OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 9 - P.E.C. AMBITI "12.29 FILADELFIA" E
"12.14 DOGANA (PARTE)" - MODIFICA OPERE DI URBANIZZAZIONE - INTROITO QUOTA ONERI
URBANIZZAZIONE - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore
Viano
di concerto con l’Assessore Montabone.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.
40/2005 del 21 marzo 2005 (mecc. 0500232/009) è stato approvato il Piano
Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo alle Zone Urbane di Trasformazione
Ambito "12.29 Filadelfia" e Ambito "12.14 Dogana (parte)", localizzate tra le
vie Giordano Bruno, Montevideo, Taggia, Filadelfia, Tunisi e Spano.
Con atto
a rogito notaio Dott. Antonio Maria Marocco in data 22 giugno 2005, n. di
repertorio 141626, è stata sottoscritta tra il Comune di Torino e le
società Torino Calcio S.p.A., Dasit società semplice e Bennet
S.p.A., la Convenzione attuativa del suddetto P.E.C.
Con il provvedimento in
oggetto il Consiglio Comunale ha approvato, negli ambiti di intervento e su aree
limitrofe, il relativo progetto di massima delle opere di urbanizzazione da
realizzarsi in parte a cura e spese dei proponenti e in parte a scomputo degli
oneri di urbanizzazione dovuti.
Le predette opere sono relative alla
realizzazione di servizi pubblici rappresentati da: aree verdi/piazza, parcheggi
a raso e in sottosuolo, bocciodromo su adiacente area SMAT, sistemazione aree
pertinenze edifici del complesso ex Chinino, sistemazioni marciapiedi
perimetrali aree di intervento, opere di viabilità richieste dal Settore
Programmazione e interventi commerciali della Regione Piemonte.
Nel
frattempo, com’è noto, l’Ambito 12.29 Filadelfia è
stato oggetto di un provvedimento di variante al P.R.G. n. 158 (approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 17 marzo 2008, mecc. 0800947/009)
che in particolare ha modificato la previsione di edificazione residenziale
sullo stesso, rendendolo totalmente disponibile alla realizzazione del nuovo
impianto sportivo Filadelfia.
Conseguentemente a fronte di tale scenario
tutte le opere previste su tale ambito non sono più necessarie.
Si
ritiene altresì di non procedere alla realizzazione del bocciodromo
sull’area SMAT in quanto da un lato la bocciofila temporanea posta
sull’area ex Chinino soddisfa funzionalmente le esigenze espresse dai
fruitori e dall’altro la trattativa con SMAT per liberare l’area
comporta una difficoltosa ricerca e riassegnazione di un’area
analoga.
E’ evidente che pertanto non si può dare corso
all’esecuzione delle opere previste sull’area impegnata dalla
bocciofila.
Tutto ciò premesso si ritiene di introitare le risorse
dedicate nel P.E.C. alla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo non
più necessarie corrispondenti agli oneri di urbanizzazione ancora dovuti
dalla società BENNET S.P.A. pari a Euro 1.370.945,00. Rimangono validi
gli impegni assunti per le opere richieste in sede autorizzativa commerciale,
peraltro a cura e spese della stessa società BENNET S.P.A.
Inoltre,
per effetto della citata Variante Parziale al P.R.G. vigente n. 158, le
società COGEF S.R.L. e MO.CLA di DE FRANCESCO GIUSEPPE e C. S.A.S.
verseranno alla Città, in sede di rilascio dei permessi di costruire
relativi rispettivamente agli Ambiti di P.R.G. “16n Podgora (parte)”
e “12r Valentino (parte)”, gli oneri di urbanizzazione ancora dovuti
riferiti alle utilizzazioni edificatorie generate dall’Ambito “12.29
Filadelfia”.
Pertanto, la società COGEF S.R.L. verserà
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria stimati in Euro 543.219,34,
mentre la società MO.CLA di DE FRANCESCO GIUSEPPE e C. S.A.S.
corrisponderà l’importo degli oneri di urbanizzazione secondaria
stimati in Euro 405.559,44.
Tutto ciò premesso,
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
contabile,
favorevole sulla regolarità tecnica;
Visto il P.R.G.,
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile
1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Con voti
unanimi, espressi in forma palese;