a quanto
necessario alla Società per rimborsare l'indebitamento assunto e per pagare i
costi dell'operazione verrà attribuito, contestualmente al trasferimento degli
immobili, dal Comune alle Fondazioni nelle quali la Città riveste il ruolo di
socio fondatore, siano esse culturali o che comunque perseguano finalità
pubbliche meritevoli di tutela; tali Fondazioni verranno individuate con
successiva deliberazione della Giunta Comunale prima dell'alienazione dei beni
alla Società.
In sintesi, alla luce delle disposizioni vigenti, al fine
di configurarsi come vera e propria alienazione e non come una forma di
indebitamento, nella cartolarizzazione:
- il prezzo
iniziale pagato all'originator non deve essere inferiore all'85% del valore di
mercato;
- non deve
essere prestata nessuna garanzia a favore degli investitori, poiché ai sensi
dell'articolo 3 comma 17 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge Finanziaria
2004) "costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di
cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche
...".
Ne consegue che un'eventuale lettera di patronage a
garanzia del finanziamento acceso dalla società di cartolarizzazione può essere
ammissibile nei limiti in cui la stessa non costituisca una garanzia ed alle
ulteriori condizioni di cui sopra.
Complessivamente,
è stato assunto, quale valore dei cespiti trasferiti alla società nell'ambito
della presente operazione di cartolarizzazione, un importo indicativamente pari
ad Euro 75.101.846,00, corrispondente al 100% del loro valore di mercato oggi
atteso, che verrà versato alla Città in unica soluzione al momento del rogito
di trasferimento dei cespiti. Detto importo tiene già
conto delle ipotesi di valorizzazione urbanistica che verranno effettuate nel
corso del 2009 sui beni, prima del loro trasferimento di proprietà. Il valore
degli asset è stato calcolato facendo riferimento ai valori medi di mercato
indicati dai principali listini immobiliari e l'esito complessivo è stato
assentito dal Dipartimento Casa-Città del Politecnico di Torino. Tale importo
tiene conto del pronto realizzo del valore del complesso dei beni trasferiti in
blocco. Va sottolineato, peraltro, come la stima indicata non sostituisca la
citata relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti
al registro dei revisori contabili, ma costituisca viceversa il valore stimato
in termini di ragionevole prudenza dei beni; in relazione a tale valore è
autorizzato il trasferimento alla società strumentale o veicolo.
E' opportuno sottolineare che:
- la Società
che si costituisce sarà posseduta al 100% dalla Città di Torino che si impegna
a non cedere, anche in futuro, le proprie quote neppure in parte;
- l'eventuale
attivo derivante dall'alienazione dei beni che costituiscono patrimonio
separato e che residua a seguito del soddisfacimento di ogni obbligazione
passiva verrà erogato (in virtù dell'attribuzione effettuata dal Comune come
sopra meglio precisata) a favore delle fondazioni nelle quali la Città riveste
il ruolo di socio fondatore, siano esse culturali o che comunque perseguano
finalità pubbliche meritevoli di tutela.
Sulla base dei citati presupposti è stata effettuata una
prima verifica circa la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione,
prevedendosi che:
- vi sia un organo di amministrazione
oltre al Collegio Sindacale, qualora obbligatorio;
- non vi sia
nessun dipendente, poiché si ipotizza che la società individui
l'Amministrazione Comunale quale soggetto gestore stipulando specifica
convenzione. Detta convenzione, che verrà definita e approvata con separato
provvedimento dell'organo esecutivo successivo alla costituzione o acquisizione
della Società, dovrà prevedere l'esternalizzazione delle procedure
amministrative e tecniche da parte della Società che verrà attuata attraverso
l'affidamento alla Città, soggetto gestore, delle seguenti attività: custodia,
manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni oggetto della
cartolarizzazione, predisposizione degli avvisi d'asta pubblica o di procedure
ad evidenza pubblica tali da incentivare il confronto concorrenziale, tenuta
della contabilità, adempimenti fiscali, reportistica e auditing previsti dalla normativa di legge,
riscossione dei canoni e quant'altro necessario sino alla rivendita dei beni
trasferiti. A fronte di tale gestione al Comune verrà riconosciuto un
corrispettivo annuo che verrà indicato nella convenzione. In un'ottica di bancabilità
dell'operazione, la convenzione potrà prevedere che alcune delle fasi sopra
descritte vengano gestite, in accordo con il soggetto finanziatore, da un
soggetto privato altamente qualificato;
- la fiscalità
particolarmente favorevole, come verrà meglio infra dettagliato, sia per il
trasferimento della proprietà dei beni, sia per i successivi oneri di natura
tributaria;
- sia assunto
un indebitamento iniziale da parte della società per il finanziamento per
l'acquisto degli immobili, con accensione di mutuo bancario, garantito dal
patrimonio separato rappresentato dagli immobili oggetto di cartolarizzazione.
L'ipotesi di fondo, alla base della presente operazione, è
rappresentata dal fatto che la società finanzi l'acquisto degli immobili
mediante l'accensione di un mutuo di importo pari al prezzo di acquisto più gli
oneri accessori. Il finanziamento bancario sarà rimborsato utilizzando i
proventi delle successive rivendite. La società procederà alla cessione degli
immobili sul mercato secondo le procedure di evidenza pubblica previste dalla
normativa vigente.
Il valore che si stima di conseguire dalla vendita a terzi
degli immobili tiene conto del fatto che il prezzo di acquisto degli immobili
dal Comune è un valore minimo di mercato, ragionevolmente prudenziale, che
sconta il pronto realizzo dell'incasso ed il trasferimento in blocco dei beni.
La scelta del soggetto finanziatore dovrà essere effettuata
dalla società veicolo tramite procedura di evidenza pubblica che garantisca la
massima trasparenza ed il migliore risultato economico.
Le condizioni previste per il finanziamento sono:
- tasso di interesse pari all'Euribor a 12
mesi + spread (2,0);
- durata del
finanziamento: 5 anni con facoltà di rinegoziazione al termine del quinquennio
e di rimborso anticipato parziale.
Si prevede che il pagamento al Comune del corrispettivo per
gli immobili acquistati venga effettuato - contestualmente al rogito di
trasferimento della proprietà - entro la fine del 2009 utilizzando l'incasso
dal finanziamento bancario acceso entro lo stesso periodo.
Particolare importanza assume l'imposizione fiscale;
l'articolo 2 comma 6 del Decreto Legge 351/2001, convertito con modifiche dalla
Legge 23 novembre 2001, n. 410, come novellato dal comma 275 della Legge
311/2004 (Finanziaria per il 2005), è applicabile agli enti territoriali in
forza dell'articolo 84 della Legge 289/2002. In particolare:
- ogni
patrimonio separato oggetto della cartolarizzazione non è soggetto né ad IRES
né ad IRAP;
- le operazioni
di cartolarizzazione e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni
posti in essere per il perfezionamento delle stesse, nonché le formalità ad
essi connesse, sono esenti:
- dall'imposta di registro,
- dall'imposta di bollo,
- dalle imposte ipotecaria e catastale,
- da ogni altra imposta indiretta, nonché
da ogni altro tributo o diritto;
- secondo la
disciplina normativa di riferimento, peraltro di recente confermata dalla
prassi interpretativa dell'Amministrazione finanziaria (cfr. la risoluzione
1/DPF Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 maggio 2007), la
soggettività passiva in materia di ICI fa capo all'ente gestore nei limiti in
cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento. Pertanto, qualora - come
prefigurato - il gestore dei beni dovesse rimanere la Città, il tributo ICI non
si renderebbe in alcun modo dovuto;
- non è dovuta
la ritenuta del 27 % sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti ai
titolari di conti correnti e di depositi;
- non è
applicabile l'IVA sui canoni di locazione in favore di amministrazioni dello
Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici;
- gli onorari
notarili relativi al trasferimento degli immobili ai terzi sono ridotti a un
terzo.
Venendo alla descrizione degli immobili oggetto di
cartolarizzazione, si prevede l'alienazione alla Società dei seguenti cespiti
(con la precisazione che i relativi identificati catastali potranno essere
oggetto di variazioni):
- Immobile n.
1: Terreno sito in via Giordano Bruno n. 159, Lotto I Ex Villaggio Olimpico
M.O.I.: attualmente censito al Catasto Terreni al foglio 1422, mappale 179,
sub. 3 parte. L'attuale destinazione di P.R.G. è Z.U.T. "ambito 12.24
Mercati Generali" attualmente generante una SLP pari a mq. 47.000; è
previsto che successivamente alla vendita alla società l'intero ambito venga
valorizzato attraverso l'approvazione di una variante di P.R.G. che determinerà
un decremento della SLP generata dal lotto pari a 17.000 mq. (da trasferirsi in
altre aree dell'ambito) a fronte però, di una concentrazione in loco della
volumetria residenziale pari all'80% del totale (20% residuo Aspi - attività di
servizio a persone e alle imprese). A seguito della variante, al fine
dell'atterraggio in altra area della sopracitata SLP oggetto di diminuzione, la
Società C.C.T. provvederà all'alienazione di tale capacità edificatoria secondo
le prescrizioni contenute nel provvedimento deliberativo di approvazione della
variante stessa.
Alla profondità di m.
-14, attestato parallelamente alla via Giordano Bruno, è ubicato un rifugio
antiaereo risalente alla seconda guerra mondiale, quale individuato con colore
blu nella planimetria costituente allegato 2 al presente provvedimento. La
Città si riserva, pertanto, la proprietà superficiaria del medesimo comprensivo
dell'ingresso principale in sottosuolo, e in soprassuolo limitatamente al
torrino. Parimenti, al fine di consentire l'accesso pedonale all'immobile da
via Giordano Bruno, la Città si riserva la servitù di passaggio pedonale
necessaria nonché ogni altra servitù per i servizi e sottoservizi in essere o
da realizzarsi. Si intende che tutte le predette servitù dovranno essere
costituite a titolo gratuito, così come si intende a titolo gratuito l'uso
delle porzioni di aree, oggetto di alienazione, eventualmente occorrente per
l'esecuzione di lavori sul bene. Rimane a carico dell'acquirente l'obbligo di
manutenzione ordinaria e straordinaria della parte di sedime ubicata al di
sopra del rifugio e costituente soletta del medesimo.
Qualora, in futuro, la Soprintendenza
autorizzasse l'alienazione o la demolizione dei manufatti citati, la proprietà
superficiaria degli stessi si estinguerà e si consoliderà la proprietà piena in
capo al titolare della nuda proprietà senza che alla Città sia dovuto alcun
corrispettivo. Lotto libero;
- Immobile n.
2: Terreno sito in via Orvieto angolo corso Mortara, Comprensorio Vitali
P.Ri.U. Spina 3: attualmente censito al Catasto Terreni al foglio 1124
particelle 317, 228 e 229. L'attuale destinazione di P.R.G. è EuroTorino parco
tecnologico per la quale è previsto un adeguamento urbanistico per destinare la
SLP esistente (mq. 13.258) a terziario e residenza in egual misura. Come
risulta da nota prot. n. 8792 del 22 luglio 2009 inviata dal settore Ambiente e
Territorio della Città, all'attualità l'area necessita di un intervento di
bonifica consistente nella posa di materassino bentonitico su una parte
dell'area e tale intervento dovrà essere obbligatoriamente realizzato prima
dell'avvio degli eventuali lavori di edificazione; per quanto concerne la
porzione di area destinata a residenza, occorrerà verificare la necessità di
ulteriori interventi di bonifica. Lotto libero;
- Immobile
n. 3: Terreno sito all'intersezione tra le vie Guala, Monte Pasubio e Casana
dell'estensione di circa mq. 7206, individuato al Catasto Terreni al foglio
1439, particelle 168, 170 parte. L'attuale destinazione di P.R.G. è Area a
Servizi pubblici S lett. "v" - spazi pubblici a parco per il gioco e
lo sport. La destinazione futura prevista è Area normativa residenziale
"R1" - residenze realizzate prevalentemente con piani o progetti
unitari. Lotto libero;
- Immobile n.
4: Terreno sito in strada Castello di Mirafiori angolo Parco Colonnetti (area
"Galileo Ferraris"): dell'estensione di circa mq. 30.705 individuato
al Catasto Terreni al foglio 1484 particelle 23 parte e 40 parte. L'attuale
destinazione di P.R.G. è Area a servizi pubblici S lett. "u" -
istruzione universitaria. La destinazione futura ipotizzata è Z.U.T.
"ambito 16.31 Castello di Mirafiori" con previsione di una capacità
edificatoria destinata per l'80% (min) a residenza e per il restante 20% (max)
ad Aspi. L'area è compresa all'interno del "Piano d'Area - Sistema delle
aree protette della fascia fluviale del Po" tra le "Zone
urbanizzate", in particolare "U1" - "Zone urbane consolidate".
L'intero lotto venne concesso all'Istituto Galileo Ferraris, ora Istituto
Nazionale di Ricerca Metrologica I.N.R.I.M. in diritto di superficie
novantanovennale con atto a rogito notaio Grassi Reverdini in data 6 dicembre
1978 rep. n. 7119 registrato a Torino il 22 dicembre 1978 al n. 53405 e
trascritto a Torino 1 in data 2 gennaio 1979 ai numeri 82 di registro
particolare e 93 di registro generale. Poiché all'articolo 7 del suddetto atto
costitutivo è stabilito che il Comune possa, trascorso un periodo di 10 anni,
richiedere anche prima della scadenza del termine novantanovennale,
l'estinzione del diritto di superficie con il preavviso di anni 1, la Città ha
richiesto all'Istituto superficiario la formalizzazione dell'estinzione
anticipata di tale diritto;
- Immobile n.
5: Terreno sito tra la via Anselmetti e la strada del Drosso dell'estensione di
circa mq. 14.462, individuato al Catasto Terreni al foglio 1473 particella 47
parte. L'attuale destinazione di P.R.G. è Area da Trasformare per servizi
"Ambito 15.a - Drosso". La destinazione futura ipotizzata è, in
parte, Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 15.1 Anselmetti" per mq.
14.462 di superficie territoriale, con previsione di una capacità edificatoria
destinata per l'80% (min) a residenza e per il restante 20% (max) ad Aspi. L'area
è stata oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 novembre
2004 (mecc. 2004 07522/010) per la realizzazione - in regime di concessione di
progettazione, costruzione e gestione ex articolo 19 Legge 109/1994 e s.m.i. -
di un impianto natatorio polifunzionale, la cui procedura di evidenza pubblica
è andata deserta. Lotto libero;
- Immobile n.
6: Compendio immobiliare sito in corso Spezia 14 / via Bizzozero 20-28:
attualmente censito al Catasto Fabbricati al foglio 1378, n. 157 sub. 1 e n. 154
sub. 1 (graffati) parte, n. 154 sub. 2 ed al foglio 91, particella 291 sub. 2.
L'immobile insiste su area descritta al Catasto Terreni al foglio 1378,
particelle 148, 150, 154, 157, 202, 203, 205, 206. L'attuale destinazione di
P.R.G. è Area normativa M2 (ai sensi della variante 115 adottata) con
destinazione produttiva. L'immobile è parzialmente utilizzato dalla Città,
parte ad uso deposito e parte ad uso uffici comunali (Corpo di Polizia
Municipale); un'ulteriore porzione del capannone è gravata da un diritto d'uso
a favore di Eataly Distribuzione S.r.l. con scadenza 28 febbraio 2010.
L'immobile è già stato oggetto di deliberazione consiliare del 1° dicembre 2008
(mecc. 2008 06961/008) di approvazione di asta pubblica;
- Immobile n. 7: porzione di compendio
dell'ex Cavallerizza Reale sita in via Verdi 7-9: individuato al Catasto
Fabbricati al foglio 1247 particella 111 subalterni 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 84, 85, 86 e 87 - foglio 1247 particella 112 subalterni 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
oltre a locali interrati sottostanti il cortile ed il porticato in corso di
accatastamento. L'attuale destinazione di P.R.G. è: Aree da trasformare
comprese nella zona urbana centrale storica AT. In data 14 luglio 2007 si è
positivamente conclusa la conferenza di servizi volta alla valorizzazione del
compendio de quo. In detta conferenza, presenti la Città, la Soprintendenza,
l'Agenzia del Demanio ed il progettista da quest'ultima incaricato, è stato
approvato lo Studio Unitario di Riqualificazione e Valorizzazione del Complesso
(avente una validità di dieci anni) i cui contenuti potrebbero essere recepiti
da apposita deliberazione consiliare. Dei 39 nuclei familiari insediati al
momento dell'acquisto da parte della Città, attraverso una loro ricollocazione
anche per mezzo di ordinanze di sgombero, risultano attualmente ancora
occupanti 26 famiglie, di cui due occupano anche un magazzino. Delle ulteriori
porzioni di compendio occupate, si farà specifica elencazione nella scheda
patrimoniale che sarà oggetto di separato provvedimento. Si rileva, inoltre,
che, dalla porzione di compendio oggetto di alienazione, deve escludersi il
c.d. "Maneggio Chiablese" (censito al C.F. al foglio 1247 part. 113
subb 1, 2 e 3), attualmente concesso in comodato all'Università degli Studi di
Torino ed in futuro oggetto di costituzione di diritto d'uso a favore della
stessa che vi realizzerà la propria nuova Aula Magna. L'intera restante
porzione di compendio oggetto di acquisizione da parte della Città è
attualmente gravata da ipoteca legale iscritta in data 17 dicembre 2007 ai
numeri 71645/16353 per Euro 8.702.230,00, debito già integralmente estinto.
Ulteriore porzione al piano terra del compendio è oggetto di concessione alla
Fondazione Teatro Stabile Torino per lo svolgimento della propria attività
istituzionale sino al 31 luglio 2010 salvo rinnovo per volontà della società
acquirente;
- Immobile n.
8: Fabbricato sito in via delle Orfane nn. 18, 20, 22: attualmente identificato
al CF al foglio 1219 particella 33, subb. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 e part.
B sub. 5, C, 27, 28 sub. 3, 29 sub. 2, 30 sub. 2 (graffati) ed insistente su
terreno identificato al C.T. al foglio 1219, particelle 27, 28, 29 parte, B
parte, C, 30, 31 parte, 33, 34, 35 parte, 40 (in corso di aggiornamento).
L'immobile, la cui superficie commerciale totale è pari a 4.522 mq, è occupato
dalla Divisione Gioventù. Una porzione del cortile interno è, invece, oggetto
di concessione a favore della Parrocchia S. Agostino (atto sottoscritto tra le
parti in data 21 gennaio 2002 e avente scadenza il 31 dicembre 2011). L'attuale
destinazione di P.R.G. è parte Area a servizi pubblici S, lett."a" -
attrezzature di interesse comune, parte Area a servizi pubblici S lett.
"z" - aree per altre attrezzature di interesse generale. La
destinazione futura prevista per la parte oggetto di alienazione è Area
normativa residenziale "R4" - isolati o cellule edilizie residenziali
compresi nella Zona Urbana Centrale Storica. Relativamente al cortile interno
dell'immobile ed, in particolare, alla porzione di cortile concessa alla
Parrocchia S. Agostino, dovrà esserne in ogni caso garantito a quest'ultima un
legittimo titolo di occupazione secondo le condizioni economiche attualmente in
essere. Ove fosse realizzato un parcheggio in sottosuolo, dovrà essere altresì
garantita la successiva risistemazione superficiale dell'area cortilizia al
fine della sua fruibilità da parte della citata Parrocchia;
- Immobile n.
9: Fabbricato sito in via Giolitti 2 bis angolo via Lagrange: identificato al
Catasto Fabbricati al foglio 1282 part. 57 sub 2, 3, 4 ed insistente su terreno
identificato al Catasto Terreni al foglio 1282 part. 56 parte e 57. L'immobile
è attualmente adibito a sede degli uffici comunali, e precisamente ospita gli
uffici dell'Assistenza sociale e del Servizio Territoriale della Circoscrizione
1 del Corpo di Polizia Municipale. L'attuale destinazione di P.R.G. è Area a
servizi pubblici S, lett." a" - attrezzature di interesse comune; la
destinazione futura prevista è: Area normativa residenziale "R4" -
isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella Zona Urbana Centrale
Storica. E' esclusa dalla vendita l'unità immobiliare ad uso commerciale sita
al piano terra di via Giolitti 2/a adibita a rivendita fiori; parimenti è
escluso il locale ad uso magazzino sito nel sottosuolo del cortile occupato dal
negozio di abbigliamento "Camper" ed intercluso tra proprietà
private;
- Immobile n.
10: Fabbricato sito in corso Chieri 19: identificato al Catasto Fabbricati al
foglio 160 particella 359 sub 106 graffato con la part. 385 nonché al foglio
1257 part. 179 ed insistente su terreno censito al Catasto Terreni al foglio
1257 particelle 181 e 179. Il manufatto che ospita gli impianti SMAT è
identificato al Catasto Fabbricati al foglio 160 part. 420. L'attuale
destinazione di P.R.G. è, a seguito di variante di P.R.G. n. 182, approvata
definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 luglio 2009
(mecc. 2009 03235/009), Zone a Verde Privato con preesistenze edilizie parte
collinare a levante del fiume Po. Anche questo immobile, al pari del lotto 6, è
già stato oggetto di deliberazione consiliare del 1° dicembre 2008 (mecc. 2008
06961/008) e di successiva asta pubblica. Lotto libero;
- Immobile n.
11: Fabbricato sito in via Verdi n. 9/11 (ex Zecca): identificato al Catasto
Fabbricati al foglio 1247 part. 114 sub. 16-17-18. L'immobile è sede in parte
del Commissariato di Pubblica Sicurezza e in parte è adibito a Caserma dei
Carabinieri, Nucleo Radiomobile e Reparto C.C. Dora Sezione, il cui contratto
di locazione è in corso di rinnovo. L'attuale destinazione di P.R.G. è: Area da
trasformare compresa nella zona urbana centrale storica AT; con riguardo alla
natura giuridica di tale immobile, stabilisce l'articolo 84 della Legge
289/2002 sopra richiamato, che l'inclusione dei beni nel presente provvedimento
di autorizzazione alla cartolarizzazione "non modifica il regime giuridico
previsto dagli articoli 823 e 829, comma 1, del Codice Civile, dei beni
demaniali trasferiti".
Tutto ciò
premesso,
Dato
atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica,
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di approvare le linee di indirizzo
riportate nella narrativa del presente provvedimento volte alla realizzazione
di un'operazione di cartolarizzazione immobiliare, mediante le seguenti
procedure tra di loro alternative: a. costituzione di una società di
cartolarizzazione a responsabilità limitata interamente partecipata dalla
Città, ai sensi dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e s.m.i., avente per
oggetto esclusivo operazioni di cartolarizzazione dei proventi delle
dismissioni degli immobili di proprietà comunale di cui in narrativa; b.
acquisizione di una società già iscritta nell'elenco generale di cui
all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ("Testo Unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia") finalizzata all'operazione di
cartolarizzazione di cui al presente provvedimento;
2) di dare atto che, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 31 dello Statuto della Città, le presenti linee di
indirizzo costituiscono integrazione alle linee programmatiche del Sindaco
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 luglio 2006
(mecc. 2006 05033/002), e modificate con deliberazione del 18 giugno 2007
(mecc. 2007 01474/008) relativamente al paragrafo intitolato "Gestione
innovativa del patrimonio immobiliare";
3) di dare atto che l'operazione di cui al
presente provvedimento si fonda su stime indicative e prudenziali, suscettibili
di modificazione, in relazione, in particolare, alle risultanze delle perizie
estimative immobiliari;
4) di approvare la costituzione della società
a responsabilità limitata unipersonale, socio unico Città di Torino, denominata
"Cartolarizzazione Città di Torino" siglabile "C.C.T.", che
sarà retta dallo statuto il cui schema si allega alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 -
n. ), autorizzando
il Sindaco della Città o un suo delegato a sottoscrivere l'atto costitutivo
presso un notaio ed a fare quanto richiesto dalle vigenti disposizioni in
materia per rendere operativa la società, compresa, ove occorrente, la nomina
ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile del Collegio Sindacale e dell'organo
amministrativo, nonché a far apportare allo statuto allegato quelle varianti,
soppressioni od aggiunte, purché tali variazioni non riguardino elementi
sostanziali;
5) di dare mandato agli uffici di esplorare,
in alternativa alla costituzione di una nuova società, la possibilità di
acquisizione di una società già costituita (avente ad oggetto l'attività di
cartolarizzazione o, comunque, già iscritta all'elenco generale di cui
all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993) al fine di contenere la spesa e ridurre i
tempi per l'operatività della medesima; in caso di esito positivo di tali
verifiche, di autorizzare l'acquisizione di detta società provvedendo, di
conseguenza, a tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per adeguarne
lo statuto esistente alle esigenze menzionate nel presente provvedimento, ivi
compresi gli adempimenti di cui ai successivi punti e qualsiasi attività che si
rendesse necessaria per la realizzazione della presente operazione;
6) di autorizzare il notaio che ha ricevuto
l'atto costitutivo a procedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese
trascorsi sette giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione;
7) di determinare il capitale sociale
iniziale, interamente pubblico e incedibile, in Euro 115.000,00; detto capitale
sarà assunto, sottoscritto e versato dalla Città di Torino, nonché di
finanziare la spesa complessiva di Euro 115.000,00 con economie di mutuo;
8) di affidare l'Amministrazione della
Società ad un organo di amministrazione, da nominarsi su designazione del
Sindaco (nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale con
deliberazione di iniziativa consiliare in data 4 ottobre 1993) (mecc.
9307634/01) per la prima volta nell'atto costitutivo, in conformità a quanto
previsto dallo Schema di Statuto allegato;
9) di dare atto che l'onere per le spese di
costituzione sarà a carico della società;
10) di rinviare a successiva determinazione
dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa per la costituzione della
società o l'acquisizione di società costituita da finanziare con economie di
mutuo sino alla somma massima di 115.000,00 Euro;
11) di demandare ai competenti uffici la
comunicazione preventiva al Ministero dell'Economia e Finanze dell'intendimento
della Città di dare corso alla presente operazione di cartolarizzazione,
autorizzandone sin d'ora la sottoscrizione da parte del Sindaco;
12) di dare atto che, in ogni caso, la
costituzione della società di cartolarizzazione di cui al precedente punto 4,
ovvero l'acquisizione di cui al precedente punto 5, è conforme, sotto il
profilo della legittimità, a quanto previsto dall'articolo 3, commi 27 e ss.
della Legge Finanziaria per il 2008 provvedendo, conseguentemente, alla
trasmissione della presente deliberazione alla competente sezione della Corte
dei Conti;
13) di dare atto che, in esecuzione della
deliberazione della Giunta Comunale del 29 settembre 2009 (mecc. 2009 06133/064),
i competenti uffici comunali provvederanno, nei modi e secondo le modalità
previste dalla legge, all'individuazione ed al conferimento dell'incarico
all'esperto o ad una società di revisione iscritti nel registro dei revisori
contabili o ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale, a cui
attribuire il compito di redigere (qualora tale adempimento sia applicabile al
caso concreto) la relazione giurata - redatta ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2465 comma 2 Codice Civile - per la valutazione degli immobili
oggetto dell'operazione di cartolarizzazione, ponendo gli oneri di tale
relazione a carico della società medesima;
14) di autorizzare
l'alienazione alla costituita o acquisita Società di Cartolarizzazione dei beni
individuati in narrativa - anche attraverso la stipulazione di uno o più atti
di alienazione da effettuarsi, eventualmente, in momenti successivi ed altresì
anche nelle more dell'adeguamento statutario eventualmente occorrente ai sensi
del precedente punto 5 - a fronte di un corrispettivo minimo complessivo
indicativamente pari ad Euro 75.101.846,00 corrispondente al 100% del loro
valore di mercato oggi atteso, subordinando la formalizzazione della vendita
all'approvazione definitiva delle varianti di P.R.G. in corso di adozione ed
afferenti gli immobili siti in via Giolitti 2 bis, via delle Orfane 18-20, via
Guala/Monte Pasubio/Casana, strada del Drosso angolo via Anselmetti e strada
Castello di Mirafiori. Poiché solo alcuni di tali immobili sono stati inseriti
nel Piano Dismissioni costituente Allegato 7 al Bilancio di Previsione -
approvato con deliberazione del 31 marzo 2009 (mecc. 2009 00977/024) e redatto
ai sensi dell'articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133 - si sta procedendo alle necessarie
integrazioni/modifiche del medesimo da approvarsi nelle prossime variazioni del
bilancio 2009;
15) di approvare
che la Città si riservi la proprietà superficiaria del rifugio antiaereo -
presente nell'interrato dell'immobile n. 1, lotto I Ex Villaggio Olimpico
M.O.I. (quale individuato con colore blu nella planimetria che si allega sub 2
al presente provvedimento) (all. 2 -
n. ) -
comprensivo dell'ingresso principale in sottosuolo e in soprassuolo
limitatamente al torrino; parimenti la Città, al fine di consentire l'accesso
pedonale all'immobile da via Giordano Bruno, si riserva la servitù di passaggio
pedonale necessaria nonché ogni altra servitù per i servizi e sottoservizi in
essere o da realizzarsi. Tutti le predette servitù dovranno essere costituite a
titolo gratuito, al pari dell'uso delle porzioni di aree, oggetto di
alienazione, eventualmente occorrente per l'esecuzione di lavori sul bene.
Rimane a carico dell'acquirente l'obbligo di manutenzione ordinaria e
straordinaria della parte di sedime ubicata al di sopra del rifugio e
costituente soletta del medesimo. Qualora, in futuro, la Soprintendenza
autorizzasse l'alienazione o la demolizione del manufatto suddetto, la
proprietà superficiaria dello stesso si estinguerà e si consoliderà la
proprietà piena in capo al titolare della nuda proprietà senza che alla Città
sia dovuto alcun corrispettivo;
16) di demandare a
successiva deliberazione della Giunta Comunale l'approvazione di una
convenzione fra la costituenda Società (o la società acquisita) e la Città che
individui quest'ultima quale soggetto gestore secondo le linee guida indicate
in narrativa;
17) di autorizzare
la costituenda società o la società oggetto di acquisizione ad avvalersi degli
uffici comunali a partire dall'approvazione del presente provvedimento fino
alla realizzazione delle linee di indirizzo ivi contenute;
18) di demandare a
successiva deliberazione la valutazione di un eventuale intervento
nell'operazione di cartolarizzazione della propria società FCT Finanziaria
Città di Torino S.r.l., ove necessario, in ragione di un'efficiente gestione
delle partecipazioni delle società che operano nel settore finanziario;
19) di prendere
atto che, per effetto della cartolarizzazione, i beni alienati a favore della società verranno a costituire
un patrimonio separato della stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del
D.L. 351/2001 convertito in Legge 410/2001 e che tale patrimonio separato
risponderà in via esclusiva delle obbligazioni nei confronti dei soggetti
concedenti i finanziamenti accesi per l'operazione e sul quale non sono
consentite azioni esperite da creditori diversi da coloro che hanno concesso i
finanziamenti alla stessa;
20) di approvare
che il diritto agli eventuali proventi in eccesso rispetto a quanto necessario
alla società per rimborsare l'indebitamento assunto e per pagare i costi
dell'operazione verrà attribuito, contestualmente al trasferimento dei beni,
dal Comune alle fondazioni nelle quali la Città riveste il ruolo di socio
fondatore, siano esse culturali o che comunque perseguano finalità pubbliche
meritevoli di tutela, demandandone l'individuazione a successiva deliberazione
della Giunta Comunale da assumersi prima dell'atto di alienazione;
21) di prendere
atto che con deliberazione della Giunta Comunale del 29 settembre 2009 (mecc.
2009 06133/064) gli uffici competenti venivano autorizzati ad espletare, in
nome e per conto della costituenda società "C.C.T. S.r.l." a socio
unico, le procedure di evidenza pubblica
per la scelta del soggetto finanziatore dell'operazione di
cartolarizzazione nonché di autorizzare gli uffici medesimi, nel caso ne
ricorrano i presupposti, a provvedere in tal senso anche in nome e per conto
della società eventualmente oggetto di acquisizione;
22) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL
SINDACO
F.to
Chiamparino
IL VICE SINDACO
F.to
Dealessandri
L'ASSESSORE
ALL'URBANISTICA,
ALL'EDILIZIA
PRIVATA ED AL PATRIMONIO
F.to
Viano
L'ASSESSORE
AL BILANCIO
F.to
Passoni
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRETTORE DIREZIONE
PATRIMONIO
F.to
Oggioni
IL
DIRIGENTE SETTORE
VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO
IMMOBILIARE
F.to
Villari
IL
DIRIGENTE COORDINATORE
ATTUAZIONE
DI PRG
F.to
Ciocchetti
IL
DIRIGENTE COORDINATORE
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
F.to
Gilardi
per
IL DIRIGENTE SETTORE
PARTECIPAZIONI
COMUNALI
F.to
Delli Colli
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile.
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to
Tornoni
Allegato
1 - Statuto
STATUTO
della
"Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l." società unipersonale
Articolo
1 - Denominazione Sociale
Ai
sensi dell'articolo 246 Codice Civile e dell'articolo 84 della Legge 27
dicembre 2002, n. 289 è costituita una società a responsabilità limitata
denominata
"Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l."
società unipersonale
siglabile
"C.C.T." società unipersonale.
Articolo
2 - Sede
La
società ha sede in Torino.
Nei
modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali,
succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.
Articolo
3 - Oggetto
La
società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di
cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio
immobiliare del Comune di Torino, ai sensi dell'articolo 84 della Legge 27
dicembre 2002 n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, mediante l'assunzione
di finanziamenti e/o l'emissione di titoli.
In
conformità alle disposizioni della predetta Legge 289/2002, i beni immobili
destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di
ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa
Legge 289/2002 e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro
diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione
dalla società nei confronti del Comune di Torino o di terzi, costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli
relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse
azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti da essa
reperiti.
Nei
limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'articolo 84 della citata Legge
27 dicembre 2002 n. 289, nonché dalle disposizioni ivi richiamate, la società
può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle
operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali,
connesse, affini e necessarie al conseguimento del proprio oggetto sociale; la
società può incaricare soggetti terzi per la prestazione di servizi di cassa e
di pagamento, può compiere ogni operazione di cessione, vendita o
trasferimento, relativamente ai beni oggetto di ciascuna operazione di
cartolarizzazione, nonché operazioni di reinvestimento in altre attività
finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni
acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti
derivanti dai summenzionati titoli o finanziamenti.
Articolo 4 - Durata
La durata della società è fissata al 31 dicembre 2025 salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.
Articolo 5 - Capitale sociale - Quote di
partecipazione
Il capitale sociale, a socio unico, è di Euro 115.000,00 (centoquindicimila virgola zero zero).
Le
partecipazioni dell'unico socio, che non possono essere rappresentate da
azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, sono espresse
dal rapporto tra il valore dei conferimenti e l'ammontare del capitale.
Il
socio è abilitato all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di
intervento nelle decisioni collettive, dal momento in cui l'acquisto della
partecipazione è iscritta nel Registro delle Imprese.
Possono
essere conferiti, anche nel caso di aumento di capitale, beni in natura,
crediti, prestazioni d'opera o servizi ed ogni altro elemento iscrivibile
all'attivo dello stato patrimoniale suscettibile di valutazione economica,
sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e
2255 Codice Civile.
In
caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta al socio il
diritto di sottoscriverlo.
La società potrà emettere titoli di debito ai sensi
dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e del Decreto Legge 351/2001 convertito
con modificazioni dalla Legge 410/2001.
Articolo 6 - Finanziamenti
Il
socio potrà sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società
effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito,
con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con
particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il
pubblico.
Il
socio può altresì effettuare versamenti in conto capitale e la società non è
tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non
vengono corrisposti interessi.
Articolo 7 - Titoli di debito
La
società, con deliberazione dell'Assemblea, può emettere titoli di debito e/o
strumenti finanziari in conformità all'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002
n. 289 ed alle disposizioni ivi richiamate, in materia di cartolarizzazione di
proventi derivanti dalla dismissione di immobili pubblici.
Articolo
8 - Patrimonio separato
In conformità alle disposizioni della predetta Legge 289/2002, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa Legge 289/2002 e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società nei confronti del Comune di Torino o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti.
Articolo
9 - Trasferimento delle partecipazioni
La società è a totale capitale pubblico
incedibile detenuto dal Comune di Torino.
Articolo 10 - Decisioni del socio
Sono riservate
alla competenza del socio le materie indicate all'articolo 2479 Codice Civile.
Il socio decide inoltre sulle seguenti materie, autorizzando:
- emissione
di titoli di debito ai sensi dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e del
Decreto Legge 351/2001 convertito con modificazioni dalla Legge 410/2001;
- budget di esercizio;
- assunzione di mutui ed altre forme di
finanziamento.
Agli
atti deliberativi del socio dovrà essere necessariamente allegata copia della
deliberazione, dispositiva in tal senso, dei competenti organi deliberativi del
Comune di Torino.
Le
decisioni del socio sono adottate, ove obbligatorio per legge o in ragione di
quanto previsto dal presente statuto ovvero quando ritenuto opportuno
dall'organo amministrativo, con deliberazione assembleare, con i modi, termini
di convocazione e quorum previsti dal presente statuto; in ogni altro caso e
comunque nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 2479 Codice Civile,
le decisioni del socio possono essere adottate con consultazione scritta o
consenso espresso per iscritto, quali previsti dal terzo comma dell'articolo
stesso.
La
procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per
iscritto non è soggetta a particolari vincoli.
La
decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento.
Il
procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso
termine indicato nel testo della decisione.
Le
decisioni del socio adottate ai sensi del presente articolo devono essere
trascritte, a cura dell'organo amministrativo, senza indugio nel libro delle
decisioni dei soci.
La
decisione tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, di
cui ai precedenti commi, può in particolare essere utilizzata nelle ipotesi
previste dall'articolo 2465 Codice Civile comma 2, ossia in caso di acquisto da
parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del
capitale sociale, di beni dei socio fondatore (Comune di Torino), nei due anni
dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.
Articolo
11 - Assemblea dei soci
L'assemblea
è convocata dall'organo amministrativo, anche su richiesta del socio, in luogo
anche diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Regione Piemonte,
con qualunque mezzo di comunicazione (ad esempio lettera, telefax, e-mail)
idoneo a fornire la prova del ricevimento, almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
Nell'avviso
di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Per la convocazione dell'Assemblea, al cui ordine del giorno è posta l'approvazione del budget e/o degli investimenti e/o l'acquisto di partecipazioni e/o di immobili, i relativi documenti devono essere inviati al socio non meno di trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea.
Sono
tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi
partecipi il socio portatore dell'intero capitale sociale e siano presenti o
informati tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio
Sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
Dovrà
essere attestata, mediante apposita dichiarazione scritta degli amministratori
e/o sindaci non presenti da far pervenire al Presidente in apertura di
assemblea con qualunque mezzo idoneo, la prova che gli stessi siano informati
della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti.
Il
socio può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altra
persona, ai sensi dell'articolo 2479 bis Codice Civile; è consentito il
conferimento di deleghe per più assemblee.
L'assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o
dall'Amministratore Unico; in mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta
alla persona designata dagli intervenuti.
Spetta
al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa,
accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo
svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle
votazioni.
Le
deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal notaio.
L'assemblea
è in ogni caso convocata per la decisione sui seguenti atti:
- modificazioni atto costitutivo;
- argomenti sui quali vi sia una richiesta
di uno o più amministratori o del socio;
- decisione di compiere operazioni che di
fatto modificano l'oggetto sociale;
- decisione di compiere operazioni che
comportano una rilevante modificazione dei diritti;
- riduzione obbligatoria capitale per
perdite;
- scioglimento anticipato;
- nomina e revoca liquidatori;
- revoca stato liquidazione.
Articolo
12 - Amministrazione
La
società è amministrata, in base a quanto deciso dal socio al momento della
nomina, da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino o da un
Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, tutti
nominati dal Comune di Torino.
Gli
amministratori sono nominati ai sensi
dell'articolo 2449 Codice Civile.
Gli
amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al
momento della nomina; se nominati a tempo indeterminato, gli amministratori
possono essere liberamente revocati, anche in assenza di giusta causa con
delibera dell'assemblea ordinaria.
Il
Consiglio si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero,
tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia
fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.
Il
Consiglio viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova
dell'avvenuto ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di
urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.
Il
Consiglio adotta le proprie decisioni con atto collegiale o mediante
consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, fatte
salve le decisioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma codice civile.
La
procedura di attivazione di consultazione scritta, o di acquisizione del
consenso espresso per iscritto è soggetta alle stesse formalità sopra previste
per le decisioni del socio, salvo che il procedimento deve concludersi entro 10
giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
Sono
valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate
come sopra, qualora vi assistano tutti gli amministratori, e tutti i componenti
effettivi del Collegio Sindacale, quest'ultimo in quanto esista.
Le
deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri e
vengano prese a maggioranza di voti. In caso di parità è prevalente il voto del
Presidente.
È
ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si
tengano per video o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e
di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in
cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il
Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul
relativo libro.
Articolo
13 - Poteri di gestione e rappresentanza
L'Organo
Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta
eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati alla
decisione dei soci.
La
rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta
individualmente:
- in
caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio
di Amministrazione ed a ciascuno degli eventuali Amministratori Delegati,
nell'ambito dei poteri loro conferiti;
- in caso di nomina di un Amministratore
Unico, a quest'ultimo.
Articolo 14 - Compensi
Ai
membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta
comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio ed
un compenso annuale che viene stabilito con decisione del socio e nel rispetto
della normativa vigente.
Il
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, se
esistente, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori
investiti di particolari cariche.
Il
socio può attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera
svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonché
stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del
rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.
Articolo
15 - Delega di Attribuzioni
Ove
venga nominato un Consiglio di Amministrazione, questi può delegare proprie
attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza
dalla legge o dal presente Statuto, in via collettiva o individuale, determinando
i limiti della delega, a persone facenti parte del Consiglio stesso.
Articolo 16 - Presidente e Amministratori delegati
Il
Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto il socio, elegge
tra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente uno o più Amministratori
Delegati, determinandone contestualmente poteri ed attribuzioni.
La
carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.
Articolo 17 - Violazioni Tributarie
Ai
sensi dell'articolo 11, comma sesto, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, la società
è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni
tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori
nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo
18 - Collegio Sindacale
Qualora
la nomina del Collegio Sindacale sia obbligatoria, il Collegio Sindacale è
composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, tutti nominati dal Comune
di Torino.
I
sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui il collegio è stato ricostituito.
Il
Collegio Sindacale è regolato dalla corrispondente normativa in tema di società
per azioni.
Il
controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, salva diversa
deliberazione dell'assemblea.
Il socio, all'atto di nomina dei Sindaci e
del Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante per
l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Articolo
19 - Bilancio e utili
Gli
esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
L'Organo
amministrativo deve provvedere alla redazione del progetto di bilancio secondo
quanto previsto dalla vigente normativa.
Entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve
essere presentato al socio per l'approvazione di esso e la decisione sulla
distribuzione e riparto degli utili.
Il
termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:
a) obbligo di redazione del bilancio
consolidato;
b) esigenze particolari relative alla
struttura e all'oggetto della società.
In
questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo
2428 Codice Civile la ragione della dilazione.
Gli
utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dai
soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a
che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno versati
al socio unico Comune di Torino.
I
dividenti non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo
cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.
Articolo 20 - Scioglimento
Addivenendosi
per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, con decisione del socio,
vengono nominati uno o più liquidatori, stabilendone poteri e retribuzioni, e
le modalità per la liquidazione.
Articolo
21 - Foro Competente
Foro competente per ogni controversia è
quello di Torino.
Articolo
22 - Informativa
Devono
essere inviati al socio:
- il
progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla
relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di
Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- il bilancio preventivo ed il bilancio
consuntivo, quali approvati dall'Assemblea dei Soci.
Il
Presidente è tenuto a trasmettere al socio i documenti di volta in volta
richiesti dal medesimo, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o
procedura della società.
Articolo 23 - Rinvio
Per
tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le
disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti
in materia.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Repice
Castronovo