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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
17 giugno 2008
OGGETTO: ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO
E DEI CIMITERI. MODIFICATO IN CONSEGUENZA DELLA LEGGE REGIONE PIEMONTE 31
OTTOBRE 2007, N. 20.
Proposta del Vicesindaco
Dealessandri e dell’Assessore Borgogno.
Con deliberazione del Consiglio comunale del 16
aprile 2008, n. ord. 53 (mecc. 0800127/064) veniva modificato il regolamento
comunale del servizio mortuario e dei cimiteri in conformità a quanto
previsto della legge Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 recante
“Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e
dispersione delle ceneri.”.
Il nuovo testo regolamentare prevede che,
a presidio degli istituti della dispersione delle ceneri in natura o del loro
affido per la custodia domiciliare, siano individuate specifiche strutture
procedurali in capo agli uffici ed individuate nuove modalità di
organizzazione di alcuni servizi di registrazione, monitoraggio e controllo.
E’ infatti previsto che, all'atto dell'affidamento dell'urna a persona
residente a Torino, gli uffici comunali provvedano a tenere traccia
dell'evenienza presso gli archivi demografici ai fini di successivi controlli o
per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio. Viene disposto
altresì che la Giunta comunale disciplini con proprio provvedimento
l’estensione e la periodicità dei controlli presso il domicilio
degli affidatari di urne.
Il Consiglio si è inoltre espresso sui
profili tariffari applicabili alle fattispecie prese in esame emanando indirizzi
che - fatti salvi i principi di gratuità del servizio pubblico nei casi
di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa -
prevedono:
- che la dispersione delle ceneri nelle aree cimiteriali del Roseto della
Rimembranza o il loro conferimento nel Cinerario comune vengano assoggettati
alla tariffa prevista dall’Autorità governativa;
- che venga provveduto alla realizzazione nel cimitero Monumentale di apposita
segnaletica riportante i dati anagrafici dei defunti cremati in Torino le cui
ceneri sono state disperse o affidate agli aventi titolo;
- che l’autorizzazione all’affidamento dell’urna o alla
dispersione delle ceneri venga rilasciata previa corresponsione di una tariffa
equivalente, considerati gli oneri sostenuti per la cremazione, a quanto
stabilito per l’inumazione di cadavere in campo
comune.
E’ stata infine rinviata ad un successivo
provvedimento, da assumersi comunque entro il 31 dicembre 2008, la disciplina
della dispersione delle ceneri in aree pubbliche comunali.
Occorre quindi
procedere sulle materie dianzi ricordate a definire norme di attuazione del
dettato regolamentare che consentano di dare avvio all’applicazione degli
istituti riconosciuti dalla legislazione nazionale e regionale. Al tempo stesso
risulta necessario rispondere positivamente alle tantissime famiglie che hanno
atteso una normativa che permettesse loro di portare a compimento le
volontà dei loro defunti.
In dettaglio:
- per quanto riguarda il problema della tracciabilità degli affidamenti
domiciliari di urne si ritiene che questo problema tecnico possa essere risolto
con appositi interventi gestionali che prevedano l’invio periodico agli
affidatari di una nota confermativa dell’affidamento stesso da restituire
debitamente sottoscritta. Solo in assenza di risposta a questa nota, ovvero
qualora si rilevi mutato il domicilio dell’affidatario senza la
preventiva autorizzazione al trasporto delle ceneri prevista dal DPR 10
settembre 1990, n. 285, pare utile e necessario attuare controlli domiciliari da
parte della Polizia Municipale o di altro personale, fatta ovviamente salva
l’obbligatorietà dei controlli nell’evenienza di denunce da
parte di terzi. Non paiono necessari controlli invece, nei casi di decesso di un
affidatario residente a Torino, quando chi provvede alle sue esequie opti di
restituire l’urna al cimitero, provvedendo ad individuarne la
destinazione, ovvero qualora questi, anche in concorso con altri parenti,
provveda a richiedere all’ufficio competente una nuova autorizzazione
all’affidamento secondo la procedura dettata dal Regolamento.
- Per quanto riguarda l’attuazione degli indirizzi di modifica del
vigente tariffario dei servizi cimiteriali espressi dal Consiglio - fatti salvi
i principi di gratuità del servizio pubblico nei casi di salma di persona
indigente o appartenente a famiglia bisognosa - è opportuno:
- che le autorizzazioni all’affidamento dell’urna e alla
dispersione delle ceneri siano assoggettate alla tariffa di nuova istituzione
denominata “Spese amministrative per dispersione/affidamento ceneri fuori
dai cimiteri”, per la quale si determina in Euro 639,23 il relativo
ammontare. Detta tariffa viene percepita dal Comune e non è soggetta ad
applicazione dell’IVA in quanto si tratta di attività istituzionale
dell’ente.
- che la tariffa “Dispersione Ceneri Roseto della Rimembranza”
muti la sua rubrica in “Dispersione ceneri in Area cimiteriale/Cinerario
comune” e che il suo importo sia portato ad Euro 217,37 (IVA 20% compresa)
secondo quanto disposto per l’anno 2008 dal Decreto del Ministro
dell’Interno 16 maggio 2006.
- che venga istituita una apposta tariffa denominata “Spese per
segnaletica commemorativa” di importo pari ad Euro 49,20 (IVA 20%
compresa) da applicarsi contestualmente alle tariffe per il servizio funebre in
caso di defunti cremati in Torino le cui ceneri sono disperse o affidate agli
aventi titolo.
Le tariffe di cui ai punti b) e c) saranno
percepite da AFC Torino S.p.A., Soggetto Gestore dei servizi cimiteriali ai
sensi delle deliberazioni del Consiglio Comunale del 19 aprile 2005 (mecc.
0409386/040) e 22 gennaio 2007 (mecc. 0609187/040).
Nello spirito degli
indirizzi espressi nella citata deliberazione del Consiglio Comunale del 16
aprile 2008, per scongiurare il pericolo che considerazioni di ordine economico
possano distorcere la libera manifestazione di volontà riguardo alla
destinazione delle ceneri, si autorizza inoltre il Soggetto gestore del servizio
a garantire la possibilità di collocazione di urne in cellette
cimiteriali a tariffe analoghe a quanto previsto ai punti a) e b) eventualmente
operando una riduzione del periodo quarantennale di sub-concessione fino ad un
minimo di dieci anni al fine di ridurre proporzionalmente le spese per gli
utenti.
Valutati i presupposti di urgenza che sono stati richiamati dalla
deliberazione consiliare, l’applicazione delle misure individuate e del
nuovo quadro tariffario avverrà sui servizi richiesti dal 1° luglio
2008, compresi i funerali programmati per tale data.
Nella considerazione che
il lungo periodo intercorso tra l’approvazione della legge 30 marzo 2001,
n. 130 - che per prima aveva inscritto nell’ordinamento la dispersione
delle ceneri in natura e l’affidamento domiciliare delle urne - e la
concreta attuazione di questi istituti e valutando meritevole di attenzione il
disagio patito da quelle famiglie che per anni hanno atteso di poter procedere,
si ritiene opportuno stabilire la gratuità delle prestazioni in tutti i
casi in cui gli aventi titolo procedano a rendere conforme a quanto previsto
dalla legge la manifestazione delle volontà di defunti le cui urne siano
state lasciate in deposito, fino al 30 giugno 2008, presso il Cimitero
Monumentale nei locali della Società per la cremazione di Torino.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi,
espressi in forma palese;
D E L I B E R A
- che si provveda a definire, nelle more della emanazione
di uno specifico regolamento da assumersi ai sensi del comma 7
dell’articolo 36 del Regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri
entro il 30 giugno 2008 le componenti organizzative e tecnologiche atte ad
assicurare la tracciabilità degli affidamenti domiciliari di urne e ad
assicurare l’invio periodico agli affidatari di urne di una nota
confermativa dell’affidamento stesso da restituire debitamente
sottoscritta dagli interessati;
- che l’attuazione di controlli domiciliari da parte della Polizia
Municipale - o di altro personale appositamente formato e nominato - avvenga
nei casi di assenza di risposta alla nota di cui al comma che precede, ovvero
qualora si rilevi mutato il domicilio dell’affidatario senza la
preventiva autorizzazione al trasporto delle ceneri prevista dal DPR 10
settembre 1990, n. 285, rimanendo comunque salva l’obbligatorietà
del controllo nell’evenienza di denunce da parte di terzi.
- che si modifichi, a partire dal 1° luglio 2008, il vigente tariffario
dei servizi cimiteriali con:
- istituzione della tariffa “Spese amministrative per
dispersione/affidamento ceneri fuori dai cimiteri”, di importo pari ad
Euro 639,23, non soggetto all’IVA, che verrà percepita dal Comune,
da applicarsi contestualmente alle tariffe per il servizio funebre e/o per
l’operazione cimiteriale collegata, in caso di rilascio
dell’autorizzazione da parte degli uffici comunali;
- cambio di denominazione della tariffa “Dispersione Ceneri Roseto della
Rimembranza” in “Dispersione ceneri in Area cimiteriale/Cinerario
comune” e aggiornamento della medesima all’importo di Euro 217,37,
I.V.A. 20% compresa, secondo quanto previsto per il 2008 dal Decreto del
Ministro dell’Interno 16 maggio 2006, da applicarsi contestualmente alle
tariffe per il servizio funebre e/o per l’operazione cimiteriale
collegata.
- istituzione delle tariffa “Spese per segnaletica commemorativa”
di importo pari ad Euro 49,20, I.V.A. 20% compresa, da applicarsi
contestualmente alle tariffe per il servizio funebre e/o per l’operazione
cimiteriale collegata in caso di defunti cremati in Torino le cui ceneri sono
state disperse o affidate agli aventi titolo.
Le tariffe di cui ai
punti b) e c) verranno percepite da AFC Torino S.p.A., Soggetto Gestore dei
servizi cimiteriali ai sensi delle deliberazioni del Consiglio Comunale del 19
aprile 2005 (mecc. 0409386/040) e 22 gennaio 2007 (mecc. 0609187/040);
- di autorizzare il Soggetto gestore del servizio a garantire la
possibilità di collocazione di urne in cellette cimiteriali a tariffe
analoghe a quanto previsto al precedente punto 3 lettere a e b eventualmente
operando una riduzione del periodo quarantennale di sub-concessione fino ad un
minimo di dieci anni al fine di ridurre proporzionalmente le spese per gli
utenti;
- di disporre la gratuità delle prestazioni in tutti i casi in cui gli
aventi titolo procedano a rendere conforme a quanto previsto dalla legge la
manifestazione delle volontà di defunti in Torino le cui urne siano state
lasciate in deposito, fino al 30 giugno 2008, presso il Cimitero Monumentale nei
locali della Società per la cremazione di Torino.
- di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n.
267.
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