Divisione Ambiente e Verde
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Settore Gestione
Verde /OP 0/B
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
5 giugno 2007
OGGETTO: PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI
CITTADINE MEDIANTE ACCORDI DI SPONSORIZZAZIONE E DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI
PRIVATI. APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO.
Proposta dell'Assessore
Tricarico.
Le aree verdi pubbliche della
Città di Torino si estendono complessivamente su oltre 18 milioni di
metri quadri, e costituiscono circa il 15% della superficie urbana totale.
È di tutta evidenza pertanto il grande valore che assume un tale
patrimonio verde e l’importanza delle funzioni di tutela ambientale che
esso svolge in ambito urbano quali ad esempio la mitigazione
dell’inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione
dell’insolazione e della temperatura, la difesa dei suoli
dall’impermeabilizzazione e il sostegno alla biodiversità. Oltre a
ciò il verde cittadino svolge anche funzioni
“paesaggistiche”, di miglioramento dell’estetica e
dell’immagine della città, nonché ricreative, sportive e di
didattica naturalistica.
La salvaguardia, la manutenzione e la valorizzazione
di questo considerevole patrimonio rappresenta un compito che richiede, oltre a
competenza e professionalità di chi vi si dedica, anche la
possibilità di disporre di risorse adeguate. La risorsa più
efficace è la partecipazione, l’attenzione e la
corresponsabilizzazione dei cittadini.
Negli ultimi anni l’azione
della Pubblica Amministrazione ha notevolmente risentito degli effetti di una
difficile situazione economica complessiva e, in particolare, gli Enti Locali,
che sono stati chiamati sempre più ad assolvere compiti primari nella
amministrazione del Paese e a soddisfare le attese crescenti del
cittadino-utente, hanno registrato un decremento delle risorse disponibili
dovuto anche alla riduzione dei trasferimenti statali destinati a finanziare le
attività delle Autonomie stesse.
Pertanto a livello locale sempre di
più vengono messe in atto varie modalità per la gestione di alcune
attività istituzionali, anche con l’obiettivo di conseguire
risparmi di spesa. A tale scopo sono state intraprese numerose iniziative per
incentivare una maggiore collaborazione dell’Amministrazione
con
il mondo imprenditoriale, ad esempio mediante la
stipula di contratti di sponsorizzazione.
Il contratto di sponsorizzazione
è quel contratto in forza del quale un soggetto (“sponsee”)
si obbliga a consentire ad un altro soggetto (“sponsor”) l’uso
della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o
un prodotto, dietro corrispettivo (che può sostanziarsi in una somma di
denaro, in beni o servizi o in entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor). Si
tratta di un contratto atipico, di natura patrimoniale, a prestazioni
corrispettive (sinallagmatico).
La possibilità per la Pubblica
Amministrazione di concludere contratti di sponsorizzazione è stata
disciplinata dall’art. 43 della legge 27.12.1997, n. 449 (Finanziaria del
1998), che costituisce il principale riferimento normativo in materia; la
finalità cui la norma sottende è che i contratti di
sponsorizzazione“... siano finalizzati a favorire l’innovazione
dell’organizzazione amministrativa e a realizzare maggiori economie,
nonché una migliore qualità dei servizi
prestati”.
Inoltre l’art. 119 del T.U.E.L., richiamandosi alla
norma precedente, riafferma la legittimazione delle pubbliche amministrazioni a
stipulare contratti di sponsorizzazione, subordinandola al ricorrere delle
seguenti condizioni:
- perseguimento di interessi pubblici;
- esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e
privata;
- conseguimento di un risparmio di spesa.
Per la Pubblica
Amministrazione è ammessa la sola sponsorizzazione passiva, in cui lo
sponsor ottiene la veicolazione della propria immagine tramite
l’attività della pubblica amministrazione e a tal fine paga un
corrispettivo o, com’è più usuale, presta un servizio.
Il
contratto di sponsorizzazione può essere applicato in varie aree di
attività della Pubblica Amministrazione, producendo notevoli benefici per
quest’ultima in termini di risparmio di risorse. Anche questa Civica
Amministrazione ha già attuato in passato iniziative di sponsorizzazione:
con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0405160/003) del 22 giugno 2004
esecutiva da 10 luglio 2004 è stato infatti avviato nell’anno 2004
un programma volto a utilizzare tale istituto in vari campi di attività
della Città.
Poiché nell’ultimo decennio la superficie
del verde urbano si è notevolmente incrementata, a fronte di una
riduzione degli stanziamenti di bilancio, con il presente provvedimento si
intende ora dare avvio ad uno specifico programma di sponsorizzazione
riguardante alcune aree verdi cittadine che, per le loro caratteristiche, si
prestano a tale modalità di manutenzione e/o valorizzazione.
La
Città intende infatti ricercare sponsorizzazioni al fine di affidare a
soggetti privati la sistemazione e/o manutenzione di aree verdi, di aree gioco e
di aree cani comunali ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449/ 1997,
dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, del proprio Regolamento per la
disciplina dei Contratti e del proprio Regolamento per il Verde pubblico e
privato della Città di Torino. I soggetti privati che eseguiranno, a
propria cura e spese, gli interventi di manutenzione (ed eventualmente di
sistemazione) delle aree loro assegnate, otterranno in cambio un ritorno di
immagine, come meglio infra precisato, oltre ai benefici fiscali previsti dalla
normativa vigente. La gestione e cura delle aree verdi, oggetto
dell'istituto della sponsorizzazione, potrà essere attuata direttamente
dallo "sponsor" che sottoscriverà il contratto con il Comune o da ditte
specializzate nel settore, aventi i requisiti di qualificazione previsti dalla
vigente normativa in materia, a cui lo "sponsor" si affida a sue complete spese.
Tale iniziativa potrà consentire infatti la salvaguardia e la
valorizzazione di parte del patrimonio verde pubblico, delle aree gioco e delle
aree cani, con una riduzione degli oneri attualmente a carico della
Città.
Le aree interessate alla sponsorizzazione saranno individuate
in base ad alcune caratteristiche che le rendono maggiormente idonee allo scopo
quali, ad esempio: la forma, le dimensioni e l’ubicazione. Peraltro
l’elenco di tali aree, che costituirà parte integrante del bando,
non è da ritenersi tassativo: ai partecipanti sarà consentito
proporre la sponsorizzazione di aree diverse e l’Amministrazione
valuterà se tale proposta è coerente con le proprie
finalità.
Per tutta la durata del contratto la Città
consentirà allo sponsor di pubblicizzare la sua collaborazione mediante
vari mezzi di comunicazione (ad es: installazione di cartelli sull’area,
rigorosamente riguardanti la propria sponsorizzazione e non pubblicità a
terzi, l’indicazione del nome/marchio/logo dello sponsor nelle
comunicazioni ufficiali relative, nel materiale illustrativo e nelle pagine web
del Comune di Torino che informano dell’iniziativa, etc.).
Le aree
oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione ad
uso pubblico, in base alle vigenti disposizioni del PRG.
All’interno
del nostro Ente i contratti di sponsorizzazione trovano disciplina negli artt.
21 e ss. del citato Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e, per
ciò che concerne in modo specifico l’affidamento del servizio di
manutenzione delle aree verdi mediante sponsorizzazione, dal Regolamento del
Verde Pubblico e Privato della Città di Torino.
Per quello che
concerne la procedura da seguire per la scelta del contraente il citato
Regolamento Comunale dei contratti prevede che l'affidamento della
sponsorizzazione sia preceduto dalla pubblicazione di un avviso pubblico con cui
i soggetti interessati sono invitati a presentare proposte, che tale avviso sia
pubblicato almeno all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale, ma che possa
essere pubblicizzato anche in altre forme che risultino di volta in volta
più appropriate in relazione al contenuto della sponsorizzazione.
Nel
caso di specie, al fine di dare una diffusione più ampia possibile
all’iniziativa, stimolando l’interesse dei privati a concorrere e ad
assumere la sponsorizzazione di cui trattasi, si farà ricorso anche ad
ulteriori adeguate forme di comunicazione ed informazione adatte agli usi e alle
esigenze peculiari dello specifico ambito di attività, quali la
pubblicazione su quotidiani e testate di settore, comunicazione diretta ad
alcuni soggetti potenzialmente interessati, etc.
A seguito della
pubblicazione dell’avviso i soggetti interessati potranno presentare, una
proposta di sponsorizzazione, che potrà consistere in un progetto
manutentivo o anche in un progetto di nuova sistemazione di un’area,
comprensivo della sua successiva manutenzione.
Le proposte così
pervenute, entro i termini stabiliti dall’avviso di selezione, saranno
valutate da apposita Commissione all’uopo costituita, così come
previsto dal Regolamento dei Contratti. In linea generale, la valutazione
terrà conto delle qualità dello sponsor in termini di fiducia e di
immagine, degli effetti di ritorno sulla pubblicizzazione
dell’avvenimento, del relativo valore economico e della convenienza
dell’Amministrazione ad acquisirlo nella propria
disponibilità.
Il presente programma di sponsorizzazione avrà
durata sino al 2011, con scadenze annuali prefissate entro le quali i soggetti
interessati potranno far pervenire le loro proposte; i singoli contratti avranno
durata almeno biennale, con decorrenza dalla loro sottoscrizione.
Si rileva
peraltro che vanno tenute distinte dal contratto di sponsorizzazione e pertanto
non soggette alla relativa disciplina, secondo le tesi e la giurisprudenza
dominanti, quelle ipotesi di contratti comunemente definite di mecenatismo e/o
di donazione modale, nelle quali i soggetti privati si offrono di provvedere
alla manutenzione o alla sistemazione di una determinata area senza
corrispettivo alcuno: in tali casi, infatti, non si è di fronte ad un
contratto a prestazioni corrispettive in quanto manca il sinallagma che
caratterizza il contratto di sponsorizzazione. Anche nel caso in cui detti
soggetti si obblighino ad eseguire una determinata prestazione richiedendo alla
Città un adempimento che non costituisce corrispettivo della prestazione
stessa, quale ad esempio la posa di una targa commemorativa, non si è di
fronte ad un’ipotesi di sponsorizzazione.
Pertanto nel caso in cui
l’Amministrazione ricevesse offerte di valorizzazione e di manutenzione di
aree verdi rientranti nelle ipotesi sopra descritte, sarà possibile
procedere alla conclusione di un accordo di “collaborazione”
direttamente con il soggetto proponente, non essendo tale caso sottoposto alla
disciplina, anche procedurale, delle sponsorizzazioni.
Infine, per ciò che concerne la disciplina
relativa alle autorizzazioni ed imposte pubblicitarie (sia nelle ipotesi di
sponsorizzazione che in quelle di collaborazione) si rileva, così come da
parere conforme reso dal competente Settore Comunale Pubblicità e
Affissioni, conservato agli atti di questo Settore:
- che non è necessaria l’autorizzazione preventiva da parte
del competente Settore comunale, in quanto non trattasi di iniziativa
pubblicitaria in senso stretto, ma di necessaria visibilità a favore di
soggetto che si fa carico degli oneri derivanti dalla manutenzione di aree verdi
con uno o più indicatori di cartelli indicanti il nome del soggetto
“sponsor” dell’area verde, collocati nell’area verde
mantenuta; pertanto non si concretizza la fattispecie di cui all’art. 1
del “Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative
Pubblicitarie”;
- circa il pagamento del canone sulle iniziative
pubblicitarie, che il succitato regolamento comunale stabilisce che il canone
non è dovuto per messaggi pubblicitari inferiori o uguali a 300 cmq. e
che al di fuori di questa ipotesi il canone è dovuto. (art. 18, comma 1,
lett. i-). Peraltro, nel caso di specie, cioè di manutenzione di aree
verdi (con apposizione di messaggi pubblicitari anche superiori a 300 cmq) si
ritiene che si tratti di attività da considerarsi di pubblica
utilità, con applicazione dell’art. 20 comma 1 lettera a) del
citato regolamento; secondo il quale la Giunta Comunale può, con proprio
atto, autorizzare la stipulazione con terzi di convenzioni nelle quali il canone
può esser in tutto o in parte compensato con prestazioni di pubblico
interesse.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi
espressi in forma palese;
D E L I B E R A
1) di approvare il programma di sponsorizzazione
per la sistemazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico, delle aree
gioco e delle aree cani comunali così come delineato nella parte
narrativa del presente provvedimento;
2) di dare avvio alla procedura
ad evidenza pubblica
di ricerca di “sponsor”, con le
procedure e le modalità previste dalle norme regolatrici della materia
vigenti;
3) di demandare ai Dirigenti, nell’ambito delle rispettive
competenze, l’assunzione di tutti provvedimenti che si renderanno
all’uopo necessari, ivi compresi l’approvazione dell’avviso
pubblico per la ricerca dei soggetti e delle modalità per la sua
pubblicazione e diffusione, l’individuazione delle aree interessate, il
programma manutentivo minimo, la tipologia e le modalità di apposizione
di cartelli, simboli e insegne degli sponsor;
4) di dare atto che potranno
essere conclusi accordi di collaborazione per la manutenzione e valorizzazione
di aree verdi, delle aree gioco e delle aree cani comunali direttamente con i
soggetti proponenti nei casi in cui i soggetti privati si obblighino alla
manutenzione di dette aree senza corrispettivo;
5) di non ritenere soggette
ad autorizzazioni da parte del Settore Pubblicità e Affissioni le
apposizioni di cartelli, simboli, insegne degli sponsor – in quanto non
trattasi di iniziative pubblicitarie in senso stretto, ma di necessaria
visibilità a portare di soggetto che si fa carico degli oneri derivanti
dalla manutenzione di aree verdi, così come meglio precisato in narrativa
e nel parere reso dal competente Settore;
6) di ritenere compensato
interamente il canone relativo all’imposta pubblicitaria con la
prestazione degli sponsor, in quanto trattasi di prestazione di pubblico
interesse così come previsto dall’art. art. 20 comma 1 lettera a)
del Regolamento comunale per l’applicazione del canone sulle iniziative
pubblicitarie;
- di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto
palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n.
267.
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